Compensi avvocati, la Cassazione: no ai tagli sotto i minimi

La natura semplice o seriale di una controversia non consente al giudice di liquidare i compensi dell’avvocato al di sotto dei minimi previsti dai parametri professionali. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25188/2026, pubblicata il 10 settembre 2026 (clicca qui per scaricare il PDF integrale della decisione), intervenuta sulla liquidazione delle spese in una controversia previdenziale contro l’INPS. Per approfondimenti in materia, consigliamo il nuovo volume Maggioli Editore “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Controversie di lavoro e previdenziali

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Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.

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Il caso: compensi dimezzati perché la causa era semplice e seriale

La vicenda riguardava un pensionato che aveva promosso un giudizio per ottenere la maggiorazione della pensione prevista dall’articolo 38 della legge n. 448/2001.

Nel corso della causa l’INPS aveva riconosciuto il beneficio richiesto e il giudice aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere.

Quanto alle spese, il Tribunale aveva disposto una compensazione nella misura del 50%. La somma residua di 888 euro era stata però ulteriormente dimezzata, arrivando a 444 euro, in considerazione della ritenuta “estrema semplicità e vocazione seriale della controversia”. La decisione era stata successivamente confermata in appello.

Il pensionato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando, tra l’altro, proprio l’ulteriore riduzione dei compensi.

La compensazione delle spese resta nella discrezionalità del giudice

La Cassazione distingue anzitutto il problema della compensazione da quello della quantificazione del compenso.

Sul primo punto, la Corte conferma che il giudice di merito dispone di un margine di discrezionalità nel compensare, totalmente o parzialmente, le spese processuali.

Il sindacato della Cassazione è limitato, in particolare, alla verifica del rispetto del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e alla coerenza della motivazione posta alla base della compensazione.

Nel caso esaminato, la compensazione al 50% è stata ritenuta legittima perché collegata al riconoscimento della prestazione da parte dell’INPS durante il processo, circostanza che aveva determinato la cessazione della materia del contendere senza necessità di una pronuncia sul merito.

Su questo punto, dunque, il ricorso è stato respinto.

Compensi sotto i minimi: la serialità della causa non basta

Diversa è invece la conclusione raggiunta dalla Cassazione sulla successiva riduzione del compenso.

Il Collegio, infatti, ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, il giudice non può liquidare i compensi professionali scendendo al di sotto dei minimi previsti dai parametri.

La discrezionalità del giudice nella determinazione del compenso incontra quindi un limite preciso: il minimo tariffario.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano prima ridotto del 50% le spese in conseguenza della compensazione e successivamente applicato un altro abbattimento del 50% sul compenso residuo, motivandolo con la semplicità e serialità della controversia.

La Cassazione non condivide proprio questa argomentazione.

Secondo la Corte, infatti, tale ulteriore dimidiazione aveva portato la liquidazione sotto i minimi consentiti. I parametri minimi applicabili erano stati quantificati in complessivi 1.775,50 euro, considerando 442,50 euro per la fase di studio, 370 euro per la fase introduttiva e 963 euro per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria perché non svolta.

La conclusione è quindi la seguente: la semplicità o la natura seriale della causa possono incidere sulla valutazione della controversia, ma non legittimano una liquidazione inferiore ai minimi applicabili.

Compensazione e riduzione del compenso non sono la stessa cosa

La Cassazione non afferma che, in una controversia semplice o seriale, il giudice debba sempre riconoscere integralmente le spese alla parte vittoriosa.

La compensazione delle spese può infatti essere disposta quando ne ricorrono i presupposti e resta espressione del potere del giudice di merito.

Una volta determinata però la quota di spese effettivamente posta a carico della controparte, la liquidazione del compenso professionale deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Non è quindi possibile ottenere indirettamente, attraverso un ulteriore abbattimento motivato dalla serialità della causa, ciò che la normativa sui parametri non consente direttamente: liquidare l’attività dell’avvocato sotto i valori minimi.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha quindi:

  • rigettato il motivo relativo alla compensazione delle spese;
  • accolto quello relativo alla liquidazione dei compensi sotto i minimi;
  • dichiarato assorbito il terzo motivo.

Il Collegio ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e la Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha provveduto direttamente alla loro nuova liquidazione.

A carico dell’INPS sono stati riconosciuti 888 euro per compensi relativi al primo grado e 340 euro per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese generali. Per il giudizio di Cassazione sono stati inoltre liquidati 350 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Il principio da ricordare

L’ordinanza n. 25188/2026 conferma dunque un principio di particolare interesse per la professione forense: il carattere standardizzato, semplice o seriale di una controversia non autorizza il giudice a liquidare compensi inferiori ai minimi previsti dai parametri professionali.

Resta possibile la compensazione, anche parziale, delle spese quando ne ricorrano le condizioni. Ma la compensazione e la determinazione del compenso operano su piani differenti.

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