
La I° Sezione civile (Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2026, n. 24783) cassa la sentenza d’appello che aveva negato l’addebito della separazione parlando genericamente di “conflittualità reciproca”: i giudici di merito devono esaminare le singole condotte violente denunciate, non liquidarle in un giudizio d’insieme.
Con l’ordinanza n. 24783, depositata il 26 agosto, la Corte di Cassazione torna a occuparsi di un tema delicato quanto ricorrente nei tribunali italiani: cosa succede quando un coniuge denuncia anni di violenze fisiche e il giudice, invece di verificarle una per una, le archivia sotto l’etichetta generica di “conflittualità di coppia”? La risposta della I° Sezione è netta: non è sufficiente, ed è un errore che può costare la cassazione della sentenza.
Consiglio: se ti occupi di diritto di famiglia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Vicenda
Una coppia sposata dal 1993, tre figli, un patrimonio ingente fatto di collezioni d’arte, immobili di prestigio e viaggi esotici. La separazione arriva nel 2016, con reciproche accuse.
Il Tribunale di Milano, nel 2020, dichiara la separazione senza addebito a nessuno dei due e pone a carico del marito un assegno di 5.000 euro mensili per la moglie. In appello la situazione si complica: lei chiede l’addebito al marito e un assegno di 40.000 euro; lui, a sua volta, chiede l’addebito alla moglie e l’esonero totale dal mantenimento, sostenendo di aver subito ripetute violenze fisiche fin dal 2005: schiaffi, graffi, colpi, episodi anche in pubblico, come alla laurea della figlia, e persino un’aggressione avvenuta durante le operazioni della consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte d’Appello di Milano respinge comunque entrambe le domande di addebito, giudicando la crisi “già irreversibile” e imputando tutto a “toni accesi” e litigi reciproci; aumenta però l’assegno a 25.000 euro mensili sulla base della CTU patrimoniale.
Ricorso e decisione
Il marito porta la questione in Cassazione con sette motivi. I giudici di legittimità ne accolgono i primi tre, quelli sull’addebito, e li considerano assorbenti rispetto a tutto il resto: se cambia la responsabilità della crisi, cambiano anche le conseguenze economiche; quindi, la partita sull’assegno di mantenimento resta sospesa.
Il cuore della pronuncia sta nella censura mossa alla motivazione della Corte territoriale, definita “astratta” perché non si confronta con le singole condotte denunciate né spiega perché le prove richieste, testimonianze, fotografie, riscontri del CTU, non siano state ammesse.
Principio di diritto
La Cassazione ribadisce un orientamento consolidato: le violenze fisiche reiterate tra coniugi sono “ontologicamente incompatibili” con i doveri nascenti dal matrimonio e bastano, da sole, a fondare l’addebito, senza che il giudice debba mettere sulla bilancia anche il comportamento di chi le ha subite.
Non conta nemmeno se gli episodi violenti siano cronologicamente successivi all’inizio della crisi: la gravità della condotta assorbe di per sé il giudizio sul nesso causale. Ma, ed è il punto pratico più rilevante per gli avvocati, questo non solleva la parte dall’onere di allegare e provare i fatti: ciò che si presume, secondo la Corte, è solo il nesso causale con la crisi coniugale, non la violenza in sé, che va comunque dimostrata.
Cosa cambia ora
La causa torna alla Corte d’Appello di Milano, in composizione differente, che dovrà riesaminare da capo le condotte denunciate dal marito e motivare in modo puntuale su ogni istanza istruttoria respinta.
Resta sullo sfondo, e tutto da decidere, il nodo dell’assegno di mantenimento: la Cassazione non si è pronunciata nel merito, essendo le censure sul punto assorbite. Un monito, in ogni caso, per i giudici di merito: la conflittualità di coppia è un contenitore troppo largo per farci stare dentro, senza distinzioni, anche gli episodi di violenza.











