
Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1917, recante la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2026, ha ottenuto 114 voti favorevoli, nessun voto contrario e 19 astensioni.
Il testo è stato approvato senza modifiche, dopo la reiezione degli emendamenti presentati durante l’esame parlamentare. Si conclude così la fase parlamentare, ma non il percorso della riforma: dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi destinati a riscrivere concretamente la disciplina della professione.
Il DDL n. 1917 è approvato, ma le nuove regole non sono ancora operative
Il primo elemento da chiarire è che il provvedimento approvato dal Parlamento è una legge delega. Non contiene, quindi, una disciplina immediatamente sostitutiva dell’attuale legge professionale, ma individua i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti legislativi.
Fino all’entrata in vigore di tali decreti continueranno ad applicarsi, salvo interventi normativi differenti, le disposizioni attualmente vigenti. Saranno inoltre decisive le norme transitorie, che dovranno stabilire come gestire le situazioni già in corso: praticantato avviato, sessioni dell’esame di Stato, procedimenti disciplinari pendenti, mandati degli organi forensi e rapporti di collaborazione già costituiti.
La riforma apre dunque una nuova stagione per l’avvocatura, ma il suo impatto effettivo dipenderà dal contenuto dei decreti delegati.
Il Governo avrà sei mesi per adottare i decreti legislativi della riforma forense
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
I decreti saranno adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. Gli schemi dovranno essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, accompagnati da una relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria. Le Commissioni avranno trenta giorni per esprimere il proprio parere; decorso il termine, il Governo potrà comunque procedere.
È prevista anche una seconda fase: entro dodici mesi dall’adozione dell’ultimo decreto legislativo, oppure dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega se successiva, potranno essere emanati decreti correttivi e integrativi.
Attività riservate agli avvocati: più tutela per consulenza e assistenza legale
Uno dei nuclei più rilevanti della riforma riguarda la definizione delle attività riservate agli iscritti all’albo.
Dovranno essere considerate attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge:
- l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti agli organi giurisdizionali;
- l’attività nelle procedure arbitrali rituali;
- la negoziazione assistita;
- i procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.
La delega interviene anche sulla consulenza e sull’assistenza legale stragiudiziale. Quando tali attività sono connesse alla funzione giurisdizionale e vengono svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, saranno di competenza degli avvocati, fatte salve le attribuzioni riconosciute dalla legge ad altre professioni regolamentate.
Dovrà inoltre essere prevista la nullità delle pattuizioni aventi a oggetto compensi riconosciuti a soggetti non iscritti all’albo per attività di consulenza o assistenza legale riservate.
Restano consentiti i rapporti di lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative aventi a oggetto la consulenza legale prestata nell’interesse esclusivo del datore di lavoro o del committente, comprese, a determinate condizioni, le società appartenenti al medesimo gruppo.
Tornano il giuramento dell’avvocato e una tutela rafforzata del segreto professionale
La riforma dovrà riaffermare la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, riconoscendone il ruolo essenziale nella tutela dello Stato di diritto e nella corretta amministrazione della giustizia.
È previsto il ripristino del giuramento dell’avvocato, istituto non contemplato nella medesima forma dall’attuale ordinamento professionale.
La delega dispone inoltre il rafforzamento del segreto professionale, che dovrà essere qualificato come inviolabile e indisponibile. La tutela dovrà riguardare non soltanto le dichiarazioni e le informazioni ricevute dal cliente, ma l’intero rapporto fiduciario necessario all’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Anche l’uso del titolo sarà sottoposto a regole più rigorose: potranno utilizzare il titolo di avvocato coloro che sono iscritti o sono stati iscritti in un albo circondariale e gli avvocati dello Stato, mentre ne sarà vietato l’uso a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti richiesti.
Compensi degli avvocati: libera pattuizione, equo compenso e nuovi parametri ogni due anni
La determinazione del compenso continuerà a essere fondata sulla libera pattuizione tra avvocato e cliente, nel rispetto della normativa sull’equo compenso.
Il compenso dovrà essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione e potrà essere parametrato anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Resteranno però fermi il divieto di cessione dei diritti litigiosi previsto dall’articolo 1261 del Codice civile e il principio di proporzionalità stabilito dall’articolo 2233 del Codice civile.
In mancanza di un accordo scritto o consensuale, e nei casi di liquidazione giudiziale, troveranno applicazione i parametri adottati con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF. Tali parametri dovranno essere aggiornati ogni due anni.
La delega prevede inoltre:
- il rimborso delle spese sostenute e anticipate dall’avvocato;
- il riconoscimento delle spese forfettarie;
- la possibile razionalizzazione dei pareri di congruità rilasciati dagli Ordini;
- l’obbligazione solidale dei soggetti coinvolti in un procedimento definito mediante accordo, salvo diversa pattuizione, per il pagamento dei compensi dovuti agli avvocati.
Studi legali, reti e società tra avvocati: l’incarico resta sempre personale
La riforma disciplina in maniera organica l’esercizio collettivo della professione attraverso associazioni professionali, reti e società tra avvocati.
Anche quando il mandato viene affidato a una struttura collettiva, l’incarico dovrà essere conferito personalmente all’avvocato. Il professionista manterrà autonomia, indipendenza intellettuale e libertà di giudizio, assumendo una responsabilità personale illimitata e solidale con la società di appartenenza.
Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere detenuti da avvocati iscritti all’albo oppure, congiuntamente, da avvocati e professionisti iscritti ad altri albi.
I soci non professionisti potranno partecipare soltanto per finalità di investimento o per fornire prestazioni tecniche. La maggioranza dell’organo di gestione dovrà comunque essere composta da soci avvocati e la partecipazione degli investitori non potrà interferire con l’autonomia delle scelte professionali.
La società non potrà inoltre svolgere la propria attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di imprese a esso collegate.
Avvocati collaboratori e monocommittenti: arriva una disciplina organica
Una delle novità più attese riguarda gli avvocati che prestano stabilmente la propria attività in favore di un altro avvocato, di uno studio associato, di una rete o di una società tra avvocati.
I decreti delegati dovranno introdurre una disciplina organica della monocommittenza e della collaborazione continuativa, nel rispetto dei principi europei in materia di lavoro.
La nuova normativa dovrà salvaguardare:
- l’autonomia professionale del collaboratore;
- la libertà e l’indipendenza di giudizio;
- il diritto a un compenso congruo e proporzionato;
- l’accesso dei giovani professionisti al mercato del lavoro.
La delega indica i principi generali, ma non stabilisce ancora elementi decisivi come la durata dei rapporti, le modalità di recesso, le tutele assistenziali o l’eventuale trattamento delle collaborazioni già in essere. Questi aspetti dovranno essere definiti dai decreti legislativi.
Formazione continua annuale: possibile sospensione per chi non recupera i crediti
L’obbligo di aggiornamento professionale dovrà essere assolto su base annuale.
L’avvocato che non adempie potrà evitare la sospensione amministrativa dall’albo soltanto recuperando l’obbligo formativo entro il primo quadrimestre dell’anno successivo. In mancanza di un recupero comprovato, la sospensione avrà effetto immediato.
Il CNF dovrà adottare un regolamento per stabilire modalità e condizioni della formazione, criteri per l’accreditamento degli enti, misure premiali e ulteriori ipotesi di esenzione.
Le iniziative organizzate dagli Ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative dovranno essere tendenzialmente gratuite.
Iscrizione all’albo e Cassa Forense diventeranno contestuali
Presso ogni Consiglio dell’Ordine dovrà essere istituito un albo unico degli esercenti la professione forense, con una scheda personale contenente le informazioni relative all’iscritto, all’eventuale esercizio collettivo e alla struttura professionale di appartenenza.
Albi, registri ed elenchi saranno gestiti e aggiornati con modalità telematiche. Sarà inoltre istituito un archivio centrale delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti in materia di iscrizione e cancellazione, accessibile agli organismi forensi e a Cassa Forense.
Un passaggio particolarmente significativo riguarda la previdenza: l’iscrizione all’albo comporterà la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Resta fermo il principio secondo cui la professione deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvo le eccezioni individuate dalla legge.
Nuove compatibilità: società, condomìni, sport e professioni regolamentate
La delega conferma l’incompatibilità della professione forense con il lavoro subordinato, con altre attività autonome esercitate professionalmente e in modo continuativo, con la professione notarile e con l’attività imprenditoriale.
Viene però ampliato e precisato il catalogo delle attività compatibili. Tra queste figurano:
- le attività scientifiche, letterarie, artistiche e culturali;
- le professioni di commercialista, esperto contabile, pubblicista, revisore e consulente del lavoro;
- determinate cariche gestorie nelle società di capitali;
- gli incarichi nelle procedure concorsuali e nella crisi d’impresa;
- l’insegnamento e la ricerca in materie giuridiche;
- l’attività di amministratore di condominio;
- l’attività di agente sportivo;
- alcune attività sportive e quelle dei professionisti della montagna.
L’ampiezza delle compatibilità richiederà una disciplina puntuale dei conflitti di interesse e delle condizioni necessarie a preservare l’indipendenza dell’avvocato.
Tirocinio forense di 18 mesi con dodici mesi obbligatori di formazione
Il tirocinio manterrà una durata continuativa di diciotto mesi e dovrà assicurare una preparazione teorica e pratica finalizzata sia all’esercizio della professione sia alla gestione di uno studio legale.
Accanto alla pratica presso uno studio professionale, il praticante dovrà frequentare con profitto, per dodici mesi, corsi di formazione organizzati dalle scuole forensi, dalle università, dalle scuole di specializzazione per le professioni legali o da soggetti accreditati.
La formazione a distanza in modalità sincrona potrà coprire non più del 40% del monte ore.
Il superamento della prova finale del corso sarà condizione necessaria per ottenere il certificato di compiuto tirocinio e accedere all’esame di Stato. Per i praticanti con ISEE inferiore a una soglia che sarà determinata dal CNF dovrà essere garantita la gratuità della frequenza.
Sarà possibile svolgere il tirocinio contestualmente a un lavoro subordinato, purché gli orari siano compatibili e non sussistano conflitti di interesse. Non viene invece introdotto un vero compenso obbligatorio per il praticante: il testo garantisce soltanto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio.
Esame di avvocato: tornano due prove scritte e una prova orale
La riforma prevede una sessione annuale articolata in due prove scritte e una prova orale.
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Le prove scritte dovranno essere svolte in presenza, mediante videoscrittura e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Il candidato dovrà redigere:
- un parere motivato in una materia scelta tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo;
- un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e processuale, sempre in una materia scelta tra diritto privato, penale e amministrativo.
La prova orale comprenderà la soluzione di un caso pratico, quesiti di diritto sostanziale e processuale, una materia ulteriore scelta dal candidato e una domanda su ordinamento, deontologia e previdenza forensi.
La valutazione dovrà considerare non soltanto la conoscenza degli istituti, ma anche chiarezza, rigore metodologico, capacità di risolvere problemi concreti, interdisciplinarità e tecniche di argomentazione e persuasione.
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Ordini e CNF: mandati triennali, limiti alla rieleggibilità e voto anche elettronico
I Consigli degli Ordini circondariali avranno durata triennale e saranno composti da un numero variabile tra cinque e venticinque membri, in relazione al numero degli iscritti.
Il sistema elettorale dovrà tutelare le minoranze e l’equilibrio tra i sessi, ammettere candidature individuali e potrà prevedere modalità elettroniche di voto.
Dopo tre mandati consecutivi scatterà l’ineleggibilità, secondo le condizioni che saranno definite dai decreti delegati.
Anche il Consiglio nazionale forense durerà in carica tre anni. La sua composizione sarà variabile e dovrà assicurare almeno un rappresentante per ciascun distretto di Corte d’appello. Al CNF saranno attribuiti la rappresentanza istituzionale nazionale dell’avvocatura, il potere regolamentare, l’aggiornamento del codice deontologico e funzioni in materia di formazione, specializzazioni, parametri professionali e giurisdizione disciplinare.
Procedimento disciplinare: prescrizione di sei anni e possibilità di riabilitazione
La potestà disciplinare continuerà a essere esercitata dai Consigli distrettuali di disciplina, con una più netta separazione tra fase istruttoria e fase decisoria.
Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare sarà fissato in sei anni dal fatto e non potrà essere prolungato di oltre un quarto, esclusi i periodi di sospensione.
Per le condotte di minima entità sarà introdotto un procedimento semplificato, che potrà concludersi con un richiamo verbale.
La riforma introduce inoltre la possibilità di ottenere, una sola volta, la riabilitazione dopo una sanzione disciplinare definitiva diversa dalla radiazione. Dovranno essere rafforzate le garanzie difensive dell’incolpato e disciplinati in modo più preciso i rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale.
Cosa cambia subito dopo l’approvazione della riforma forense?
L’approvazione parlamentare non determina un’immediata modifica delle regole applicabili agli avvocati.
Il primo passaggio sarà la promulgazione della legge e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dall’entrata in vigore inizierà a decorrere il termine di sei mesi per l’adozione dei decreti legislativi.
Solo tali decreti potranno definire nel dettaglio:
- la disciplina delle collaborazioni continuative;
- le nuove modalità di formazione;
- il regime transitorio dell’esame di Stato;
- le condizioni per l’esercizio della professione in forma societaria;
- le incompatibilità e i conflitti di interesse;
- le procedure elettorali degli organismi forensi;
- le nuove regole disciplinari.
La vera portata della riforma, pertanto, non potrà essere valutata esclusivamente sulla base della legge delega. Il passaggio decisivo sarà rappresentato dalla formulazione dei decreti attuativi e dalla capacità di conciliare modernizzazione della professione, indipendenza dell’avvocato, sostenibilità economica degli studi e tutela effettiva dei cittadini.











