Responsabilità sanitaria: quando l’errore nell’intervento obbliga la struttura al risarcimento

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12316 del 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna sul tema della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per le condotte colpose dei professionisti di cui si avvale, soffermandosi sui relativi presupposti e sulla prova del danno. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 € 57.95 €

I fatti di causa

A seguito dell’intervento chirurgico di osteosintesi della frattura trimalleolare della caviglia sinistra avvenuto nel 2018, nel 2022 la paziente conveniva in giudizio la struttura sanitaria chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da tale intervento, dalla successiva gestione post-operatoria e dalla violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato.

In relazione alla fase post-operatoria, l’attrice lamentava la persistenza di significative difficoltà articolari e deambulatorie, nonché l’insorgenza di una trombosi venosa profonda dell’arto inferiore sinistro. Gli accertamenti radiologici e tomografici eseguiti successivamente presso un’altra struttura sanitaria avevano inoltre evidenziato incongruenza articolare, persistente lussazione tibioastragalica, pseudoartrosi e inadeguata consolidazione del perone. La paziente si era quindi sottoposta a due ulteriori interventi chirurgici presso diverse strutture, resisi necessari, secondo la prospettazione attorea, a causa dell’erronea esecuzione del primo intervento e della successiva gestione post-operatoria.

Ciò premesso, l’attrice allegava l’inadeguatezza della modulistica relativa al consenso informato e chiedeva il ristoro del danno non patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione del diritto all’autodeterminazione, e del danno patrimoniale costituito dalle spese sostenute. 

La struttura sanitaria convenuta sosteneva, invece, la correttezza della diagnosi, della scelta terapeutica e dell’esecuzione dell’intervento chirurgico, evidenziando come i controlli successivi avessero documentato un decorso regolare e una frattura in via di consolidazione.

Rilevava, tuttavia, che l’attrice aveva successivamente interrotto il follow-up presso la struttura e contestava, per tale ragione, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’esito del trattamento, richiamando anche l’incidenza delle condizioni pregresse della paziente e dei successivi interventi eseguiti presso altre strutture.

La convenuta eccepiva, inoltre, la validità del consenso informato, l’assenza di prova di un autonomo danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e, infine, la mancanza di adeguata prova delle singole voci risarcitorie, delle quali contestava anche la possibile duplicazione.

La consulenza tecnica d’ufficio

A seguito delle operazioni peritali espletate nel contraddittorio tra le parti, i consulenti tecnici depositavano una relazione nella quale venivano ravvisate alcune criticità.

In primo luogo, la consulenza evidenziava profili di censura nell’esecuzione dell’intervento e nella successiva fase di gestione. In secondo luogo, riconosceva un maggior danno biologico permanente del 7%, nonché un periodo di inabilità temporanea assoluta di sessanta giorni e di inabilità temporanea parziale al 50% di centoventi giorni.

Infine, rilevava l’incompletezza formale del modulo di consenso informato.

Responsabilità sanitaria e prova del danno: le precisazioni del Tribunale

Il Tribunale di Roma ritiene fondata la domanda, seppure con alcuni limiti e precisazioni.

Innanzitutto, alla luce del dato normativo, evidenzia che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 24 del 2017, la struttura sanitaria risponde, ex artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvale.

Sottolinea, inoltre, che il paziente deve provare il rapporto di cura, il danno e il nesso causale tra la condotta sanitaria e l’aggravamento o l’insorgenza della patologia, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. La struttura sanitaria, invece, deve dimostrare l’esatto adempimento oppure che l’esito pregiudizievole sia dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile.

Il Tribunale precisa, altresì, che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, bensì uno strumento di valutazione tecnica dei fatti già acquisiti.

Le conclusioni della consulenza possono essere recepite ove risultino fondate su un esame completo della documentazione, sul contraddittorio tecnico e su un percorso argomentativo logico e coerente. Pertanto, il dissenso della parte, per essere rilevante, deve sostanziarsi in specifiche critiche scientifiche idonee a ridurne la credibilità.

La decisione del Tribunale: esecuzione dell’intervento e nesso causale

Ciò premesso, il Tribunale, da un lato, ritiene corretta la diagnosi iniziale e la scelta dell’intervento; dall’altro, censura l’esecuzione dell’operazione e la gestione post-operatoria, sulla base della correlazione tra la tecnica impiegata, le immagini disponibili, il cedimento dei mezzi di sintesi e il successivo quadro di incongruenza articolare e pseudoartrosi.

L’interruzione del follow-up non esclude la responsabilità

Con riferimento all’interruzione del follow-up, dedotta dalla convenuta quale elemento idoneo a incidere sul nesso di causalità, il Tribunale ritiene che tale circostanza non elida la responsabilità.

L’interruzione, infatti, ha certamente impedito alla struttura di seguire direttamente l’evoluzione del quadro clinico, ma non ha neutralizzato il difetto dell’osteosintesi.

Sempre in relazione al rapporto di causalità, il Tribunale ritiene che la convenuta non abbia dimostrato né che la mancata presentazione a un successivo controllo sia stata sufficiente a determinare le criticità emerse successivamente all’operazione, né che un diverso comportamento della paziente avrebbe evitato il maggior danno.

Gli interventi successivi eseguiti presso altre strutture

Il Tribunale ritiene, inoltre, che gli interventi successivi eseguiti presso altre strutture sanitarie non costituiscano cause autonome del danno, ma trattamenti resisi necessari per fronteggiare il quadro di incongruenza articolare, pseudoartrosi e degenerazione post-traumatica, conseguente al fallimento della prima osteosintesi.

Pertanto, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, ritiene raggiunta la prova che la difettosa esecuzione dell’intervento e la mancata tempestiva correzione del cedimento abbiano prodotto postumi diversi e più gravi rispetto a quelli normalmente riferibili alla frattura e alla fragilità ossea.

Consenso informato incompleto e prova del danno

Con riferimento al consenso informato, il Tribunale ritiene incompleta la modulistica, essendo priva anche della firma del sanitario e dell’indicazione puntuale del trattamento.

Tuttavia, tale irregolarità documentale non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, poiché la violazione dell’obbligo informativo può determinare un danno alla salute soltanto se il paziente prova che, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento.

La violazione può, inoltre, determinare un autonomo danno da lesione dell’autodeterminazione quando sia allegato e provato un pregiudizio serio, diverso dalla menomazione dell’integrità psicofisica.

Nel caso di specie, l’attrice non ha allegato circostanze concrete dalle quali desumere che avrebbe rifiutato l’intervento, né ha dimostrato un pregiudizio autonomo conseguente al deficit informativo. In questa prospettiva, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria relativa al consenso informato.

La condanna della struttura sanitaria

Infine, il Tribunale condanna la struttura sanitaria convenuta al pagamento, in favore della paziente attrice, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese di lite.

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