Malformazione fetale non diagnosticata: quando l’ospedale non è responsabile?

Una malformazione fetale non rilevata durante l’ecografia non comporta automaticamente la responsabilità della struttura sanitaria. Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1051 del 16 luglio 2026 (clicca qui per scaricare il PDF integrale della decisione), ha escluso il diritto al risarcimento richiesto dai genitori di un bambino affetto da una grave patologia genetica, dopo che la consulenza tecnica aveva accertato che, al momento dell’esame, non esistevano elementi che consentissero al ginecologo di sospettarne la presenza. La decisione offre l’occasione per fare il punto su responsabilità contrattuale, onere della prova e nesso causale nei casi di omessa diagnosi prenatale. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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Malformazione scoperta dopo la nascita: i genitori chiedono 1,4 milioni

Tre mesi dopo la nascita del proprio figlio, due genitori scoprivano che quest’ultimo era affetto da una grave malattia genetica a livello cerebrale, che lo rendevano gravemente invalido. In considerazione del fatto che, circa quattro mesi prima della nascita del bambino, la madre aveva effettuato un’ecografia presso un ospedale cosentino, i genitori del bambino ritenevano che la struttura sanitaria e il medico che aveva effettuato l’ecografia avessero compiuto un grave errore, promettendo di diagnosticare la malformazione del feto.

Entrambi i genitori, quindi, si rivolgevano al tribunale di Cosenza, chiedendo di accertare la responsabilità della struttura sanitaria per non aver diagnosticato tempestivamente la malformazione fetale ed aver così impedito ai medesimi di ricorrere all’aborto terapeutico, cui avrebbero fatto ricorso se fossero stati correttamente informati della malformazione fetale. Conseguentemente, i genitori del bambino chiedevano la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti, quantificati in circa 1.400.000 €.

Si costituiva in giudizio la struttura sanitaria convenuta, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa il ginecologo che gli attori ritenevano responsabile per la mancata diagnosi della malformazione fetale e chiedendo di rigettare le domande attoree in quanto infondate.

Autorizzato alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche il ginecologo, il quale, dopo aver recepito l’improcedibilità delle domande nei suoi confronti per mancato esperimento del tentativo di mediazione, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice in quanto riteneva di aver svolto correttamente il proprio operato professionale.

Omessa diagnosi prenatale: quali prove devono fornire i genitori

Il tribunale di Cosenza inquadrava la domanda risarcitoria formulata dai due attori all’interno della responsabilità contrattuale. Infatti, nel caso di nascita indesiderata (conseguente ad un’omessa diagnosi di malformazione fetale), la struttura sanitaria risponde a livello contrattuale nei confronti sia della madre, che del padre del bambino. Ciò in quanto il contratto di spedalità non produce effetti soltanto nei confronti della madre del nascituro, la quale risulta essere la diretta destinataria della prestazione professionale cui la struttura sanitaria e tenuta in virtù del contratto; ma produce effetti anche nei confronti del padre del nascituro, poiché anche rispetto a quest’ultimo produce effetti negativi l’eventuale mancata o inesatta prestazione da parte della struttura sanitaria.

In altri termini, il padre del nascituro rientra fra i soggetti protetti dal contratto di spedalità e conseguentemente la non corretta prestazione da parte della struttura configura un inadempimento contrattuale anche nei suoi confronti e fa sorgere a suo favore il correlato diritto al risarcimento del danno.

L’inquadramento di carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti di entrambi gli attori comporta, dal punto di vista dell’onere probatorio, che i due genitori del bambino sono tenute a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e possono limitarsi a dedurre un inadempimento della struttura sanitaria che sia astrattamente efficiente a produrre l’evento dannoso lamentato.

Inoltre, nelle fattispecie di nascita indesiderata, i due genitori devono altresì di dimostrare che, se fossero stati correttamente informata della diagnosi infausta del feto, avrebbero scelto di praticare l’interruzione di gravidanza.

Nesso causale e aborto terapeutico: quando sorge il diritto al risarcimento

Per quanto concerne la prova del nesso di causalità fra la condotta del medico e l’evento dannoso, gli attori dovranno dimostrare la sussistenza di detto nesso di causalità attraverso un criterio di carattere probabilistico, cioè dovranno dimostrare la probabilità logica, desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di altri possibili elementi causali alternativi, che la mancata diagnosi della malformazione fetale ha impedito loro di ricorrere all’aborto terapeutico.

Infatti, nel caso di condotta omissiva del medico (come nel caso della mancata diagnosi della malformazione fetale) il nesso di causalità sussiste soltanto nel caso in cui è dimostrabile che se il medico avesse tempestivamente correttamente posto in essere la condotta omessa, ci sarebbero stati serie ed apprezzabile possibilità di evitare il danno che si è verificato.

Una volta assolti i predetti oneri probatori da parte degli attori, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di provare che non vi è stato alcun adempimento o che l’inadempimento è dipeso da fatto non imputabile alla struttura o ai suoi sanitari oppure che il medesimo non è stato causa del danno.

In altri termini, per evitare la condanna al risarcimento del danno, la struttura sanitaria deve dimostrare che l’inadempimento alla prestazione sanitaria è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e che il medico, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, ha osservato la diligenza normalmente esigibile da un medico avente il medesimo grado di specializzazione.

Ecografia nella norma e linee guida rispettate: esclusa la colpa medica

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto di svolgere nel corso del giudizio una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare se la malformazione fetale avrebbe potuto essere diagnosticata o meno durante l’ecografia cui si era sottoposta la gestante quattro mesi prima della nascita del bambino. I risultati cui sono giunti i consulenti tecnici nominati dal giudice hanno escluso tale possibilità.

In particolare i c.t.u. hanno ritenuto che la diagnosi ecografica della patologia fetale fosse particolarmente difficile e si potesse fondare soltanto sulla base di segnali indiretti. Tuttavia, nel caso di specie, i consulenti hanno ritenuto che non vi fossero segnali indiretti della patologia fetale e che anzi l’esame ecografico evidenziava un quadro di normalità dell’encefalo del feto. Pertanto, gli ausiliari del giudice hanno ritenuto impossibile che il ginecologo, durante l’ecografia cui si era sottoposta la gestante, potesse anche solo sospettare la presenza di una malformazione fetale.

Inoltre, i consulenti hanno accertato che l’esame ecografico in questione era stato svolto rispettando le raccomandazioni contenute nelle linee guida.

Malformazione non rilevabile: perché il Tribunale nega il risarcimento

In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto che il ginecologo, nell’eseguire la prestazione sanitaria oggetto del contratto di spedalità intercorso tra la gestante e la struttura sanitaria convenuta, abbia tenuto la diligenza normalmente esigibile da un sanitario in possesso del medesimo grado di specializzazione e che nessun’altra condotta poteva ritenersi esigibile a carico di quest’ultimo.

Conseguentemente, il giudice ha accertato l’insussistenza di una colpa a carico della convenuta e del ginecologo dell’omessa diagnosi della malformazione fetale ed ha rigettato la domanda formulata dalle parti attrici.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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