
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
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- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
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- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
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I fatti
Un signore si sottoponeva ad un intervento per l’inserimento di una protesi inguinale presso una struttura sanitaria pugliese per risolvere la problematica di un’ernia scrotale destra che lo affliggeva. L’intervento veniva eseguito da una dottoressa della struttura sanitaria e il paziente veniva dimesso il giorno successivo all’intervento, senza segnalare alcuna problematica.
Tuttavia, dopo una decina di giorni dall’intervento, il paziente iniziava ad avvertire dei dolori nella zona inguinale destra, i quali continuavano ad aumentare di intensità fino a causare gravi difficoltà ambulatorie ed erettili.
Il paziente si sottoponeva quindi a degli esami strumentali, dai quale emergeva che egli era afflitto da una sindrome da intrappolamento dei nervi genitofemorale e ileoinguinale di destra.
Il paziente riteneva sussistente una responsabilità della dottoressa che aveva eseguito l’intervento chirurgico di inserimento della protesi, in quanto la medesima aveva tenuto una condotta enterite negligente che aveva determinato la complicanza ai nervi.
In considerazione di ciò, il paziente si rivolgeva al tribunale di Lecce chiedendo la condanna della dottoressa e della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti.
Le due convenute si costituivano in giudizio, chiedendo di rigettare la domanda di parte attrice, in quanto ritenevano che il medico avesse seguito correttamente l’intervento chirurgico e che la patologia dei nervi riscontrata sul paziente non dipendeva da un errore medico, ma si trattava di una complicanza non prevedibile e non evitabile collegata all’inserimento della protesi all’interno del paziente.
Le valutazioni del Tribunale
Preliminarmente, il Tribunale di Lecce ha evidenziato come la responsabilità sanitaria si sviluppa su due diversi binari: la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale; invece la responsabilità del medico ha natura extracontrattuale.
Per quanto riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, l’ingresso del paziente all’interno della medesima determina la conclusione di un contratto tra le parti, in virtù del quale la struttura è obbligata a fornire la prestazione complessa, definita di assistenza sanitaria, a favore del paziente.
In particolare, tra gli obblighi gravanti sulla struttura sanitaria in virtù del predetto contratto, vi sono quello di eseguire la prestazione medica richiesta al paziente nonché quelli di mettere a disposizione il personale, i medicinali e le attrezzature necessarie.
In ragione del carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, il paziente danneggiato che agisce in giudizio contro la struttura ha l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale, il peggioramento delle sue condizioni di salute e il nesso di causalità fra detto peggioramento e la condotta inadempiente dei sanitari. Mentre, non deve fornire alcuna prova circa i profili di colpa ascrivibili ai sanitari.
Una volta che il paziente danneggiato ha assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante, graverà sulla struttura sanitaria, al fine di andare esente da responsabilità, l’onere di dimostrare che la prestazione professionale è stata eseguita con diligenza e che il peggioramento delle condizioni di salute del paziente è dipeso da fattori esterni imprevedibili e inevitabili.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del medico, quest’ultimo risponde del proprio operato in base alle norme che disciplinano il fatto illecito, a meno che, nel caso specifico, non sia intercorso un contratto tra medico e paziente da cui deriva un’obbligazione contrattuale a carico del primo e conseguentemente una sua responsabilità contrattuale.
La natura extracontrattuale della responsabilità del medico determina che il paziente danneggiato sia gravata dall’onere di dimostrare, oltre alla condotta dei sanitari e all’aggravamento delle proprie condizioni di salute nonché il nesso di causalità fra detti due elementi, anche la colpa imputabile ai sanitari.
La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la Dottoressa convenuta non ha posto in essere alcuna condotta inadempiente. Infatti, dalle risultanze della c.t.u. medico legale svolta in giudizio non è emersa alcuna criticità per quanto concerne la scelta del trattamento chirurgico adottato dal medico. Ciò in quanto l’intervento individuato dalla convenuta è una delle tecniche utilizzate con maggiore frequenza per la soluzione della patologia di cui era afflitto il paziente e di solito garantisce anche buoni risultati.
Anche per quanto concerne l’esecuzione del trattamento chirurgico, dalla c.t.u. non è emerso alcun errore tecnico commesso dal medico, la quale anzi ha osservato le regole fondamentali e i protocolli terapeutici previsti per l’esecuzione dell’intervento in questione dalla migliore scienza medica.
A conferma della correttezza dell’operato chirurgico della convenuta, il giudice ha evidenziato come giochi anche l’aspetto temporale dell’insorgenza dell’aggravamento della patologia. Infatti, secondo il giudice, se il dolore lamentato dal paziente fosse stato avvertito subito dopo l’esecuzione dell’intervento fosse stato acuto, sarebbe stato possibile ritenere che l’intervento non fosse stato eseguito correttamente. Tuttavia, nel caso di specie, il paziente non ha segnalato alcuna problematica al momento delle dimissioni (avvenuto il giorno dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico) ed ha iniziato a lamentare la problematica dolorosa soltanto a distanza di 20 giorni dall’intervento.
In considerazione di quanto sopra, quindi, il giudice ha ritenuto insussistente il nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal medico convenuto e l’aggravamento della patologia lamentata dal paziente, ritenendo invece che detto aggravamento (consistente nei dolori e nelle disfunzioni di deambulazione ed erettili lamentati dal paziente) sono riconducibili ad una reazione dei nervi del paziente non imputabile alla condotta del medico.
Conseguentemente, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda formulata da parte attrice e l’ha condannata alla refusione delle spese legali a favore di entrambe le parti convenute.











