Società tra avvocati: la delega delinea il futuro assetto di capitale, utili e governance

La legge n. 137/2026 conferma il vincolo dei due terzi in mano ai professionisti e la maggioranza avvocati nell’organo di gestione, ma introduce un tetto esplicito alla partecipazione agli utili dei soci di capitale e vincola la distribuzione al rispetto dell’indipendenza professionale.

Tra i capitoli più corposi della legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2026, vi è la disciplina dell’esercizio collettivo della professione. L’articolo 2, comma 1, lettera h), dedica ben 13 numeri distinti alla materia, intervenendo su associazioni, reti professionali e società tra avvocati con un livello di dettaglio superiore a quello dell’attuale articolo 4-bis della legge n. 247/2012.

Consiglio: il nuovo volume  “Le reti tra Avvocati”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e aggiornato alla Riforma Forense, offre una guida teorico-pratica al contratto di rete tra avvocati, illustrandone disciplina, funzionamento e vantaggi rispetto ad altre forme di aggregazione professionale.

Le reti tra Avvocati

Le reti tra Avvocati

Il mercato della professione forense è in continua evoluzione e richiede modelli organizzativi sempre più efficienti, collaborativi e orientati all'innovazione.
Questo volume di Leonarda D’Alonzo offre una guida pratica e aggiornata ai contratti di rete tra avvocati, analizzandone disciplina, vantaggi e applicazioni operative alla luce della riforma dell'ordinamento forense (Legge 28 luglio 2026, n. 137).
Il testo accompagna il professionista nella scelta e nella gestione delle reti professionali, mettendone in evidenza gli aspetti giuridici, fiscali, organizzativi e deontologici.

Nel volume troverai:

  • Analisi della disciplina dei contratti di rete tra professionisti e dei vantaggi rispetto ad altre forme di aggregazione.
  • Confronto tra reti professionali, associazioni tra avvocati, STA e STP.
  • Approfondimento sulle differenze tra contratto di rete, RTI e GEIE.
  • Esame delle reti multidisciplinari e dei profili deontologici.
  • Focus sugli aspetti fiscali, organizzativi e sulla governance della rete.
  • Indicazioni operative su fondo patrimoniale, gestione delle spese comuni, codatorialità, distacco del personale e recesso del retista.
  • Un capitolo dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale, del networking e della digitalizzazione nell'organizzazione degli studi legali, con attenzione alla compliance GDPR e alla tutela del segreto professionale.
  • Analisi comparata del modello francese e consigli pratici corredati da modelli operativi.

Con 124 pagine, il volume rappresenta uno strumento di consultazione rapido ma completo, pensato per offrire soluzioni concrete ai professionisti che desiderano sviluppare nuove forme di collaborazione e rendere il proprio studio più competitivo, efficiente e orientato al futuro.

Acquista ora
e scopri come i contratti di rete possono diventare una leva strategica per l'evoluzione della professione forense.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2026, Maggioli Editore
21.00 € 19.95 €

Il perimetro delle forme collettive

La delega conferma che l’attività professionale in forma collettiva può svolgersi tramite:

  • associazioni professionali,
  • reti tra avvocati (anche multidisciplinari, purché vi partecipino almeno due avvocati iscritti all’albo)
  • e società tra avvocati, costituibili come società di persone, di capitali o cooperative.

Consiglio: il nuovo volume  “Le reti tra Avvocati”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e aggiornato alla Riforma Forense, offre una guida teorico-pratica al contratto di rete tra avvocati, illustrandone disciplina, funzionamento e vantaggi rispetto ad altre forme di aggregazione professionale.

Le reti tra Avvocati

Le reti tra Avvocati

Il mercato della professione forense è in continua evoluzione e richiede modelli organizzativi sempre più efficienti, collaborativi e orientati all'innovazione.
Questo volume di Leonarda D’Alonzo offre una guida pratica e aggiornata ai contratti di rete tra avvocati, analizzandone disciplina, vantaggi e applicazioni operative alla luce della riforma dell'ordinamento forense (Legge 28 luglio 2026, n. 137).
Il testo accompagna il professionista nella scelta e nella gestione delle reti professionali, mettendone in evidenza gli aspetti giuridici, fiscali, organizzativi e deontologici.

Nel volume troverai:

  • Analisi della disciplina dei contratti di rete tra professionisti e dei vantaggi rispetto ad altre forme di aggregazione.
  • Confronto tra reti professionali, associazioni tra avvocati, STA e STP.
  • Approfondimento sulle differenze tra contratto di rete, RTI e GEIE.
  • Esame delle reti multidisciplinari e dei profili deontologici.
  • Focus sugli aspetti fiscali, organizzativi e sulla governance della rete.
  • Indicazioni operative su fondo patrimoniale, gestione delle spese comuni, codatorialità, distacco del personale e recesso del retista.
  • Un capitolo dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale, del networking e della digitalizzazione nell'organizzazione degli studi legali, con attenzione alla compliance GDPR e alla tutela del segreto professionale.
  • Analisi comparata del modello francese e consigli pratici corredati da modelli operativi.

Con 124 pagine, il volume rappresenta uno strumento di consultazione rapido ma completo, pensato per offrire soluzioni concrete ai professionisti che desiderano sviluppare nuove forme di collaborazione e rendere il proprio studio più competitivo, efficiente e orientato al futuro.

Acquista ora
e scopri come i contratti di rete possono diventare una leva strategica per l'evoluzione della professione forense.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2026, Maggioli Editore
21.00 € 19.95 €

In tutti i casi resta fermo il principio, ribadito anche alla lettera f) della medesima disposizione, secondo cui:

L’incarico professionale risulta sempre conferito personalmente all’avvocato: la partecipazione a una struttura collettiva non può mai tradursi, a pena di nullità di ogni patto contrario, in una compressione dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale del professionista nello svolgimento dell’incarico. Le società tra avvocati dovranno essere iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale competente per sede legale, ricalcando l’impostazione già vigente.

Novità procedurale: nel mandato conferito a un’associazione professionale, ogni associato indicato nella procura alle liti potrà stare in giudizio anche disgiuntamente per conto della struttura, mentre la natura “forense” dell’associazione presuppone che la maggioranza degli associati sia composta da avvocati.

Sulla riforma dell’Ordinamento Forense, leggi anche:

Capitale, voti e organo di gestione: continuità con qualche precisazione

Sul fronte della compagine sociale, la delega ricalca in larga parte l’attuale disciplina: nelle società tra avvocati, chi detiene almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto deve essere costituito da avvocati iscritti all’albo, oppure da avvocati e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

La maggioranza dei membri dell’organo di governance deve restare in mano ai soci avvocati, e i soci non professionisti possono entrare in società solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Mai, dunque, come soci “puramente” di capitale slegati da un apporto tecnico o finanziario qualificato.

Limite del 33% rispetto alla quota spettante ai soci professionisti

Un elemento di rilevante interesse pratico afferisce alla ripartizione degli utili, materia sulla quale la legge vigente non detta criteri puntuali.

La delega stabilisce che la quota di partecipazione agli utili debba essere determinata secondo criteri di proporzionalità rispetto agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o di soggetti a esso collegati, controllati o sottoposti a comune controllo.

Per le attività diverse, invece, si potrà riconoscere ai soci non professionisti una quota maggiore di partecipazione agli utili, bensì comunque non superiore al 33% di quella spettante ai soci professionisti.

Il vincolo non risulta meramente aritmetico: la legge richiede in modo espresso che la distribuzione degli utili non determini, né direttamente né indirettamente, alcuna interferenza sull’indipendenza, sull’autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell’esercizio dell’attività, e garantisca a questi ultimi un compenso equo e proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi deontologici. È una clausola generale di salvaguardia che affianca il tetto percentuale e che i decreti delegati dovranno tradurre in meccanismi di controllo concreti.

Divieto di prevalenza e designazione del socio esecutore

Due ulteriori criteri completano il quadro:

  • che la società tra avvocati non possa prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, una regola pensata per evitare che lo schema societario venga utilizzato come schermo per attività di consulenza interna a un gruppo economico, sottraendola alle regole ordinarie della professione forense;
  • viene rafforzato il principio della personalità dell’incarico finanche in ambito societario: la designazione del socio professionista che deve eseguire personalmente il mandato spetta sempre al cliente; in assenza di una designazione espressa, il nominativo del socio incaricato dovrà comunque essere comunicato per iscritto al cliente prima dell’esecuzione della prestazione.

Una disciplina ancora da scrivere nel dettaglio

Come per gli altri capitoli della delega, si tratta per ora di principi e criteri direttivi, non di norme immediatamente vigenti: la loro traduzione in disciplina applicabile è rimessa ai decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore (16 agosto) della legge n. 137/2026, sentito il Consiglio nazionale forense e col passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti. Sarà in quella sede che si capirà, tra l’altro, come verrà verificato in concreto il rispetto del tetto del 33% sugli utili e quali conseguenze saranno eventualmente previste in caso di violazione, aspetti che la sola legge delega non è chiamata a definire.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

5 × 5 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.