
La responsabilità per le prestazioni sanitarie erogate ai detenuti ricade sulle strutture del Servizio sanitario nazionale, mentre il Ministero della Giustizia conserva le competenze relative alla custodia, alla vigilanza, alla sicurezza e all’organizzazione degli istituti penitenziari. Il Tribunale di Catanzaro ha applicato questo riparto di funzioni, escludendo il risarcimento in assenza della prova del nesso causale tra le condizioni della detenzione e il danno alla salute lamentato. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
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Il caso: l’aggravamento delle condizioni di salute durante la detenzione
Un signore che era affetto da insufficienza cardiaca secondaria a cardiopatia vascolare, che negli anni precedenti era stato sottoposto prima ad un trapianto di valvola aortica e poi ad un intervento per l’applicazione di diverse protesi valvolari aortiche a seguito di una grave insufficienza aortica, nel corso del 2013, allorché si trovava recluso all’interno di una struttura penitenziaria calabrese, subiva una veloce peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Pertanto, durante il periodo di detenzione presso il carcere di Catanzaro, veniva sottoposto più volte a delle visite cardiologiche a causa di uno stato perdurante di insufficienza cardiaca e respiratoria.
Tuttavia, nel gennaio del 2014, le condizioni di salute del detenuto diventavano molto gravi e pertanto veniva trasferito all’ospedale di Cosenza, dove gli era stato diagnosticato il blocco atrioventicolare di I e II grado.
A causa del suddetto blocco atrioventricolare, pochi mesi dopo, il detenuto veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico di impiantamento di pacemaker bicamerale definitivo.
Nonostante detto intervento chirurgico, le condizioni cliniche del detenuto si aggravavano ulteriormente nel corso del dicembre 2014, in quanto contraeva una endocardite infettiva di origine batterica, che il detenuto addebitava alle pessime condizioni igienico-sanitarie presenti all’interno della struttura carceraria.
Infine, nel corso del 2015, il detenuto veniva sottoposto ad un ultimo intervento chirurgico per la sostituzione della protesi aortica, con una nuova protesi meccanica.
Il detenuto, ritenendo che l’aggravamento delle sue condizioni di salute erano da imputarsi alle condizioni igienico sanitarie dell’istituto penitenziario nonché per il ritardo con cui il personale sanitario dell’istituto penitenziario aveva adottato le procedure di intervento chirurgico, agiva dinanzi al tribunale di Catanzaro, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni subiti.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione del fatto che le competenze in materia di assistenza sanitaria ai detenuti erano state devolute al Sistema sanitario nazionale. Inoltre, nel merito, il Ministero deduceva l’infondatezza della domanda attorea, sostenendo che l’amministrazione penitenziaria aveva adottato tutte le misure idonee a tutelare le condizioni di salute del detenuto.
Sanità penitenziaria: il trasferimento delle competenze al SSN
Il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato come, già nel corso del 1999, il legislatore ha avviato un processo di progressivo trasferimento delle attività di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati al Servizio Sanitario Nazionale. La finalità del predetto intervento legislativo era quello di separare in maniera netta le competenze tra le strutture sanitarie locali e l’amministrazione penitenziaria: in particolare, il legislatore ha attribuito alle strutture sanitarie locali il compito di erogare le prestazioni sanitarie ai detenuti e agli internati; invece, ha attribuito al Ministero della giustizia il compito di garantire la sicurezza dei detenuti all’interno dei singoli istituti penitenziari.
In virtù della riforma legislativa di cui sopra, il Ministero della Sanità esercita le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale all’interno degli istituti penitenziari; mentre le Regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali all’interno degli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento degli stessi; infine, le strutture sanitarie locali (cioè le ASL) si occupano di gestire e controllare i servizi sanitari erogati all’interno degli istituti.
A completamento della suddetta riforma legislativa, infine, nel corso del 2008, il legislatore ha trasferito le risorse economiche, i beni strumentali e il personale dall’Amministrazione penitenziaria al Sistema Sanitario Nazionale.
Prestazioni sanitarie ai detenuti: la legittimazione passiva della ASL
Nel caso di specie, il giudice calabrese ha preliminarmente ritenuto che sussiste una carenza di titolarità passiva del Ministero della giustizia per quanto concerne l’eventuale responsabilità sei sanitari che ebbero in cura il detenuto attore.
Infatti, il peggioramento delle condizioni di salute della parte attrice è avvenuto nel dicembre del 2014, allorquando il detenuto ha contratto l’endocardite mentre si trovava all’interno della struttura penitenziaria calabrese. In tale periodo, la competenza in materia di assistenza sanitaria dei detenuti era già stata devoluta dal Legislatore al Sistema Sanitario Nazionale.
In considerazione di ciò, l’unico soggetto titolare passivo della pretesa risarcitoria del detenuto, connessa alle asserite condotte inadempienti del personale sanitario, è la ASL territorialmente competente.
Custodia, igiene e sicurezza: quando può rispondere il Ministero
Tuttavia, il giudice ha anche precisato che la carenza di titolarità passiva della amministrazione penitenziaria non si estende alle condotte che riguardano le competenze attribuite a detta amministrazione in materia di custodia, vigilanza, sicurezza e organizzazione dell’istituto penitenziario in cui era recluso il detenuto.
In particolare, il giudice ha verificato se le asserite condizioni igienico-sanitarie dell’istituto oppure gli asseriti ritardi nei trattamenti medici abbiano determinato la contrazione della patologia del detenuto.
Il ruolo della CTU nell’accertamento del nesso causale
A tal proposito, il giudice si è affidato agli accertamenti compiuti dal collegio peritale d’ufficio nominato nel corso del giudizio, secondo cui è da escludersi che vi siano stati degli errori nei trattamenti medici da parte dei sanitari dell’istituto penitenziario, né tantomeno un loro ritardo esecutivo. Anzi, il Collegio peritale ha accertato che gli esami specialistici siano stati svolti rapidamente e in maniera corretta. Infine, sempre i CTU, hanno accertato che l’endocardite batterica contratta dal detenuto durante la carcerazione non è stata causata nemmeno dalle condizioni igienico – sanitarie dell’istituto penitenziario. Secondo, i periti d’ufficio, infatti, la endocardite è dipesa da un processo di degenerazione valvolare.
Nessuna responsabilità senza la prova della causa del danno
In considerazione di tutto quanto sopra, il tribunale di Catanzaro ha escluso la sussistenza di qualsivoglia responsabilità dell’istituto penitenziario nella causazione dei danni lamentati dal detenuto, in quanto non è stato provato in giudizio che la patologia del detenuto sia stata contratta a causa delle condotte igienico – sanitarie presenti all’interno della struttura penitenziaria, né tanto meno dalle condotte del suo personale sanitario.
Conseguentemente, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dal detenuto, condannandolo al pagamento delle spese di lite, che ha quantificato in quasi euro 15.000 e ponendo a suo carico anche le spese di CTU.











