Composizione negoziata: le proposte Unioncamere al Fisco

Unioncamere ha presentato osservazioni e proposte sulla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il documento (clicca qui per scaricare il PDF integrale) interviene su profili centrali per imprese, professionisti e funzionari pubblici: trattamento del credito tributario, accordi transattivi fiscali, ruolo dei professionisti indipendenti, misure protettive, responsabilità dei funzionari e monitoraggio degli esiti delle trattative.

Il punto di fondo è chiaro: la Composizione negoziata deve restare uno strumento rapido, collaborativo e proporzionato. Se l’istruttoria fiscale diventa eccessivamente rigida, se gli uffici territoriali adottano prassi difformi o se i funzionari operano con un approccio solo difensivo, il rischio è quello di ridurre l’efficacia dell’istituto proprio nei casi in cui il risanamento dell’impresa sarebbe ancora possibile.

Cosa contiene il documento Unioncamere sulla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate

Il documento raccoglie le osservazioni di Unioncamere sulla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate relativa agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con particolare attenzione alla Composizione negoziata della crisi.

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Composizione negoziata della crisi

Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.

Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

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Unioncamere interviene in qualità di ente rappresentativo del sistema camerale e soggetto direttamente coinvolto nelle attività di supporto alla Composizione negoziata. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla definizione di un quadro interpretativo più chiaro, coerente e funzionale all’applicazione pratica delle nuove disposizioni.

Le proposte riguardano, in particolare:

  • i criteri di valutazione della convenienza dell’accordo transattivo fiscale;
  • il ruolo del professionista indipendente;
  • la proporzionalità della documentazione richiesta al debitore;
  • i tempi di presentazione della proposta e di risposta dell’Agenzia delle Entrate;
  • il coordinamento con le misure protettive;
  • la rilevanza degli accordi informali raggiunti durante la Composizione negoziata;
  • la responsabilità del funzionario nell’istruttoria;
  • il monitoraggio statistico degli accordi transattivi fiscali.

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Transazione fiscale nella Composizione negoziata: la convenienza non si misura solo sull’incasso immediato

Uno dei profili principali riguarda il trattamento del credito tributario e la valutazione della convenienza dell’accordo transattivo.

Unioncamere osserva che la bozza di circolare richiama correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale sulla falcidiabilità dell’IVA, compreso il principio secondo cui la riduzione del credito IVA è ammissibile solo se il credito non riceverebbe un trattamento migliore nell’alternativa della liquidazione giudiziale.

Il documento segnala però una criticità operativa: la bozza non offre parametri sufficientemente chiari ai funzionari degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate per valutare la convenienza della proposta.

Senza criteri uniformi, il rischio è duplice. Da un lato, gli uffici potrebbero importare criteri propri di altri strumenti di regolazione della crisi, fondati su votazioni, maggioranze o cram down, che non sono coerenti con la natura negoziale della Composizione negoziata. Dall’altro, potrebbero adottare un approccio eccessivamente prudenziale, respingendo proposte che, pur prevedendo un soddisfacimento limitato del credito erariale, sarebbero comunque più convenienti della liquidazione giudiziale.

Secondo Unioncamere, la convenienza deve essere valutata caso per caso, considerando non solo la percentuale di recupero immediato, ma anche la continuità aziendale, la capacità futura dell’impresa di generare reddito, il mantenimento della base imponibile, l’impatto occupazionale e gli effetti economico-sociali del risanamento.

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Non sempre servono due professionisti: la proposta di Unioncamere sull’attestazione

Un altro passaggio rilevante riguarda il cosiddetto tema del “doppio professionista”.

La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sembra distinguere rigidamente tra il professionista incaricato dell’attestazione della convenienza dell’accordo transattivo rispetto alla liquidazione giudiziale e quello incaricato della relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

Unioncamere contesta questa impostazione, ritenendo che non vi sia una base normativa che imponga, in via generalizzata, la presenza di due professionisti diversi.

Secondo il documento, l’art. 2, lett. o), del Codice della crisi si limita a definire i requisiti del professionista indipendente, ma non introduce un divieto di cumulo delle funzioni né un’incompatibilità strutturale tra attestazione della convenienza e certificazione dei dati aziendali.

La richiesta di due professionisti distinti potrebbe generare costi sproporzionati, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, e determinare prassi territoriali disomogenee. Per questo Unioncamere propone di chiarire che, in assenza di conflitti, incompatibilità o elementi idonei a compromettere l’indipendenza, un unico professionista indipendente possa svolgere entrambe le attività.

Il punto è particolarmente importante per le piccole imprese, per le quali l’aggravio di costi professionali può incidere sulla sostenibilità stessa dell’accesso alla Composizione negoziata.

La relazione sulla fattibilità del piano non deve diventare un requisito automatico

La bozza di circolare ritiene “auspicabile” che il debitore presenti una relazione sulla fattibilità del piano di risanamento, anche non attestata, per agevolare l’istruttoria della proposta transattiva.

Unioncamere non contesta l’utilità della relazione, ma segnala il rischio che un’indicazione formalmente non obbligatoria venga letta dagli uffici come una richiesta sistematica. In questo modo, un documento pensato come supporto istruttorio potrebbe trasformarsi in un requisito di fatto.

La proposta è quella di introdurre un principio di proporzionalità. La relazione non dovrebbe essere richiesta in modo generalizzato, ma solo quando risulti effettivamente necessaria in base alla complessità del piano, alla dimensione dell’impresa e alla rilevanza del debito tributario.

Se il debito verso l’Agenzia delle Entrate è marginale, non sarebbe ragionevole pretendere una relazione articolata sulla fattibilità del piano. Se invece il debito tributario è significativo e la situazione aziendale complessa, una documentazione più approfondita può essere giustificata, purché proporzionata.

Unioncamere chiede inoltre di chiarire che la relazione, ove richiesta, abbia funzione informativa e non possa essere utilizzata come parametro per valutare la responsabilità del funzionario.

Entro quando deve rispondere l’Agenzia delle Entrate alla proposta transattiva?

Il documento dedica attenzione anche ai tempi del procedimento.

La bozza di circolare valorizza l’esigenza che il debitore presenti la proposta transattiva con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle trattative, ad esempio entro un termine massimo di 120 giorni, così da consentire agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di svolgere l’istruttoria.

Unioncamere condivide questa impostazione, ma rileva una asimmetria: la bozza disciplina con maggiore attenzione i tempi del debitore, mentre non individua con pari chiarezza i tempi di risposta dell’Agenzia.

Il rischio è che una risposta tardiva dell’Amministrazione finanziaria, magari resa in prossimità della scadenza delle trattative, impedisca al debitore di riformulare la proposta o di valutare soluzioni alternative.

Per questo Unioncamere propone di chiarire che anche l’Agenzia delle Entrate debba rispondere entro un termine congruo, con una risposta tempestiva, motivata e funzionale alla prosecuzione delle trattative.

La proposta più significativa riguarda l’esigenza di evitare risposte rese con un margine temporale troppo ridotto, ad esempio inferiore a 30 giorni rispetto alla scadenza, quando ciò comprometta concretamente la possibilità di proseguire il confronto negoziale.

Misure protettive: l’Agenzia delle Entrate deve rispettare il contraddittorio

Unioncamere propone di inserire nella circolare un nuovo paragrafo sul coordinamento tra Agenzia delle Entrate e misure protettive nel procedimento di Composizione negoziata.

Il tema è rilevante perché, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice della crisi, il Tribunale può essere chiamato a confermare, modificare o revocare le misure protettive richieste dall’imprenditore. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate può essere coinvolta come creditore interessato.

Secondo Unioncamere, eventuali interlocuzioni dell’Agenzia con il Tribunale devono avvenire nel rispetto del contraddittorio, con conoscenza dell’esperto e delle altre parti coinvolte. Vanno evitate comunicazioni informali o unilaterali, perché potrebbero alterare l’equilibrio del procedimento e incidere sulla percezione di imparzialità dell’azione amministrativa.

La proposta mira a garantire maggiore trasparenza, a tutelare il ruolo dell’esperto e a prevenire prassi difformi tra uffici territoriali.

Gli accordi informali raggiunti durante la Composizione negoziata non devono andare perduti

Un ulteriore tema riguarda la rilevanza degli accordi informali raggiunti durante la Composizione negoziata.

La bozza di circolare chiarisce che l’accordo transattivo può essere formalizzato anche oltre la scadenza dei termini delle trattative, purché venga sottoscritto e poi depositato presso il Tribunale, con efficacia subordinata al decreto del giudice.

Secondo Unioncamere, tuttavia, la circolare dovrebbe occuparsi anche delle intese informali raggiunte durante la procedura, specie quando la Composizione negoziata si conclude senza un accordo formalizzato e il debitore accede successivamente ad altri strumenti, come accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o piano di ristrutturazione omologato.

Tali intese rappresentano spesso il risultato di mesi di confronto, scambi documentali, verifiche tecniche e valutazioni condivise. Ignorarle significherebbe disperdere un patrimonio negoziale già formato.

Unioncamere propone quindi di riconoscere la possibilità di richiamare e valorizzare gli accordi informali nei successivi strumenti di regolazione della crisi, quando siano documentati. Suggerisce inoltre che tali intese restino tracciate e disponibili all’interno della piattaforma, così da poter essere utilizzate in caso di successiva apertura di altre procedure.

Responsabilità del funzionario: perché serve un chiarimento esplicito

Il documento evidenzia anche il tema della responsabilità del funzionario incaricato dell’istruttoria della proposta transattiva.

Secondo Unioncamere, l’assenza di indicazioni specifiche può indurre i funzionari dell’Agenzia delle Entrate ad adottare un approccio eccessivamente prudenziale, per timore di possibili contestazioni di responsabilità amministrativo-contabile.

Questa prudenza, se non governata, potrebbe tradursi in un rigetto sistematico delle proposte transattive, anche quando risultino più convenienti della liquidazione giudiziale.

Unioncamere propone quindi di chiarire che la responsabilità resta ancorata al dolo e alla colpa grave e che l’adesione a una proposta supportata dalla documentazione prevista dalla legge e dalle attestazioni del professionista indipendente non integra, di per sé, responsabilità del funzionario.

Il funzionario dovrebbe valutare la proposta sulla base della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, senza applicare soglie o criteri propri di altri istituti. L’istruttoria, inoltre, dovrebbe essere collaborativa e proporzionata, non meramente difensiva.

Monitoraggio degli accordi transattivi fiscali: perché servono dati nazionali

L’ultima proposta riguarda l’istituzione di un sistema di monitoraggio statistico degli accordi transattivi fiscali raggiunti nell’ambito della Composizione negoziata.

Unioncamere osserva che la Composizione negoziata è un istituto relativamente recente e che gli accordi transattivi ex art. 23, comma 2-bis, rappresentano una novità che richiede un’analisi specifica.

Senza dati aggregati, è difficile comprendere quante proposte vengano presentate, quante vengano accolte, quali siano le ragioni dei rigetti, quali differenze territoriali emergano e quale impatto abbiano gli accordi sulla continuità aziendale.

La proposta è di prevedere una raccolta periodica dei dati da parte delle Direzioni territoriali, con trasmissione alla struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate e successiva comunicazione agli stakeholder istituzionali in forma aggregata.

Un monitoraggio strutturato consentirebbe di rendere più trasparenti le prassi, individuare eventuali criticità applicative e misurare l’effettiva capacità della Composizione negoziata di favorire il risanamento delle imprese.

Casi limite: quando la proposta transattiva rischia di essere respinta anche se è conveniente

Uno dei profili più delicati riguarda i casi in cui la proposta transattiva preveda una percentuale di soddisfazione del credito erariale non elevata, ma comunque superiore o più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

In queste situazioni, il rischio segnalato da Unioncamere è che l’Agenzia delle Entrate adotti un approccio eccessivamente prudenziale, respingendo la proposta perché ritenuta poco satisfattiva in termini assoluti.

La valutazione, invece, deve restare comparativa. Non occorre chiedersi solo quanto recupera l’Erario, ma se, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, l’Erario otterrebbe un risultato migliore o peggiore.

Il caso limite riguarda anche le piccole imprese, per le quali l’imposizione di due professionisti distinti o di relazioni aggiuntive può rendere troppo oneroso il percorso. In tali ipotesi, l’applicazione rigida delle indicazioni istruttorie può incidere negativamente sull’accessibilità dello strumento.

FAQ sulla transazione fiscale nella Composizione negoziata

La Composizione negoziata prevede soglie minime di soddisfazione del credito tributario?

No. Secondo Unioncamere, nella Composizione negoziata non esistono soglie minime legali predeterminate di soddisfazione dei creditori. La valutazione dell’accordo transattivo fiscale deve essere compiuta caso per caso, confrontando la proposta con l’alternativa della liquidazione giudiziale.

L’Agenzia delle Entrate può respingere una proposta solo perché la percentuale offerta è bassa?

Non dovrebbe farlo in modo automatico. Una percentuale bassa può essere comunque conveniente se l’alternativa liquidatoria garantirebbe un recupero inferiore. Per Unioncamere, la valutazione deve considerare anche continuità aziendale, base imponibile futura e impatto occupazionale.

Serve sempre un professionista per attestare la convenienza e un altro per certificare i dati aziendali?

Secondo Unioncamere, no. In assenza di una previsione normativa espressa, un unico professionista indipendente dovrebbe poter redigere sia l’attestazione della convenienza sia la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, purché non vi siano conflitti o incompatibilità.

La relazione sulla fattibilità del piano è obbligatoria?

No. Unioncamere propone di chiarire che la relazione sulla fattibilità del piano non costituisce un requisito necessario di ammissibilità della proposta transattiva. Può essere utile, ma deve essere richiesta secondo criteri di proporzionalità.

L’Agenzia delle Entrate deve rispondere entro un termine preciso?

Unioncamere chiede che la circolare preveda una risposta tempestiva e motivata dell’Agenzia delle Entrate, resa entro tempi compatibili con la durata della Composizione negoziata. Una risposta troppo vicina alla scadenza può compromettere l’effettività delle trattative.

Gli accordi informali raggiunti nella Composizione negoziata possono essere usati dopo?

Secondo la proposta di Unioncamere, sì. Gli accordi informali documentati dovrebbero poter essere richiamati e valorizzati nei successivi strumenti di regolazione della crisi, come accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o piano di ristrutturazione omologato.

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