Figli maggiorenni, quando cessa l’assegno di mantenimento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23807/2026, ha chiarito quando può cessare il diritto del genitore a ricevere il contributo destinato ai figli maggiorenni. La pronuncia affronta anche il rilievo delle circostanze sopravvenute nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Il caso

Un genitore chiedeva di essere esonerato dal versamento dell’assegno stabilito per il mantenimento delle due figlie, ormai maggiorenni.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello accoglieva invece il reclamo. Riteneva cessata la convivenza delle figlie con la madre e, di conseguenza, venuta meno la legittimazione di quest’ultima a ricevere il contributo. Secondo il giudice del reclamo, le figlie avrebbero dovuto formulare una domanda autonoma nei confronti del padre.

La Cassazione cassava tale decisione. Precisava che l’allontanamento del figlio maggiorenne dalla casa familiare, quando dovuto a ragioni di studio, non esclude automaticamente la legittimazione del genitore. Occorreva verificare se l’abitazione materna fosse rimasta un punto di riferimento stabile. Era inoltre necessario accertare se la madre continuasse a sostenere le spese delle figlie.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello rilevava che tali circostanze non erano state provate. La madre non aveva dimostrato il sistematico ritorno delle figlie presso la propria abitazione. Non aveva neppure provato di anticipare le spese necessarie al loro sostentamento.

Il giudice del rinvio riteneva inoltre che entrambe le figlie avessero raggiunto l’autonomia economica. Una aveva percepito un reddito significativo grazie alla propria attività professionale. L’altra aveva conseguito l’abilitazione professionale, risultava iscritta all’ordine e viveva stabilmente con il compagno.

La Corte d’appello revocava quindi l’obbligo di mantenimento. Revocava anche l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro e il sequestro disposto su un immobile. La madre proponeva ricorso per cassazione.

Quando il genitore può ricevere l’assegno

La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il genitore può agire iure proprio per ottenere il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente. Deve però continuare a provvedere materialmente alle sue esigenze.

La legittimazione non dipende soltanto dalla coabitazione abituale. Il figlio può trasferirsi altrove per motivi di studio o formazione, ma il genitore conserva comunque il diritto a ricevere il contributo quando la casa familiare resta un punto di riferimento stabile.

Occorre inoltre che il genitore sostenga effettivamente le spese. Deve quindi anticipare gli esborsi necessari per l’alloggio, la formazione e le ordinarie esigenze di vita del figlio.

Nel caso esaminato, il giudice del rinvio ha escluso che tali circostanze fossero state dimostrate. Ha quindi negato la persistenza della legittimazione della madre.

La Cassazione non ha riesaminato il merito dell’accertamento, rilevando che la Corte d’appello aveva applicato i criteri indicati nella precedente ordinanza di rinvio.

L’autonomia economica come ragione autonoma

La Corte d’appello non si è limitata a escludere la legittimazione della madre, accertando anche il raggiungimento dell’autonomia economica delle figlie.

Tale circostanza ha fatto venir meno il presupposto sostanziale dell’obbligo di mantenimento. La Cassazione ha qualificato questo accertamento come una seconda ratio decidendi, autonoma e sufficiente a sostenere la revoca dell’assegno.

La ricorrente sosteneva che l’autonomia economica fosse stata dedotta mediante una domanda nuova. A suo avviso, la questione era stata introdotta soltanto nel giudizio di rinvio. Il carattere chiuso di tale giudizio avrebbe quindi impedito alla Corte d’appello di esaminarla.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura. La precedente ordinanza aveva già riconosciuto che la questione era stata ritualmente introdotta nel procedimento.

Nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio possono essere valutate le circostanze sopravvenute. Devono però essere rispettati il contraddittorio e il diritto di difesa.

I provvedimenti che regolano i rapporti economici familiari sono adottati rebus sic stantibus. Possono quindi essere modificati quando mutano le condizioni personali o reddituali delle parti e dei figli.

Più ragioni autonome e interesse all’impugnazione

Il decreto impugnato si fondava su due ragioni autonome.

La prima riguardava la mancata prova della persistenza di un rapporto stabile tra le figlie e la casa materna. La seconda concerneva il raggiungimento della loro indipendenza economica.

Entrambe erano sufficienti a giustificare la cessazione dell’assegno.

La censura relativa alla seconda ragione è stata dichiarata inammissibile. Di conseguenza, tale ratio è rimasta idonea a sostenere il provvedimento.

Le doglianze dirette contro la prima ragione non avrebbero quindi potuto determinare la cassazione della decisione. Anche un loro eventuale accoglimento avrebbe lasciato intatta l’altra motivazione.

La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, anche i motivi relativi alla convivenza, al sostegno economico fornito dalla madre e alla distribuzione dell’onere probatorio.

Quando una decisione si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, tutte devono essere efficacemente contestate. La definitività di una sola ratio rende irrilevanti le censure rivolte contro le altre.

Revoca del pagamento diretto e del sequestro

La ricorrente contestava anche la revoca dell’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro. Criticava inoltre la revoca del sequestro immobiliare.

Sosteneva che tali misure dovessero restare efficaci per garantire il pagamento dei crediti già maturati e richiamava, a questo scopo, il precedente inadempimento dell’obbligato.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche questo motivo. L’adozione delle garanzie previste per gli obblighi familiari richiede una valutazione sull’affidabilità del debitore. Occorre verificare se il suo comportamento faccia dubitare della regolarità dei futuri pagamenti.

Questa valutazione spetta al giudice di merito. Non può essere riesaminata in sede di legittimità, salvo specifici vizi della decisione.

Esito della decisione

La Cassazione ha, in conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Principio ricavabile:

Il genitore è legittimato iure proprio a ricevere il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, anche in assenza di coabitazione abituale, quando la casa familiare resta un punto di riferimento stabile e il genitore provvede materialmente alle esigenze del figlio. Nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio possono essere valutate, nel rispetto del contraddittorio, le sopravvenienze relative all’autonomia economica. Quando la decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, l’inammissibilità delle censure contro una di esse rende prive di interesse le doglianze rivolte contro le altre.

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