Paternità e test del DNA: non basta evocare altri consanguinei per contestare la prova genetica

La presenza di fratelli o di altri parenti maschi del presunto padre non è sufficiente, da sola, a ridimensionare l’attendibilità dell’esame genetico. Occorre prospettare nel processo una concreta ipotesi alternativa di paternità. È quanto chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 24450 del 5 agosto 2026. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Dichiarazione giudiziale di paternità: il caso esaminato

Con l’ordinanza n. 24450/2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è intervenuta sui limiti entro i quali la presenza di soggetti consanguinei può incidere sulla valutazione statistica degli accertamenti genetici svolti in un giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità.

La vicenda prende avvio da una domanda proposta per ottenere l’accertamento della paternità nei confronti di un uomo nel frattempo deceduto. Il Tribunale aveva inizialmente rigettato la richiesta, valorizzando le osservazioni del consulente tecnico di parte, secondo il quale la presenza di altri uomini consanguinei avrebbe potuto ridurre la forza statistica delle conclusioni raggiunte dalla consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte d’appello di Bologna aveva però riformato integralmente la decisione, dichiarando il rapporto di filiazione. Secondo il giudice di secondo grado, l’eventuale paternità di un diverso familiare non era mai stata concretamente prospettata durante il processo. La consulenza genetica aveva invece evidenziato una probabilità di paternità pari al 99,99%, qualificata come supporto molto forte all’ipotesi sottoposta all’esame del consulente.

Il ricorso: la presenza di altri parenti avrebbe alterato il calcolo statistico

Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello sostenendo che il modello probabilistico utilizzato dal CTU avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la presenza di altri uomini consanguinei del presunto padre.

Secondo questa impostazione, l’esistenza di fratelli maschi avrebbe potuto determinare una sovrastima del cosiddetto Likelihood Ratio, vale a dire dell’indice statistico impiegato per comparare la probabilità dei risultati genetici nell’ipotesi di paternità rispetto a un’ipotesi alternativa.

La difesa riteneva inoltre che non si potesse pretendere dalla parte una specifica allegazione tecnica fin dall’inizio del giudizio, poiché la rilevanza genetica dei consanguinei sarebbe emersa soltanto durante le operazioni peritali.

La Cassazione, tuttavia, ha respinto questa ricostruzione.

La sola esistenza di consanguinei non riduce il valore del test genetico

Il punto centrale dell’ordinanza è rappresentato dalla distinzione tra la semplice presenza di persone consanguinee e la concreta prospettazione di una paternità alternativa.

La Corte precisa che non è l’esistenza, in sé, di fratelli o parenti maschi a incidere sul dato statistico. Ciò che può rendere necessario un diverso modello di calcolo è l’ipotesi secondo cui uno specifico soggetto correlato geneticamente potrebbe essere il vero padre.

Nel caso esaminato, questa ipotesi non era mai stata formulata. La parte aveva richiamato soltanto l’esistenza di altri consanguinei, senza allegare che uno di essi avesse avuto una relazione con la madre o che potesse, sulla base di elementi concreti, essere indicato come possibile padre.

La comparazione richiesta al CTU avrebbe quindi avuto carattere meramente astratto e speculativo. Non si trattava di verificare una concreta alternativa emersa dagli atti, ma di ampliare l’indagine tecnica a scenari mai introdotti nel contraddittorio processuale.

Il CTU non può introdurre nuovi fatti nel processo

La pronuncia assume particolare rilievo anche perché delimita il ruolo del consulente tecnico d’ufficio nei giudizi riguardanti lo stato di filiazione.

La Cassazione ricorda che, nell’azione prevista dall’articolo 269 c.c., la paternità può essere dimostrata con ogni mezzo. In tale ambito, la consulenza genetica rappresenta uno strumento istruttorio di importanza decisiva e non può essere considerata esplorativa soltanto perché diretta ad accertare la verità biologica del rapporto.

Questa particolare rilevanza, però, non consente al consulente di superare il perimetro della controversia.

Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di consulenza tecnica, la Corte ribadisce che il CTU può accertare i fatti necessari a rispondere ai quesiti affidatigli, ma non può sostituirsi alle parti nell’allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.

Nel giudizio di paternità, pertanto, la consulenza ematologica o genetica deve restare confinata all’interno delle prospettazioni concretamente formulate dalle parti. Non può estendersi a possibili ricostruzioni alternative prive di un effettivo riscontro nelle allegazioni processuali.

Le osservazioni alla bozza di CTU non possono ampliare la materia del contendere

Un ulteriore profilo riguarda il momento in cui la presenza degli altri consanguinei era stata richiamata.

Nel caso deciso, tale circostanza era stata valorizzata soltanto nelle osservazioni alla bozza della relazione tecnica. Per la Corte d’appello, si trattava di una questione nuova, non inserita nel contraddittorio già formatosi tra le parti.

La Cassazione ritiene comunque decisivo un aspetto ancora più sostanziale: anche prescindendo dalla tardività, l’allegazione era priva di concreta rilevanza, perché non era accompagnata dall’indicazione di un possibile padre alternativo.

Le osservazioni alla consulenza non possono trasformarsi nello strumento attraverso il quale introdurre nuove ipotesi fattuali o modificare il tema dell’indagine. Possono contestare il metodo seguito dal consulente o le conclusioni raggiunte, ma non possono ampliare l’oggetto del processo attraverso scenari mai dedotti in precedenza.

L’onere della prova nell’azione di paternità

La Cassazione conferma che spetta a chi agisce ai sensi dell’articolo 269 c.c. allegare e dimostrare la paternità del convenuto. Il principio di libertà della prova consente di utilizzare qualsiasi mezzo istruttorio idoneo e impedisce di stabilire una gerarchia rigida tra le diverse prove.

Ciò non significa, tuttavia, che l’attore debba preventivamente escludere ogni ipotetico soggetto consanguineo del presunto padre.

La prova deve essere valutata con riferimento alle questioni effettivamente introdotte nel giudizio. Qualora la controparte intenda sostenere che un fratello o un altro familiare possa essere il vero padre, deve allegare un’ipotesi alternativa dotata di un minimo di concretezza.

Non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di parenti geneticamente correlati per trasferire sull’attore l’onere di escludere tutte le possibili alternative biologiche.

Il principio ricavabile dall’ordinanza

Dalla decisione può ricavarsi il seguente principio:

Nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, la mera presenza di soggetti consanguinei del presunto padre non impone al CTU di ricalcolare l’indice statistico sulla base di ipotesi alternative astratte; è necessario che la possibile paternità di uno specifico soggetto correlato sia stata concretamente allegata nel processo.

Il consulente tecnico non può quindi costruire autonomamente scenari alternativi, né svolgere indagini su soggetti mai indicati dalle parti come possibili genitori biologici.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la dichiarazione giudiziale di paternità pronunciata dalla Corte d’appello.

I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché fondati sulla valorizzazione della semplice presenza di consanguinei, elemento ritenuto non decisivo in assenza di una concreta ipotesi alternativa. Il quarto motivo è stato invece giudicato infondato, poiché la Corte d’appello non aveva imposto al ricorrente di provare fatti a lui sconosciuti, ma aveva soltanto delimitato l’indagine del CTU alle allegazioni effettivamente introdotte nel giudizio.

Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori.

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