
La prescrizione dei contributi dovuti dai liberi professionisti alla Gestione separata INPS continua a essere un tema centrale nel contenzioso previdenziale. La questione riguarda, in particolare, gli effetti dell’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e la possibile applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8, c.c. Con l’ordinanza n. 20223 del 16 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione esclude ogni automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso del debito, richiedendo un accertamento concreto dell’elemento soggettivo in capo al professionista.
Consiglio: se ti occupi di diritto del lavoro, ti segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Leggi descrizione
Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Il caso
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da un contribuente avverso un avviso di addebito notificato dall’Inps in data 16 gennaio 2020. Tale atto era finalizzato alla riscossione della contribuzione pretesa per l’anno d’imposta 2012, a seguito di un’iscrizione d’ufficio operata dall’istituto previdenziale alla Gestione separata. Sia il Tribunale di Milano in prima istanza, sia successivamente la Corte d’Appello di Milano, rigettavano il ricorso della parte privata. I giudici di merito avevano uniformato la propria decisione ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR determinasse l’automatica sospensione della prescrizione tra le parti ai sensi del richiamato articolo 2941 del codice civile.
Contro la sentenza d’appello, il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, lamentando in particolare la violazione delle norme regolatrici della sospensione della prescrizione e l’erronea valorizzazione del dato meramente formale omissivo.
Consiglio: per chi si occupa di diritto del lavoro, segnaliamo anche il Corso di formazione in sicurezza sul lavoro, con Francesca Levato, SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO E ISCRIVITI QUI.
L’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo
Nel primo motivo di ricorso, la parte privata ha dedotto la violazione dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 46 del 1999, con riferimento alla decadenza dell’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali. Sul punto, i giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento ormai consolidato, dichiarando il motivo inammissibile e confermando la statuizione della corte territoriale.
Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito non si esaurisce nella verifica della regolarità formale del titolo, ma si configura come un ordinario giudizio di cognizione sul fondo della pretesa creditoria. Ne consegue che, anche qualora sia intervenuta la decadenza per la tardiva iscrizione a ruolo, l’Inps non perde il diritto di richiedere nel medesimo giudizio la condanna del debitore al pagamento delle somme effettivamente dovute, a patto che tale domanda sia stata tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione del primo grado.
Il superamento dell’automatismo e la nozione di occultamento doloso
Il fulcro centrale dell’ordinanza risiede nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, concernente la corretta interpretazione dell’istituto della sospensione della prescrizione. La Cassazione riafferma l’orientamento secondo cui non è configurabile alcun automatismo tra l’omessa compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito. La condotta punita dall’ordinamento richiede un comportamento intenzionalmente coordinato e diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, ponendo in essere un impedimento oggettivo che non risulti superabile attraverso l’esercizio dei normali controlli d’ufficio da parte dell’ente previdenziale. Una semplice omissione dichiarativa, o una mera difficoltà nell’accertamento del credito da parte dell’Inps, non integra i requisiti stringenti previsti dalla norma civile, la quale esige una vera e propria impossibilità materiale di agire per il creditore.
La decisione della Corte
La Corte d’Appello di Milano è incorsa in un manifesto errore di diritto poiché ha fondato la propria decisione esclusivamente sul dato oggettivo della mancata compilazione del riquadro dichiarativo, trascurando l’indagine sulla sussistenza del dolo. I giudici di legittimità hanno pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, enunciando il principio di diritto vincolante per il futuro giudizio di merito. Il giudice del rinvio dovrà accertare in concreto il coefficiente psicologico dell’inadempiente, escludendo che l’omissione formale del quadro RR sia sufficiente a dimostrare la volontà di frodare l’ente creditore, in assenza di ulteriori e pregnanti elementi di fatto volti a dimostrare una condotta preordinata al nascondimento del debito.












