
La Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 25833/2026, torna sui criteri di accertamento e prova del danno conseguente alle gravissime lesioni riportate dalla vittima di un sinistro stradale, soffermandosi in particolare sul danno parentale dei prossimi congiunti, sulla riduzione della capacità lavorativa specifica e sulla perdita di chance professionale. Il nuovo “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato.
Formulario commentato del risarcimento del danno
Il volume raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato. Ogni modello è personalizzato, aggiornato al correttivo Cartabia e al D.P.R. 12/2025 (TUN), e nasce da casi reali, con un taglio concreto e operativo.
- Selezione ragionata di formule relative ai casi più ricorrenti di responsabilità civile: malpractice medica, sinistri stradali, perdita del rapporto parentale, furto di veicolo, diffamazione (online e a mezzo stampa), acquisti online, trasporto aereo, illegittima segnalazione alla centrale rischi, attivazione illegittima di servizi, responsabilità precontrattuale e altri ancora.
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- Aggiornamento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno, con particolare attenzione al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (TUN) e al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia), che incidono su tabelle nazionali, liquidazione del danno e processo civile digitalizzato.
- Formulari disponibili anche online, in formato editabile e stampabile, per un immediato riutilizzo e adattamento al singolo caso concreto.
- Inclusi modelli di contratto di incarico professionale e di delega in calce agli atti, per completare il fascicolo e gestire in modo ordinato l’attività di studio.
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Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 €
75.05 €
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Il caso
La controversia trae origine da un grave incidente stradale verificatosi nel giugno 2007. Un uomo, trasportato su un’autovettura uscita di strada e ribaltatasi, riportava gravissime lesioni, mentre il conducente perdeva la vita.
Il danneggiato, insieme ai propri familiari, agiva per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro, compresi quelli derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa, dalla perdita del posto di lavoro, dalla mancata possibilità di accedere alla Polizia di Stato e il danno parentale lamentato dai prossimi congiunti.
Il Tribunale di Foggia riteneva satisfattive le somme già corrisposte dall’assicurazione in relazione al danno biologico, quantificato in misura pari al 58%, ed escludeva ulteriori danni patrimoniali e il danno parentale dei familiari. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’appello di Bari.
In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano non provata la sofferenza interiore dei familiari, lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita e l’attività di assistenza concretamente prestata al congiunto gravemente lesionato.
Danno parentale: sofferenza morale e conseguenze relazionali devono essere tenute distinte
È proprio sul danno parentale che la Cassazione censura anzitutto il ragionamento della Corte territoriale.
Secondo la Suprema Corte, il giudice d’appello ha erroneamente sovrapposto due profili distinti del danno non patrimoniale: da un lato, la sofferenza morale soggettiva, appartenente alla dimensione interiore della persona; dall’altro, le eventuali ripercussioni dinamico-relazionali, che incidono concretamente sul modo di vivere e sulle relazioni del danneggiato.
Il danno iure proprio del congiunto, osserva la Cassazione, non è risarcibile soltanto nell’ipotesi estrema della perdita definitiva del rapporto parentale. Può sorgere anche quando il rapporto venga gravemente compromesso a causa delle menomazioni psicofisiche riportate dalla vittima primaria.
Non è quindi corretto subordinare il riconoscimento del danno alla prova di un “totale sconvolgimento” delle abitudini di vita della famiglia.
Le lesioni riportate dalla vittima primaria possono infatti determinare, in capo ai familiari, sofferenza morale, compromissione della salute oppure conseguenze sulle relazioni di vita, senza che ciascuna di tali manifestazioni debba necessariamente comportare una trasformazione radicale dell’esistenza.
La prova del danno morale dei familiari può essere presuntiva
La Cassazione ribadisce che il danno dei prossimi congiunti non rappresenta un semplice danno “riflesso”, ma costituisce la conseguenza diretta di un fatto plurioffensivo, capace di incidere contemporaneamente sulla vittima primaria e sulle persone ad essa strettamente legate.
Ne deriva che tale danno non deve essere assoggettato a un regime probatorio più rigoroso rispetto alle altre forme di danno non patrimoniale.
La relativa prova può quindi essere raggiunta anche attraverso presunzioni semplici, valorizzando due elementi fondamentali: la stretta relazione parentale e la gravità delle lesioni subite dalla vittima primaria.
Con riferimento ai componenti della famiglia nucleare (in particolare figli, genitori e fratelli) la Corte precisa che il vincolo affettivo può essere accertato presuntivamente sulla base della normale esperienza secondo cui la grave compromissione della salute di uno stretto congiunto provoca sofferenza negli altri componenti della famiglia.
In tale prospettiva, è il danneggiante che può fornire la prova dell’assenza, nel caso concreto, di un effettivo legame affettivo.
Diverso è invece il discorso per la componente dinamico-relazionale: quando si chieda il risarcimento delle concrete modificazioni della vita quotidiana, delle attività di assistenza o delle ripercussioni sulle relazioni personali, tali conseguenze devono essere specificamente dimostrate.
La prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita, dunque, può incidere sull’accertamento e sulla liquidazione delle conseguenze relazionali, ma non costituisce una condizione necessaria per riconoscere la sofferenza morale dei familiari più stretti.
Il danno parentale non è “in re ipsa”, ma può essere provato mediante presunzioni
La Cassazione precisa peraltro che il principio non comporta il riconoscimento automatico del danno.
Il danno non patrimoniale non può essere considerato “in re ipsa”, ossia esistente per il solo verificarsi dell’evento lesivo.
Ciò non significa, però, che esso debba necessariamente essere dimostrato attraverso una prova diretta. La prova può essere anche presuntiva e, nel caso dei familiari appartenenti alla famiglia nucleare, può fondarsi proprio sulla relazione di stretta parentela e sulla particolare gravità delle condizioni della vittima.
Nel caso esaminato, la vittima aveva riportato postumi permanenti accertati nella misura del 58%. Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello aveva quindi errato nel pretendere indistintamente la dimostrazione della sofferenza interiore, dello sconvolgimento dell’esistenza e dell’attività assistenziale.
Invalidità permanente: vietata la semplice somma delle menomazioni
Non tutte le doglianze dei ricorrenti trovano però accoglimento.
La Cassazione respinge il motivo relativo alla determinazione del danno biologico permanente.
I ricorrenti sostenevano che le diverse menomazioni avrebbero dovuto condurre a una percentuale di invalidità superiore al 58% riconosciuto in sede di merito.
La Corte ricorda invece che, in presenza di più menomazioni concorrenti, l’invalidità permanente non può essere calcolata attraverso la semplice addizione aritmetica delle percentuali relative ai singoli postumi.
Occorre una valutazione complessiva e unitaria dell’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica della persona. Il danno biologico, infatti, non è la somma di più microinvalidità, ma deve rappresentare l’incidenza complessiva delle menomazioni sulla persona considerata nella sua unità.
Perdita del posto di lavoro: va verificato il nesso con le conseguenze del sinistro
Un ulteriore profilo accolto dalla Cassazione riguarda il danno patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di lavoro.
Il danneggiato era stato licenziato per superamento del periodo di comporto e sosteneva che tale evento fosse conseguenza delle assenze provocate dalle lesioni riportate nell’incidente.
La Corte d’appello aveva valorizzato soprattutto la residua capacità lavorativa e la mancata dimostrazione dello stato di disoccupazione o della percezione di redditi inferiori.
Per la Cassazione, tale impostazione non è sufficiente.
Il giudice avrebbe dovuto preliminarmente verificare se il licenziamento per superamento del periodo di comporto fosse causalmente riconducibile alle lesioni derivanti dal sinistro. Solo una volta accertato tale collegamento può essere affrontata la successiva questione relativa all’esistenza e alla quantificazione del danno patrimoniale.
Quando il danneggiato dimostri di aver perso un rapporto di lavoro già esistente per effetto dell’illecito, il lucro cessante può infatti essere parametrato ai redditi che quel rapporto avrebbe ragionevolmente garantito, ferma restando la possibilità di dimostrare l’ottenimento di una nuova occupazione o la concreta possibilità di conseguirla.
Capacità lavorativa generica e specifica non coincidono
Altro principio centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra capacità lavorativa generica e capacità lavorativa specifica.
La prima consiste nell’attitudine generale della persona allo svolgimento di un’attività lavorativa ed è normalmente ricompresa nella valutazione del danno alla salute.
La capacità lavorativa specifica riguarda invece l’idoneità del soggetto a continuare a svolgere il lavoro concretamente esercitato o altra attività coerente con la propria professionalità, esperienza e competenze.
La sua compromissione può quindi determinare un autonomo danno patrimoniale quando si traduca in una riduzione della capacità di produrre reddito.
Non basta dunque affermare che il danneggiato possa ancora svolgere genericamente un lavoro.
Nel caso concreto il CTU aveva indicato, tra le attività potenzialmente praticabili, quelle di magazziniere, usciere, addetto al portierato o collaboratore scolastico.
Secondo la Cassazione, tuttavia, occorre verificare se tali attività siano effettivamente equivalenti, in termini di qualificazione professionale, stabilità e remunerazione, a quella esercitata prima dell’incidente.
La riduzione della capacità lavorativa specifica non prova automaticamente il danno patrimoniale
La Corte introduce però una precisazione importante.
L’accertamento medico-legale di una riduzione della capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l’esistenza di un danno patrimoniale nella stessa percentuale.
Danno biologico e danno da diminuzione della capacità reddituale rispondono infatti a funzioni differenti.
Per ottenere il risarcimento del secondo occorre dimostrare, anche attraverso presunzioni, che la menomazione abbia provocato o sia destinata a provocare una concreta diminuzione della capacità di guadagno.
La valutazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c. può intervenire nella quantificazione del pregiudizio, ma non può supplire alla mancanza della prova della sua esistenza.
Tale prova, tuttavia, non richiede necessariamente che la perdita reddituale si sia già materialmente verificata: è sufficiente dimostrare che la riduzione della capacità lavorativa specifica sia idonea, secondo le condizioni personali e professionali del soggetto, a determinare una verosimile diminuzione dei redditi futuri.
Perdita di chance e concorso pubblico: non basta una possibilità astratta
Diversa sorte ha la richiesta relativa alla perdita della possibilità di superare un concorso per l’accesso alla Polizia di Stato.
Sul punto la Cassazione dichiara inammissibile la censura.
La perdita di chance, chiarisce la Corte, non coincide con la mera perdita della possibilità astratta di partecipare a una selezione.
È necessario dimostrare l’esistenza di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di ottenere il risultato sperato.
Tra gli elementi rilevanti possono figurare il possesso dei requisiti di ammissione, la presentazione della domanda, eventuali atti preparatori univoci, il percorso formativo intrapreso e ogni altra circostanza capace di rappresentare una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato.
La chance costituisce quindi un’autonoma entità patrimoniale risarcibile, ma deve essere provata, anche in termini presuntivi o probabilistici, nella sua concreta consistenza e non può essere identificata con una semplice aspettativa di fatto.
La decisione della Cassazione
In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo relativo al danno parentale, il terzo relativo alla perdita del rapporto di lavoro e il quarto limitatamente alla riduzione della capacità lavorativa specifica.
Rigetta invece il motivo concernente la quantificazione del danno biologico, dichiara inammissibile la censura sulla perdita di chance collegata al concorso nella Polizia di Stato e il motivo relativo alle spese legali.
La sentenza viene quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
L’ordinanza offre così una ricostruzione dei diversi piani sui quali può svilupparsi il danno conseguente alle gravi lesioni personali:
- la sofferenza morale dei familiari può essere accertata presuntivamente;
- le conseguenze dinamico-relazionali richiedono invece una verifica concreta;
- la residua possibilità di svolgere lavori generici non esclude di per sé il danno derivante dalla perdita della specifica professionalità;
- la perdita di chance, infine, presuppone una possibilità effettiva e apprezzabile di conseguire il risultato perduto.











