Avviso bonario INPS e prescrizione: per la Cassazione rileva il rilascio dell’avviso di giacenza

Quando si interrompe la prescrizione di un credito contributivo INPS se l’avviso bonario viene inviato per raccomandata? La Cassazione, con l’ordinanza n. 24978/2026, chiarisce che l’effetto interruttivo si produce già con il rilascio dell’avviso di giacenza, anche se il destinatario ritira il plico successivamente. Per approfondimenti in materia, consigliamo il nuovo volume “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli

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Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.

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Il caso: i contributi alla Gestione Separata e l’eccezione di prescrizione

La controversia riguardava una pretesa contributiva dell’INPS nei confronti di un avvocato, relativa all’attività libero-professionale svolta nell’anno 2010 e all’iscrizione alla Gestione Separata.

Il professionista aveva impugnato l’avviso di addebito eccependo l’intervenuta prescrizione del credito.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione era pervenuto al destinatario il 12 luglio 2016, quindi successivamente alla scadenza del termine quinquennale, individuata nel 6 luglio 2016.

La decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Catania.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, non poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il rilascio dell’avviso di giacenza avvenuto il 4 luglio 2016. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile in via analogica la disciplina della compiuta giacenza, facendo decorrere gli effetti della comunicazione dal decimo giorno successivo al rilascio dell’avviso oppure dal ritiro del plico, se precedente.

Nel caso concreto, la raccomandata era stata ritirata il 12 luglio 2016.

Il ricorso dell’INPS

L’INPS ha impugnato la decisione sostenendo che l’avviso bonario non fosse assimilabile a un atto impositivo né all’avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo.

Secondo l’Istituto, la comunicazione doveva essere considerata una diffida stragiudiziale, idonea a interrompere la prescrizione, alla quale trovavano applicazione le regole generali degli artt. 1335 e 2943 c.c.

Di conseguenza, la conoscenza dell’atto doveva presumersi già al momento in cui la raccomandata era giunta all’indirizzo del destinatario e quest’ultimo era stato messo nella condizione di ritirarla mediante il rilascio dell’avviso di giacenza.

Nel caso di specie, tale momento coincideva con il 4 luglio 2016, quindi con una data anteriore alla prospettata scadenza della prescrizione del 6 luglio.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Avviso di addebito e avviso bonario: due atti di diversa natura

Il punto centrale del ragionamento della Suprema Corte risiede nella distinzione tra i due atti interessati dalla vicenda.

L’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo e dalla sua notificazione decorrono termini rilevanti per l’impugnazione e per l’esercizio del diritto di difesa. Proprio per tale ragione è necessario che il momento del perfezionamento della notifica sia individuabile attraverso criteri certi.

In relazione all’avviso di addebito, la Cassazione richiama la propria precedente giurisprudenza secondo cui, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il decorso del termine previsto per la giacenza, secondo le regole proprie del procedimento notificatorio applicabile.

Diversa è invece la natura dell’avviso bonario.

Quando la comunicazione non ha efficacia esecutiva ma contiene un esplicito invito ad adempiere entro un determinato termine, essa integra una messa in mora e resta soggetta alla disciplina generale degli atti unilaterali recettizi.

Trova quindi applicazione l’art. 1335 c.c.

La presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c.

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., una dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che quest’ultimo provi di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

La Cassazione ribadisce che, nel caso di una raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale.

Non è quindi necessario attendere che il destinatario proceda materialmente al ritiro della raccomandata.

Resta comunque salva la possibilità, per quest’ultimo, di superare la presunzione dimostrando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di acquisire conoscenza della comunicazione.

La Corte richiama sul punto un orientamento già espresso nella propria giurisprudenza in materia di atti recettizi e di costituzione in mora.

In particolare, con riferimento all’atto stragiudiziale diretto a interrompere la prescrizione, la Corte ricorda che la sola prova della spedizione della raccomandata non è necessariamente sufficiente qualora il destinatario contesti la ricezione: il giudice deve verificare l’esito dell’invio sulla base dell’avviso di ricevimento e degli altri elementi di prova disponibili.

L’avviso di giacenza può quindi interrompere la prescrizione

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione censura la conclusione della Corte d’appello secondo cui l’assenza del destinatario al momento del tentativo di consegna dimostrerebbe che questi non aveva avuto conoscenza dell’atto.

È vero, osservano i giudici di legittimità, esattamente il contrario sul piano della presunzione legale.

L’arrivo della comunicazione all’indirizzo del destinatario e il rilascio dell’avviso di giacenza costituiscono proprio il presupposto per l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.

Spetterà eventualmente al destinatario fornire prova contraria, dimostrando di essere stato senza propria colpa nell’impossibilità di avere notizia dell’atto.

La Corte ribadisce dunque che, in caso di raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, il momento rilevante non coincide con quello del materiale ritiro presso l’ufficio postale, bensì con il rilascio dell’avviso di giacenza.

Perché non si applica la regola dei dieci giorni

Particolarmente significativo è il passaggio con il quale la Cassazione esclude l’applicazione analogica della disciplina della compiuta giacenza utilizzata dalla Corte d’appello.

Secondo i giudici di legittimità, subordinare gli effetti dell’atto al momento del ritiro della raccomandata significherebbe consentire al destinatario di incidere sulla data di efficacia di un atto interruttivo della prescrizione, scegliendo discrezionalmente quando ritirare il plico entro il periodo di giacenza.

Una simile soluzione risulterebbe incompatibile con l’esigenza di individuare in maniera oggettiva e certa il momento in cui si producono gli effetti dell’atto interruttivo.

La disciplina della compiuta giacenza riguarda inoltre procedimenti notificatori aventi caratteristiche differenti e non può essere automaticamente estesa alla comunicazione di un atto stragiudiziale recettizio.

La Cassazione non dichiara definitivamente il credito non prescritto

La portata della decisione deve tuttavia essere correttamente delimitata.

La Suprema Corte non afferma definitivamente che, nel caso concreto, il credito contributivo dell’INPS fosse ancora esigibile.

L’ordinanza accoglie il ricorso dell’Istituto, cassa la sentenza della Corte d’appello di Catania e rinvia la causa alla stessa Corte, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio enunciato dalla Cassazione ma dovrà anche procedere a un ulteriore accertamento in fatto sulla data effettiva del tentativo di recapito, poiché dalla documentazione postale richiamata nel giudizio emergevano annotazioni non univoche.

La distinzione è importante: la Cassazione risolve la questione giuridica relativa al momento nel quale opera la presunzione di conoscenza, ma lascia al giudice di merito l’accertamento definitivo della concreta tempestività dell’atto interruttivo.

Il principio che emerge dall’ordinanza

Dalla decisione può essere ricavato il seguente principio: quando un avviso bonario avente funzione di costituzione in mora viene inviato mediante raccomandata e non è consegnato per assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. opera dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza e non dal successivo ritiro del plico.

La presunzione non è assoluta: il destinatario può superarla provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza della comunicazione.

L’ordinanza n. 24978/2026 offre così un chiarimento rilevante nella materia della riscossione contributiva, perché impedisce di applicare indistintamente a tutti gli atti provenienti dall’INPS le medesime regole sulla notificazione.

La disciplina dipende, invece, dalla natura e dagli effetti dell’atto: per gli atti esecutivi o impositivi assumono rilievo le specifiche regole del procedimento notificatorio; per gli atti stragiudiziali aventi funzione di messa in mora torna ad operare il principio generale della conoscibilità dell’atto recettizio sancito dall’art. 1335 c.c.

FAQ: avviso bonario INPS, raccomandata e prescrizione

Quando l’avviso bonario INPS interrompe la prescrizione?

Se l’avviso bonario contiene un’esplicita richiesta di pagamento ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore, si applica la regola dell’art. 1335 c.c. Nel caso di raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, secondo Cass. n. 24978/2026 la presunzione di conoscenza opera dal rilascio dell’avviso di giacenza e non dal successivo ritiro del plico.

Se ritiro la raccomandata dopo la scadenza della prescrizione, il credito è comunque prescritto?

Non necessariamente. È proprio questo il punto affrontato dalla Cassazione. Ai fini dell’effetto interruttivo può rilevare una data precedente al ritiro materiale della raccomandata: quella in cui è stato rilasciato l’avviso di giacenza.

Pertanto, se il termine di prescrizione scade, ad esempio, il 6 luglio e l’avviso di giacenza è stato rilasciato il 4 luglio, il successivo ritiro del plico dopo il 6 luglio non comporta automaticamente la prescrizione del credito. Resta naturalmente necessario verificare in concreto la data del tentativo di recapito e l’effettiva operatività della presunzione di conoscenza.

Per interrompere la prescrizione è sufficiente che l’INPS dimostri di aver spedito la raccomandata?

La sola prova della spedizione non chiude necessariamente la questione. La Cassazione ricorda che, se il destinatario contesta la ricezione, il giudice deve verificare quale sia stato l’esito dell’invio, anzitutto attraverso l’avviso di ricevimento e, se necessario, mediante gli altri elementi di prova disponibili.

Il tema si inserisce nella più ampia disciplina degli atti di costituzione in mora e degli atti idonei a interrompere la prescrizione. Sul punto si può leggere anche l’approfondimento Prescrizione del credito professionale: ecco quando si interrompe.

Qual è la differenza tra avviso bonario INPS e avviso di addebito?

La differenza è essenziale ai fini della decisione.

L’avviso bonario, quando contiene una richiesta di pagamento, ha natura di comunicazione stragiudiziale e può assumere funzione di costituzione in mora. Non è un titolo esecutivo e, secondo la Cassazione, ai fini della conoscenza opera la regola generale dell’art. 1335 c.c.

L’avviso di addebito, invece, costituisce titolo esecutivo e dalla sua notificazione derivano conseguenze anche sul piano dell’impugnazione e dell’esecuzione. Per questo atto trovano applicazione le specifiche regole relative al perfezionamento della notificazione.

Per l’avviso bonario bisogna aspettare i dieci giorni della compiuta giacenza?

No, non secondo il principio affermato dall’ordinanza n. 24978/2026.

La Cassazione esclude che la regola dei dieci giorni possa essere applicata analogicamente all’avviso bonario avente natura di atto recettizio e funzione di messa in mora. In questo caso il momento rilevante è il rilascio dell’avviso di giacenza.

Una soluzione diversa, osserva la Corte, consentirebbe al destinatario di incidere sulla data di efficacia dell’atto interruttivo semplicemente scegliendo quando ritirare il plico.

Il destinatario può contestare la presunzione di conoscenza della raccomandata?

Sì. Quella prevista dall’art. 1335 c.c. è una presunzione superabile con prova contraria.

Il destinatario deve però dimostrare di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione. Non è sufficiente affermare di non aver materialmente letto o ritirato la raccomandata.

La mancata compilazione del Quadro RR sospende la prescrizione dei contributi INPS?

Non automaticamente.

La questione compare anche nella vicenda all’origine dell’ordinanza n. 24978/2026, ma non costituisce il punto sul quale si concentra la decisione qui commentata. Sul tema è intervenuta di recente la stessa Sezione Lavoro con l’ordinanza n. 20223 del 16 giugno 2026, escludendo un automatismo tra mancata compilazione del Quadro RR e occultamento doloso del debito ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c.: occorre verificare concretamente la sussistenza di una condotta intenzionalmente diretta a occultare l’obbligazione.

Per approfondire: Quadro RR omesso: quando si prescrivono i contributi INPS?

Cosa succede se la notificazione dell’atto è nulla?

È una questione distinta da quella decisa dall’ordinanza n. 24978/2026, che riguarda invece il momento in cui opera la presunzione di conoscenza di un atto recettizio.

Sul rapporto tra nullità della notificazione, rinnovazione e interruzione della prescrizione sono intervenute nel 2026 le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 6474. Per un esame specifico della questione si rinvia all’approfondimento: Sezioni Unite: la rinnovazione della notifica nulla interrompe la prescrizione ex tunc.

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