Trasporto marittimo di persone: l’esenzione IVA vale anche nei rapporti indiretti

Ai fini IVA, il regime applicabile alle prestazioni di trasporto di persone dipende dalla natura oggettiva del servizio e non dal fatto che il vettore operi direttamente nei confronti del passeggero oppure per conto di un altro soggetto. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 25492/2026, relativa all’applicazione dell’esenzione prevista, ratione temporis, dall’art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. 633/1972 alle prestazioni di trasporto marittimo di passeggeri. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno 2016.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’applicazione dell’esenzione IVA a prestazioni di trasporto marittimo di passeggeri rese da un’impresa non direttamente ai viaggiatori, ma in favore di una società committente.

Secondo l’Amministrazione, proprio la presenza di questo rapporto commerciale intermedio avrebbe impedito di applicare l’esenzione: un conto era il rapporto tra la società e i passeggeri, altro quello tra il vettore e la società committente, che avrebbe dovuto essere assoggettato all’aliquota ordinaria.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece ritenuto irrilevante il profilo soggettivo, valorizzando la natura oggettiva della prestazione di trasporto.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Conta la natura oggettiva della prestazione

Per la Corte, il dato centrale è la natura della prestazione effettivamente resa.

Nel caso esaminato era pacifico che l’attività consistesse esclusivamente nel trasporto di persone, senza l’aggiunta di servizi ulteriori di carattere turistico o ricreativo.

La disciplina IVA deve quindi essere applicata guardando anzitutto alla dimensione oggettiva dell’operazione, mentre non assume rilievo decisivo il soggetto nei cui confronti il vettore esegue materialmente la prestazione.

La Corte richiama anche la giurisprudenza unionale secondo cui, ai fini IVA, le operazioni devono essere qualificate sulla base delle loro caratteristiche oggettive e non della volontà soggettiva delle parti.

Trasporto turistico: l’agevolazione non è esclusa per la finalità ricreativa

L’ordinanza ricostruisce inoltre l’evoluzione normativa intervenuta sul trasporto di persone.

L’art. 36-bis del d.l. 50/2022, norma di interpretazione autentica, ha chiarito che l’esenzione o le aliquote ridotte previste per il trasporto di persone possono trovare applicazione anche quando il servizio persegua finalità turistico-ricreative.

La condizione è che la prestazione abbia a oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprenda altri servizi autonomi, diversi da quelli meramente accessori.

La norma ha natura interpretativa e, secondo la Cassazione, opera retroattivamente anche sui rapporti precedenti ancora controversi.

Ne deriva che la finalità turistica non basta, da sola, a escludere il regime agevolato.

Prestazione principale e servizi accessori

La Corte richiama sul punto anche i principi elaborati dalla giurisprudenza europea sulle operazioni complesse.

Quando un’operazione comprende più elementi, occorre stabilire se si tratti di prestazioni autonome oppure di un’unica prestazione economica.

Il servizio accessorio segue il trattamento fiscale della prestazione principale quando non costituisce per il cliente un fine autonomo, ma rappresenta soltanto il mezzo per utilizzare nelle migliori condizioni il servizio principale.

Pertanto, l’agevolazione prevista per il trasporto viene meno solo se, insieme a quest’ultimo, vengono forniti ulteriori servizi non meramente accessori.

Nel caso deciso, tuttavia, la prestazione si esauriva nel puro trasporto dei passeggeri.

Il rapporto con il committente non cambia il regime IVA

Il profilo più rilevante dell’ordinanza riguarda il rapporto tra vettore, committente e passeggero.

Il contratto prevedeva che il trasportatore eseguisse il servizio su richiesta e per conto della società committente. Secondo la Cassazione, ai fini IVA tale schema va ricondotto al mandato senza rappresentanza.

In questa ipotesi, la disciplina IVA configura una finzione giuridica di due prestazioni identiche rese consecutivamente: il mandatario si considera, ai fini fiscali, prima destinatario e poi prestatore dello stesso servizio.

Di conseguenza, se una delle due prestazioni beneficia dell’esenzione o dell’aliquota ridotta, lo stesso trattamento deve applicarsi anche all’altra.

La Cassazione esclude quindi che il servizio reso dal vettore alla società committente possa essere assoggettato a un regime IVA diverso rispetto al trasporto effettuato nei confronti dei passeggeri.

La conferma nel nuovo Testo unico IVA

La Corte individua inoltre una conferma della propria interpretazione nel d.lgs. 10/2026, destinato a entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

L’art. 169 prevede infatti, come norma di interpretazione autentica, che l’esenzione IVA per il trasporto trovi applicazione anche quando il vettore esegue il servizio in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

Si tratta di una previsione che rafforza la conclusione cui la Cassazione giunge già sulla base della disciplina precedente e dei principi unionali.

Il principio ricavabile dall’ordinanza

Dalla decisione emerge il seguente principio:

“Il trattamento IVA del trasporto di persone deve essere determinato in base alla natura oggettiva della prestazione e non cambia per il solo fatto che il vettore operi sulla base di un contratto stipulato con un soggetto diverso dal passeggero”.

Quando il servizio consiste esclusivamente nel trasporto di persone, senza ulteriori prestazioni autonome, l’esenzione o l’aliquota agevolata prevista dalla legge si applica anche al rapporto tra il vettore e il soggetto per conto del quale il trasporto viene eseguito.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al contribuente.

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