Allagamenti da fognatura mista: quando risponde il gestore

Quando i locali seminterrati di un edificio si allagano a causa del rigurgito della rete fognaria, chi risponde dei danni? Il Comune, proprietario delle infrastrutture, o il gestore del servizio idrico integrato che ne ha assunto la gestione? La questione diventa ancora più rilevante quando la rete è “mista”, cioè destinata a raccogliere sia acque nere sia acque meteoriche.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13351/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha affrontato il problema in una prospettiva concreta: non basta interrogarsi sul perimetro astratto del servizio idrico integrato, occorre verificare chi abbia il potere effettivo di governo, controllo e manutenzione dell’impianto da cui è derivato il danno.

Analisi del caso

La controversia traeva origine dalla domanda risarcitoria proposta da un condominio nei confronti del Comune e della società gestrice del servizio idrico integrato. Il condominio lamentava ripetuti allagamenti dei locali seminterrati, verificatisi nel corso di un lungo arco temporale, e riconduceva tali eventi al malfunzionamento della rete fognaria posta a servizio dell’area.

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Secondo la prospettazione attorea, la rete era di tipo misto, poiché convogliava indistintamente acque reflue e acque meteoriche. Tale sistema, non adeguatamente mantenuto, non riusciva a smaltire i flussi, con conseguenti rigurgiti e tracimazioni nei locali privati.

Il giudice di primo grado riteneva responsabile in via esclusiva il gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sul presupposto che il danno fosse riconducibile alla mancata o insufficiente manutenzione del sistema fognario, comprese caditoie, griglie e collettori. La Corte d’appello confermava la decisione, valorizzando il potere di governo esercitato dal gestore sugli impianti in forza della convenzione di gestione e del verbale di consegna, accettato senza riserve.

La società proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, in sintesi, che le acque meteoriche non rientravano nel perimetro del servizio idrico integrato, che la gestione delle caditoie non le era stata concretamente affidata e che un successivo atto aggiuntivo aveva escluso tali attività dai propri obblighi. Contestava inoltre la configurabilità della custodia e il nesso causale tra la propria condotta e gli allagamenti.

La custodia concreta prevale sulla qualificazione astratta del servizio

La Cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa all’asserita estraneità delle acque meteoriche rispetto al servizio idrico integrato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui custode, ai fini dell’art. 2051 c.c., è il soggetto che ha il potere di governo, controllo e manutenzione della cosa che ha prodotto il danno, anche se non ne è proprietario.

Nel caso esaminato, la responsabilità del gestore è stata fondata sull’accertamento della custodia in concreto. La rete fognaria, le caditoie e le griglie erano state acquisite in gestione senza riserve, e il gestore aveva assunto il controllo operativo dell’infrastruttura.

La Corte ha quindi escluso che la responsabilità potesse essere negata sulla base di una distinzione meramente teorica tra acque nere e acque meteoriche. In presenza di una rete mista, nella quale le une e le altre confluiscono nello stesso sistema di collettamento, ciò che rileva è la disponibilità materiale dell’opera e la possibilità effettiva di intervenire per prevenirne il malfunzionamento.

Rete mista e responsabilità ex art. 2051 c.c.

Quanto, invece, alla qualificazione della rete come sistema misto, la Cassazione ha dato continuità all’accertamento compiuto nei gradi di merito, secondo cui la condotta fognaria serviva congiuntamente allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche.

Da tale dato è derivata l’irrilevanza, nei rapporti con i terzi danneggiati, di una ripartizione interna delle competenze fondata sulla natura delle acque convogliate. Se l’infrastruttura è unica e il gestore ne esercita il controllo, la custodia comprende anche le pertinenze funzionali al deflusso, quali caditoie e griglie.

La Corte ha così collocato la responsabilità nell’ambito proprio dell’art. 2051 c.c., valorizzando la relazione materiale tra soggetto e cosa. Non è decisivo stabilire, in astratto, se ogni componente del deflusso meteorico rientri sempre nel servizio idrico integrato; è invece determinante verificare chi, nel caso concreto, abbia avuto il potere di gestione e manutenzione dell’impianto che ha prodotto il danno.

Le modifiche convenzionali non escludono la signoria di fatto

La società ricorrente aveva attribuito rilievo a una successiva modifica convenzionale, volta a escludere la gestione delle acque meteoriche e delle caditoie dai propri compiti. Anche tale argomento è stato disatteso.

La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte territoriale sull’inefficacia delle modifiche convenzionali non approvate o ratificate dall’organo competente dell’ente locale. In particolare, ha richiamato l’art. 42, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza sulle convenzioni e sulle loro modifiche sostanziali.

Secondo la Corte, una convenzione approvata dal Consiglio non può essere modificata validamente da un atto proveniente da organi privi della medesima competenza deliberativa. Di conseguenza, le modifiche invocate dalla società non erano idonee a incidere, nei confronti dell’ente concedente, sull’originario assetto degli obblighi.

Anche a prescindere dall’inefficacia dell’atto modificativo, la Corte ha precisato che eventuali limitazioni pattizie non eliminano automaticamente la responsabilità ex art. 2051 c.c. se non viene positivamente dimostrata la perdita della signoria di fatto sugli impianti. La responsabilità da custodia resta ancorata al controllo concreto della cosa.

Manutenzione ordinaria e nesso causale

Quanto al profilo causale, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura della società, perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito. La sentenza impugnata aveva accertato, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che gli allagamenti non erano dipesi dalla sola vetustà strutturale della rete, ma dal sovraccarico provocato dall’ostruzione delle caditoie per accumulo di fogliame e terra.

La causa del danno è stata dunque individuata nell’omessa manutenzione ordinaria. Tale omissione è stata imputata al soggetto che aveva accettato la gestione degli impianti e che, proprio in ragione di tale gestione, era tenuto ad assicurarne il corretto funzionamento.

La Corte ha inoltre escluso che il gestore potesse sottrarsi alla responsabilità invocando l’assenza di una specifica voce tariffaria per la gestione delle acque meteoriche. La disciplina del servizio idrico integrato non può essere utilizzata per deresponsabilizzare il gestore rispetto agli obblighi manutentivi connessi agli impianti ricevuti in gestione.

Esito della decisione e principio affermato

La Cassazione ha rigettato il ricorso del gestore del servizio idrico integrato e ha confermato la responsabilità per i danni da allagamento.

Il principio affermato può essere così sintetizzato in forma di massima operativa:

In tema di danni cagionati da rete fognaria a sistema misto, destinata al convogliamento sia delle acque nere sia delle acque meteoriche, il gestore del servizio idrico integrato risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando abbia acquisito senza riserve la gestione e la custodia materiale dell’infrastruttura e delle sue pertinenze, comprese caditoie e griglie. La responsabilità non è esclusa da successive modifiche convenzionali prive della necessaria approvazione dell’organo competente, né dall’assenza di una specifica voce tariffaria per le acque meteoriche, ove permanga la signoria di fatto sugli impianti.

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