
Il dipendente che utilizza stabilmente la propria automobile per spostamenti imposti da esigenze aziendali può avere diritto al rimborso chilometrico anche senza un’autorizzazione scritta. Per la Cassazione, il consenso del datore può essere desunto dalla prassi concretamente seguita.
Il lavoratore che usa la propria automobile per raggiungere il deposito aziendale e ritirare il mezzo necessario allo svolgimento del servizio ha diritto al rimborso delle spese sostenute, quando lo spostamento risponde a esigenze lavorative ed è stato anche solo tacitamente autorizzato dal datore.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24114, pubblicata il 27 luglio 2026 (puoi leggerla cliccando qui), rigettando il ricorso proposto da una società operante nel settore dei servizi ambientali.
La decisione affronta due questioni di particolare interesse: la distinzione tra sede di lavoro e posto scelto dall’azienda per l’appello giornaliero e la possibilità di riconoscere un’autorizzazione tacita all’impiego dell’autovettura personale.
Il lavoratore usava l’auto per raggiungere il deposito aziendale
La controversia riguardava un dipendente addetto al servizio di raccolta dei rifiuti.
Consiglio: per chi si occupa di diritto del lavoro, segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Leggi descrizione
Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Nel contratto individuale, la sede di lavoro era identificata con il territorio di un determinato Comune. Il lavoratore, tuttavia, doveva recarsi quotidianamente in un deposito aziendale situato in un altro Comune, dove partecipava all’appello giornaliero e ritirava l’automezzo necessario per eseguire il servizio.
Per effettuare questo spostamento utilizzava la propria automobile.
Il dipendente aveva quindi chiesto alla società il rimborso delle spese sostenute, invocando l’articolo 37, lettera a), del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
La disposizione riconosce il rimborso al dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda oppure aderendo a una sua richiesta, utilizzi la propria autovettura per ragioni di servizio.
Il Tribunale aveva inizialmente respinto la domanda. La Corte d’appello di Catanzaro aveva invece riconosciuto il diritto del lavoratore, condannando la società al pagamento di circa 2.600 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Lo spostamento era imposto da ragioni di servizio
La Cassazione ha confermato la decisione d’appello.
Un elemento centrale è rappresentato dalla formulazione del contratto individuale, che indicava come sede di lavoro, “a tutti gli effetti”, l’intero territorio del Comune nel quale il dipendente avrebbe dovuto svolgere il servizio.
Il deposito in cui si trovavano gli automezzi aziendali era invece collocato in un Comune diverso.
Lo spostamento necessario per raggiungere il deposito, partecipare all’appello e ritirare il mezzo di lavoro non poteva quindi essere considerato un normale tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Si trattava, al contrario, di uno spostamento funzionale all’attività aziendale: il lavoratore doveva uscire dalla sede territorialmente individuata nel contratto per procurarsi lo strumento indispensabile all’esecuzione della prestazione.
Ricorrevano, pertanto, le “ragioni di servizio” richieste dal contratto collettivo per il riconoscimento del rimborso.
Sede di lavoro e posto dell’appello non coincidono
La società aveva richiamato un’altra disposizione del CCNL, relativa al personale tenuto a lavorare in uno o più Comuni.
Questa norma individua come “posto di lavoro” quello scelto dall’azienda quale sede dell’appello giornaliero e disciplina il computo nell’orario di lavoro del tempo impiegato per raggiungere le diverse località in cui viene svolta l’attività.
Secondo la Cassazione, però, tale disposizione non incide sul diritto al rimborso dell’autovettura.
La norma sul posto dell’appello giornaliero riguarda esclusivamente la disciplina dell’orario di lavoro e trova applicazione in una specifica situazione organizzativa. Non contiene invece una definizione generale di “posto di lavoro” utilizzabile anche per stabilire se siano rimborsabili le spese di trasporto.
Il rimborso deve essere valutato sulla base della diversa disposizione collettiva dedicata all’impiego dell’automobile privata, la quale richiede soltanto che il mezzo sia utilizzato per ragioni di servizio e con il consenso dell’azienda.
Il consenso del datore può essere tacito
La società sosteneva inoltre di non aver mai autorizzato espressamente il lavoratore a servirsi della propria autovettura.
Anche questa contestazione è stata respinta.
La clausola del contratto collettivo non richiedeva infatti una particolare forma per l’autorizzazione aziendale. Il consenso non doveva quindi essere necessariamente scritto o formalizzato attraverso uno specifico ordine di servizio.
Nel caso concreto, il lavoratore aveva utilizzato quotidianamente la propria automobile per raggiungere il deposito e la società non aveva mai contestato tale modalità.
Questa prassi prolungata consentiva di ritenere che l’uso del mezzo fosse stato tacitamente accettato dal datore.
A ciò si aggiungeva che l’azienda non aveva indicato soluzioni alternative concretamente praticabili e compatibili con l’orario di lavoro. Il dipendente era obbligato a recarsi nel deposito per ritirare l’automezzo aziendale e non gli era stato imposto di utilizzare un diverso mezzo di trasporto.
Secondo i giudici di merito, con valutazione confermata dalla Cassazione, tali circostanze costituivano elementi sufficienti per presumere una richiesta o, comunque, un’autorizzazione tacita della società.
Quando spetta il rimborso dell’auto privata?
Dall’ordinanza emerge che il diritto al rimborso non dipende soltanto dalla circostanza che il lavoratore utilizzi il proprio veicolo.
Occorre verificare, nel caso concreto:
- cosa individua il contratto individuale come sede di lavoro;
- per quale motivo viene effettuato lo spostamento;
- se il tragitto risponde a un’effettiva esigenza aziendale;
- cosa prevede il contratto collettivo applicabile;
- se l’uso dell’auto sia stato autorizzato, richiesto o concretamente tollerato dal datore;
- se siano state messe a disposizione modalità alternative di trasporto.
La pronuncia non stabilisce, quindi, un diritto generalizzato al rimborso di qualsiasi tragitto effettuato con l’automobile personale.
Nel caso deciso, il diritto derivava dalla specifica disciplina del CCNL dei servizi ambientali e dalla circostanza che il lavoratore utilizzasse il proprio mezzo per uno spostamento necessario all’organizzazione del servizio.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha infine rigettato integralmente il ricorso della società, confermando il diritto del lavoratore a ricevere 2.644,42 euro, oltre rivalutazione e interessi.
La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Il principio di maggiore interesse riguarda la forma dell’autorizzazione: quando il contratto collettivo non impone modalità specifiche, il consenso all’utilizzo dell’autovettura privata può essere desunto anche dal comportamento del datore e dalla prassi instaurata nel rapporto.
La conoscenza e la prolungata tolleranza dell’impiego dell’auto, insieme all’assenza di soluzioni alternative, possono quindi concorrere a dimostrare che lo spostamento è stato effettuato per esigenze di servizio e con il tacito assenso dell’azienda.











