SAFE e start-up: quando spetta la detrazione IRPEF del 65%

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 137/2026, ha chiarito che i contratti di finanziamento rivolti alle start-up innovative (Simply Agreement for Future Equity – SAFE) possono essere inquadrati sottoforma di “investimenti in convertendo” ex art.31, comma 2, lett. d L. n. 193/2024, beneficiando della detrazione IRPEF al 65% prevista dall’art. 29 -bis del D.lgs. n. 175/2012.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Quesito

L’Istante, start-up innovative iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese, rappresenta di voler avviare una raccolta fondi tramite contratti denominati Simple Agreement for Future Equity (SAFE), con l’intento di incentivare l’ingresso di nuovi investitori per finanziare lo sviluppo tecnologico e la crescita aziendale.

In particolare, la società manifesta di voler adottare il modello predisposto da Italian Tech Alliance, avente le seguenti caratteristiche:

  • meccanismo post-money SAFE (non pre-money);
  • assenza di tasso di sconto (discount rate);
  • valutation cup predeterminato;
  • quota di capitale per futuri investitori già determinata al momento dell’investimento.

La società, inoltre, precisa che i contratti di investimento verranno sottoscritti in un determinato arco temporale (compreso tra aprile 2026 – agosto 2027), dunque, nel terzo anno di iscrizione della società nella sezione speciale del Registro Imprese, rispettando il requisito temporale previsto dall’art. 29-bis, comma 2, D.l. n. 179/2012 (che limita la possibilità di beneficiare della detrazione de minimis nella misura del 65% ai primi tre anni dall’iscrizione).

Tanto premesso, la società, rivolge n. 3 quesiti all’ AdE:

  1. Se il contratto SAFE, con le specifiche sopra menzionate, rientri tra nella definizione di investimento in convertendo e, conseguentemente, trovi applicazione la disposizione di cui all’ 29, comma 3, ultimo periodo, D.l. n. 179/2012.
  2. In via subordinata, ove la risposta al primo quesito sia affermativa, quali adempimenti risultino necessari per poter beneficiare della detrazione. Nel dettaglio, se sia sufficiente il b/b bancario con la specifica causale e l’iscrizione della somma investita a riserva patrimoniale o se sia necessaria la delibera di aumento del capitale sociale e il conseguente deposito dell’avvenuto aumento.
  3. Infine, nel caso si renda necessaria la delibera, se sussiste un termine massimo per perfezionare gli adempimenti e quali conseguenze sono previste in caso di sua violazione.

Interpretazione del contribuente

In relazione ai quesiti prospettati, la società ritiene che la nozione di investimenti in convertendo ricomprenda anche il contratto SAFE che intende far sottoscrivere agli investitori, con la conseguenza che questi potranno beneficiare della detrazione IRPEF del 65%, la quale matura nell’anno di imposta in cui si esegue il b/b bancario, a condizione che siano rispettati specifici requisiti, tra cui: la corretta indicazione della causale e l’iscrizione delle somme investite a riserva patrimoniale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Prima di rendere il parere l’Ufficio ha chiarito la normativa che regola la materia.

  • Gli 29 e 29-bis D.l. n. 179/2012 hanno introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, al fine di incentivarne gli investimenti.
  • La misura agevolativa, per effetto dell’ 4, comma 9, D.l. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2015, è stata estesa anche agli investimenti nel capitale sociale delle PMI cd. innovative. Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per investitori soggetti ad IRPEF) o di deduzioni (per investitori soggetti a IRES).
  • Il previgente 29-bis, in alternativa alle agevolazioni fiscali previste all’art. 29, prevedeva una detrazione fiscale – per i soli soggetti IRPEFpari al 50% della somma investita direttamente dal contribuente, ovvero per il tramite di OICR che investono prevalentemente in start-up innovative.
  • L’art. 31, comma 2, L. n. 193/2024 ha apportato modificazioni significative all’art. 29-bis D.l. n. 179/2012, prevendendo, oltre all’innalzamento al 65% dell’aliquota della detrazione, che – in caso di investimenti in convertendo la detrazione matura a decorrere dalla data della disposizione di b/b alla start-up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

Tanto premesso, in relazione alla fattispecie oggetto di interpello, l’Ufficio specifica:

  • Con riferimento al primo quesito > I Simply Agreement for Future Equity (SAFE) sono sussumibili nel concetto di investimento in convertendo, sulla scorta della formula sufficientemente elastica fornita dal Legislatore, focalizzata su un unico requisito, ossia: la non immediatezza dell’aumento del capitale sociale, a condizione che la somma venga inscritta a riserva patrimoniale. Difatti, sulla scorta della prassi commerciale invalsa, il SAFE si struttura come contratto che attribuisce all’investitore, a fronte di un investimento iniziale, il diritto di ricevere una futura partecipazione ad un valore determinato successivamente (in genere, al realizzarsi di specifici eventi, ad es. un nuovo round di investimento).
  • In relazione al secondo e terzo quesito accessorio > ai fini della detrazione fiscale, essa matura in capo all’investitore nel periodo di imposta in cui viene effettuato il b/b della somma investita. Ciò in quanto il SAFE ammette, al verificarsi di determinati eventi, la possibilità di convertire in partecipazione al capitale sociale della start-up innovativa le somme investite, preliminarmente allocate in un’apposita riserva di patrimonio netto (non rimborsabile, non distribuibile, destinata alla futura conversione e utilizzabile solo a copertura perdite della società).

Concludendo

In assenza di specifiche disposizioni in senso contrario, l’AdE chiarisce che i contratti SAFE (Simply Agreement for Future Equity) rientrano tra gli investimenti in convertendo. Di conseguenza, l’investitore beneficia della detrazione IRPEF maggiorata al 65% già in sede di esecuzione del b/b bancario, a prescindere dal successivo verificarsi del trigger event o, comunque, dalla conversione dell’apporto effettuato in equity della start-up innovativa.

Giulia Ferraro
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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