Mobilità volontaria nel pubblico impiego: non è un diritto al trasferimento

La mobilità volontaria nel pubblico impiego non attribuisce automaticamente al dipendente un diritto soggettivo al trasferimento. Almeno secondo la disciplina applicabile alla procedura esaminata dalla Cassazione, resta necessario il consenso delle amministrazioni coinvolte e il diniego dell’ente di provenienza può essere legittimo se fondato su effettive esigenze organizzative.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 25711/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, pubblicata il 22 settembre 2026, relativa a una procedura di mobilità avviata nel 2016. La pronuncia è particolarmente utile perché ricostruisce il rapporto tra art. 30 del d.lgs. 165/2001, disciplina contrattuale e limiti del sindacato giudiziale sul diniego dell’amministrazione. Per approfondimenti in materia, consigliamo il nuovo volume “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

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Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.

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Il caso: il trasferimento tra due ASL

La controversia riguardava un dipendente che aveva chiesto di accertare il proprio diritto alla mobilità dalla ASL Napoli 2 Nord alla ASL Napoli 3 Sud.

La procedura non si era però conclusa positivamente perché l’amministrazione di provenienza aveva negato il nulla osta al trasferimento.

La Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto legittimo il diniego, valorizzando la carenza di personale infermieristico presso il presidio di appartenenza e la necessità di garantire livelli minimi di assistenza.

Contro tale decisione il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la mobilità volontaria non fosse più subordinata al consenso dell’amministrazione di provenienza e che sussistesse un vero e proprio diritto al trasferimento.

Mobilità volontaria e diritto al trasferimento: cosa dice la Cassazione

La Corte respinge questa impostazione.

Per la disciplina applicabile ratione temporis, l’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 richiedeva, oltre alla volontà del lavoratore, l’assenso dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

La Cassazione richiama sul punto il consolidato orientamento che riconduce la mobilità volontaria allo schema della cessione del contratto di cui all’art. 1406 c.c., proprio perché il trasferimento comporta la sostituzione di una delle parti del rapporto e richiede quindi il consenso dei soggetti coinvolti.

Non esisteva dunque, per il dipendente, un diritto soggettivo incondizionato a essere trasferito.

La posizione del lavoratore rispetto alla procedura era piuttosto quella di un interesse al suo corretto svolgimento, salvo che il bando o una disciplina speciale prevedessero condizioni più favorevoli.

L’art. 6 del d.lgs. 165/2001 non crea un diritto individuale alla mobilità

Il ricorrente aveva richiamato anche l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, sostenendo che l’obbligo per le amministrazioni di perseguire un’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la mobilità avesse trasformato la posizione del dipendente.

La Cassazione esclude anche questa lettura.

La norma impone alle pubbliche amministrazioni di razionalizzare la distribuzione del personale e di coordinare le procedure di mobilità con quelle di reclutamento, anche per evitare nuove assunzioni non necessarie.

Ma da questo obbligo organizzativo non discende un diritto del singolo dipendente al trasferimento, né viene meno automaticamente il requisito dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Quando il diniego al trasferimento è legittimo

Altro aspetto rilevante riguarda il sindacato sulle ragioni addotte dall’amministrazione per negare la mobilità.

Nel caso concreto, la ASL aveva giustificato il mancato nulla osta con la carenza di personale infermieristico e con la necessità di garantire l’operatività minima del presidio.

La Corte d’appello aveva ritenuto tali motivazioni ragionevoli e non pretestuose, e la Cassazione conferma che questa valutazione di fatto non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità sotto forma di violazione di legge.

Resta fermo, tuttavia, che l’amministrazione deve esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.

Il CCNL non può eliminare un requisito previsto dalla legge

La pronuncia affronta anche il rapporto tra disciplina legale e contrattazione collettiva.

Il lavoratore aveva richiamato l’art. 19 del CCNL integrativo del Comparto Sanità, secondo cui il mancato rilascio del nulla osta entro dieci giorni poteva essere sostituito dal preavviso di un mese.

Secondo la Cassazione, una simile previsione, se interpretata nel senso di rendere sostanzialmente irrilevante il consenso dell’amministrazione di provenienza, si porrebbe in contrasto con la disciplina legislativa allora vigente.

L’art. 30 del d.lgs. 165/2001 consentiva infatti alla contrattazione collettiva di integrare la disciplina della mobilità, non di derogare in contrasto con la fonte primaria.

Attenzione alla riforma del 2021

Il dato temporale è essenziale per comprendere correttamente la portata della pronuncia.

La procedura oggetto della controversia era stata avviata nel 2016 e la vicenda si era sviluppata quando l’art. 30 del d.lgs. 165/2001 richiedeva ancora, nei termini descritti dalla Corte, l’assenso dell’amministrazione di provenienza.

La modifica introdotta dal d.l. 80/2021, entrata in vigore il 9 giugno 2021, ha successivamente ridimensionato il requisito del nulla osta.

La Cassazione precisa però che tale disciplina non può essere applicata retroattivamente a una procedura precedente.

Per questo motivo l’ordinanza non può essere letta come affermazione generale secondo cui, ancora oggi e in ogni caso, la mobilità volontaria richieda sempre il consenso pieno dell’amministrazione di provenienza.

Il principio ricavabile

La decisione offre quindi un principio chiaro, ma strettamente legato alla disciplina applicabile al caso concreto.

Nelle procedure di mobilità volontaria soggette alla precedente formulazione dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, il lavoratore non aveva un diritto automatico al trasferimento e il nulla osta dell’amministrazione di provenienza costituiva un elemento necessario.

Il diniego poteva ritenersi legittimo quando sorretto da effettive esigenze organizzative e adottato nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.

La Cassazione ha infine rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese nei confronti della ASL Napoli 3 Sud.

Grazia Crisetti
Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha discusso una tesi in diritto processuale civile sulla sostituzione processuale, relatore Prof. Paolo Biavati. Ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Bologna, nel settore della protezione internazionale, sotto la supervisione dell'allora Presidente di Sezione, Dott.ssa Matilde Betti. Abilitata all’esercizio della professione forense dal 2024, dal 2025 collabora con Maggioli Editore nella redazione e nell’approfondimento di contenuti giuridici. Ha inoltre proseguito la propria formazione attraverso percorsi specialistici di approfondimento nelle principali discipline giuridiche.

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