Gratuito patrocinio, l’avvocato non deve verificare i redditi dichiarati dal cliente

Con la sentenza n. 160 del 22 aprile 2026, il Consiglio Nazionale Forense chiarisce i limiti degli obblighi dell’avvocato quando assiste un cliente che chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore non deve verificare la veridicità delle dichiarazioni reddituali rese dall’assistito, perché si tratta di autocertificazioni del cliente. Resta però fermo il dovere di chiedergli quali siano i redditi effettivamente percepiti. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

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Contenuti principali
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Il caso esaminato dal Consiglio Nazionale Forense

La vicenda nasce da un procedimento disciplinare nel quale venivano contestate al professionista, tra le altre condotte, alcune irregolarità relative alla richiesta di ammissione di un cliente al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, la contestazione riguardava anche le dichiarazioni reddituali inserite nell’istanza di ammissione al beneficio e il comportamento tenuto dall’avvocato rispetto alle informazioni fornite dall’assistito.

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 160 del 22 aprile 2026, accoglie il ricorso e giunge all’assoluzione dell’incolpato.

L’aspetto centrale della decisione riguarda proprio l’estensione dell’obbligo di controllo che grava sul difensore quando il cliente autocertifica la propria situazione reddituale.

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Le dichiarazioni sui redditi spettano al cliente

Il CNF parte dalla natura delle dichiarazioni rese nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Secondo il Consiglio, tali dichiarazioni costituiscono autocertificazioni sottoscritte dal cliente. L’avvocato autentica la sottoscrizione, ma questa attività non trasforma il professionista nel soggetto chiamato a certificare anche la veridicità del contenuto della dichiarazione.

Da questa distinzione deriva il principio affermato dalla sentenza: il difensore non deve svolgere un’attività autonoma di controllo o verifica dei redditi dichiarati dal cliente.

Il CNF sottolinea che l’avvocato non dispone degli strumenti né dei poteri di accertamento che l’ordinamento attribuisce, invece, ad amministrazioni come l’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.

L’avvocato deve però chiedere quali siano i redditi effettivi

L’assenza di un obbligo di verifica non significa, tuttavia, che il professionista possa disinteressarsi completamente della situazione economica dichiarata dall’assistito.

Il CNF precisa infatti che il difensore può e deve almeno chiedere al cliente quali siano i redditi effettivamente percepiti.

La precisazione assume particolare rilievo quando il cliente produce soltanto l’ISEE e non presenta una dichiarazione dei redditi perché non vi è obbligato per legge. In questi casi il professionista deve acquisire direttamente dall’assistito le informazioni necessarie sulla sua situazione reddituale, senza però trasformare tale interlocuzione in un vero e proprio accertamento fiscale.

L’avvocato deve informarsi, ma non deve sostituirsi agli organi competenti nel controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.

Nessuna responsabilità automatica per le dichiarazioni false del cliente

Il principio affermato dal CNF incide direttamente anche sul piano della responsabilità disciplinare.

La sola circostanza che il cliente abbia reso dichiarazioni non corrispondenti al vero non consente di attribuire automaticamente una responsabilità al difensore che abbia autenticato l’istanza.

Occorre distinguere la dichiarazione proveniente dall’assistito dalla condotta concretamente tenuta dal professionista.

Se l’avvocato si limita a raccogliere le dichiarazioni del cliente e ad autenticare la firma, senza elementi che dimostrino un suo coinvolgimento consapevole nella falsità delle informazioni rese, non gli si può imputare il mancato svolgimento di verifiche che l’ordinamento non gli impone e per le quali non dispone di poteri specifici.

Patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese

La sentenza affronta anche un secondo profilo rilevante: il rapporto tra ammissione al patrocinio a spese dello Stato e richiesta di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Il CNF esclude che la contemporanea presenza delle due situazioni determini automaticamente un illecito disciplinare.

Secondo il Consiglio, infatti, non esiste un’incompatibilità assoluta tra la richiesta di distrazione delle spese e l’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato.

Il diritto alla distrazione appartiene al difensore, mentre l’ammissione al beneficio tutela il diritto del non abbiente alla copertura delle spese previste dalla disciplina sul patrocinio a carico dello Stato.

Per configurare un illecito disciplinare, quindi, non basta accertare la semplice coesistenza tra richiesta di distrazione e ammissione al beneficio. Il CNF richiede ulteriori elementi e, in particolare, l’allegazione di una condotta fraudolenta.

Il principio affermato dal CNF

Quando il cliente dichiara i propri redditi, l’avvocato non assume un autonomo obbligo di verificarne la veridicità. Quelle dichiarazioni restano autocertificazioni dell’assistito e il professionista non dispone dei poteri necessari per svolgere accertamenti analoghi a quelli riservati agli organi fiscali.

Il difensore conserva però un preciso dovere di interlocuzione con il cliente: deve chiedergli quali siano i redditi effettivamente percepiti e acquisire le informazioni necessarie per predisporre correttamente l’istanza.

La decisione separa quindi due piani: da un lato, il dovere professionale di acquisire le informazioni dall’assistito; dall’altro, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, che non compete all’avvocato.

Il principio assume rilievo anche sul piano disciplinare: la falsità delle dichiarazioni reddituali del cliente non comporta, da sola, una responsabilità deontologica del difensore che abbia autenticato la relativa istanza.

Grazia Crisetti
Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha discusso una tesi in diritto processuale civile sulla sostituzione processuale, relatore Prof. Paolo Biavati. Ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Bologna, nel settore della protezione internazionale, sotto la supervisione dell'allora Presidente di Sezione, Dott.ssa Matilde Betti. Abilitata all’esercizio della professione forense dal 2024, dal 2025 collabora con Maggioli Editore nella redazione e nell’approfondimento di contenuti giuridici. Ha inoltre proseguito la propria formazione attraverso percorsi specialistici di approfondimento nelle principali discipline giuridiche.

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