Mutuo revocabile se la società è insolvente: cosa dice la Cassazione

Il contratto di mutuo chirografario è un atto a titolo oneroso e può quindi essere assoggettato a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. Non occorre dimostrare che il finanziamento abbia prodotto un concreto depauperamento del patrimonio del debitore: nella revocatoria concorsuale il pregiudizio per la massa è considerato in re ipsa.

Lo afferma la Corte di cassazione, Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 25399/2026, pubblicata il 16 settembre 2026, che affronta una questione sulla quale la stessa Corte rileva l’assenza di specifici precedenti.

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Composizione negoziata della crisi

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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

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Il finanziamento e l’esclusione dallo stato passivo

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo proposta da un istituto di credito per un finanziamento di 300.000 euro, erogato nel giugno 2020 e assistito per l’80% da garanzia pubblica.

Una parte del credito, pari a 240.000 euro, era già stata soddisfatta attraverso l’escussione della garanzia. Il credito residuo di 60.000 euro era stato invece escluso, tra l’altro, perché il curatore aveva eccepito la revocabilità del finanziamento ai sensi dell’art. 67 l. fall.

Il Tribunale di Verona aveva ritenuto il mutuo un atto a titolo oneroso revocabile e aveva inoltre accertato che la banca fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società finanziata.

La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione.

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Anche il mutuo è un atto oneroso revocabile

Il primo motivo poneva la questione centrale: può essere revocato un finanziamento che, almeno apparentemente, non impoverisce il debitore ma gli fornisce nuova liquidità?

Secondo la banca, per applicare l’art. 67, comma 2, l. fall. non sarebbe stato sufficiente qualificare il mutuo come atto oneroso. Sarebbe stato necessario dimostrare anche un effetto concretamente pregiudizievole sul patrimonio del debitore.

La Cassazione respinge questa impostazione.

La disciplina della revocatoria fallimentare è infatti più ampia rispetto a quella della revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c. Quest’ultima richiede un atto dispositivo che arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore; l’art. 67, comma 2, l. fall., invece, riguarda gli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto, purché ricorrano anche i relativi presupposti soggettivi.

Non occorre quindi provare uno specifico danno per la massa dei creditori.

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Il contratto di mutuo

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Avvocato Cassazionista. Giudice Onorario presso il Tribunale di Brindisi. Formatore decentrato per i Magistrati Onorari. Specializzata in diritto bancario, finanziario e della crisi. Autrice dal 2002 di numerose pubblicazioni in dette materie.

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La liquidità non esclude il pregiudizio per la massa

La Corte affronta anche l’obiezione secondo cui il mutuo produrrebbe un beneficio per l’impresa perché le mette a disposizione nuova liquidità.

L’argomento non è decisivo.

Al beneficio rappresentato dall’erogazione di denaro corrisponde infatti la nascita dell’obbligazione di restituire capitale e interessi. Il finanziamento determina quindi un incremento del passivo della società.

Per la Cassazione è proprio questa ulteriore obbligazione restitutoria a consentire di ricondurre il mutuo nell’ambito degli atti revocabili.

Il curatore può eccepire l’inefficacia nello stato passivo

Un altro passaggio rilevante riguarda lo strumento processuale utilizzabile dalla curatela.

L’art. 95, comma 1, l. fall. consente al curatore di eccepire l’inefficacia del titolo sul quale si fonda il credito.

Di conseguenza, quando il mutuo è stato stipulato nel periodo sospetto e ricorrono i presupposti della revocatoria, il curatore può far valere l’inefficacia del contratto direttamente nel procedimento di formazione dello stato passivo.

La Corte enuncia quindi espressamente il seguente principio:

“Il contratto di mutuo costituisce un atto negoziale a titolo oneroso soggetto a revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall.; il curatore può pertanto eccepirne l’inefficacia ex art. 95, comma 1, l. fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio fondato sul titolo”.

E la restituzione del capitale erogato?

La Cassazione affronta anche quella che la banca definiva una conseguenza “paradossale”: dichiarare inefficace il contratto significherebbe incidere anche sull’erogazione della somma mutuata.

La Corte chiarisce che l’inefficacia del titolo non impedisce al finanziatore di chiedere la restituzione del capitale secondo una diversa causa petendi, attraverso l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Nel caso concreto, tuttavia, tale domanda non poteva essere esaminata perché non era stata ritualmente riproposta.

Garanzia pubblica Covid: restano gli obblighi di verifica della banca

La decisione è significativa anche per il profilo relativo alla conoscenza dello stato di insolvenza.

Il finanziamento era stato concesso nel 2020 e assistito da garanzia pubblica nell’ambito delle misure adottate durante la pandemia.

La Cassazione ribadisce però che tali strumenti non hanno esonerato le banche dalle ordinarie verifiche sulla situazione finanziaria dell’impresa.

Il d.l. n. 23/2020 richiedeva, tra l’altro, che la banca potesse ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore. La garanzia pubblica presupponeva quindi comunque il rispetto delle regole di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito.

Per questa ragione, la Cassazione ha ritenuto incensurabile l’accertamento del giudice di merito secondo cui la banca aveva acquisito, o avrebbe dovuto acquisire, una situazione patrimoniale aggiornata dalla quale emergevano elementi sintomatici dell’insolvenza.

Consecuzione tra concordato e fallimento

La Corte conferma infine anche la valutazione relativa alla consecuzione tra la domanda di concordato e il successivo fallimento.

Stabilire se le due procedure siano riconducibili alla medesima situazione di insolvenza costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Nel caso esaminato, il Tribunale aveva ritenuto che il concordato e il fallimento, pur separati da diciotto mesi, si inserissero nello stesso contesto di insolvenza.

Il principio operativo per banche e curatele

L’ordinanza introduce un principio di particolare interesse nella verifica del passivo: il mutuo chirografario stipulato nel periodo sospetto può essere dichiarato inefficace anche se ha apportato nuova liquidità all’impresa, perché resta un atto oneroso che genera un’ulteriore obbligazione restitutoria.

La garanzia pubblica eventualmente collegata al finanziamento non elimina, inoltre, l’obbligo della banca di verificare la situazione economico-finanziaria dell’impresa finanziata.

La Cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso.

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