Impugnazione sbagliata: niente compensazione delle spese

La proposizione di un’impugnazione con il mezzo processuale sbagliato, quando la disciplina applicabile è chiara, non costituisce una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. È il principio ribadito dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione civile, con l’ordinanza n. 25216/2026 (puoi leggerla cliccando qui). La Corte precisa inoltre che il fatto che l’inammissibilità dell’impugnazione sia rilevata d’ufficio dal giudice non incide sul principio di soccombenza.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Appello al posto del regolamento di competenza

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da alcuni avvocati per il pagamento di compensi professionali.

Il Tribunale aveva però accolto l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente e revocato il decreto ingiuntivo.

Contro tale decisione era stato proposto appello. La Corte d’appello di Messina aveva dichiarato il gravame inammissibile, rilevando che contro un provvedimento che decide esclusivamente sulla competenza l’unico rimedio esperibile è il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. Nonostante l’inammissibilità, aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.

Proprio la decisione sulle spese è arrivata all’esame della Cassazione.

Quando è possibile compensare le spese

La Suprema Corte richiama l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile al caso concreto.

In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione totale o parziale può essere disposta nei casi di:

  • assoluta novità della questione trattata;
  • mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti;
  • ulteriori gravi ed eccezionali ragioni, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018.

Tra queste ultime possono rientrare, ad esempio, sopravvenienze normative, pronunce della Corte costituzionale o delle Corti europee e situazioni di oggettiva e marcata incertezza interpretativa.

Nessuna di tali circostanze, osserva però la Cassazione, ricorreva nel caso esaminato.

Sbagliare il mezzo di impugnazione non è una “grave ragione”

Secondo la Corte, non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese l’aver proposto l’impugnazione utilizzando il mezzo sbagliato, quando la disposizione normativa applicabile è chiara e non presenta oscillazioni interpretative.

Nel caso concreto l’art. 42 c.p.c. individua nel regolamento di competenza il rimedio contro i provvedimenti che decidono esclusivamente sulla competenza.

L’aver proposto appello anziché regolamento di competenza non poteva quindi giustificare una deroga al principio per cui le spese seguono la soccombenza.

Il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità non cambia le regole sulle spese

La Corte esclude anche che possa assumere rilievo il fatto che l’errore processuale sia stato rilevato direttamente dal giudice.

Verificare d’ufficio la correttezza del mezzo di impugnazione rientra infatti nei compiti dell’organo giudicante, indipendentemente dalle eccezioni formulate dalle parti.

Di conseguenza, il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità non rappresenta di per sé una ragione eccezionale per compensare le spese.

La parte vittoriosa, peraltro, aveva comunque dovuto costituirsi nel giudizio d’appello e sostenere i relativi costi difensivi.

Non basta richiamare genericamente le “ragioni del contenzioso”

La Cassazione censura anche la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale.

Un generico riferimento alle “ragioni del contenzioso” rappresenta una formula di stile e non consente di verificare quali siano le effettive circostanze eccezionali poste a fondamento della compensazione.

La motivazione sulla deroga al principio della soccombenza deve invece essere concreta e consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c.

La Cassazione decide nel merito

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza nella parte relativa alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso direttamente nel merito.

Le parti soccombenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in 2.500 euro, e di quelle del giudizio di Cassazione, pari a 1.600 euro, oltre accessori.

Il principio operativo

L’ordinanza conferma che la compensazione delle spese costituisce una deroga al principio di soccombenza e deve poggiare su ragioni effettivamente eccezionali e adeguatamente motivate.

Non rientrano tra queste né l’utilizzo di un mezzo di impugnazione errato quando la legge individua chiaramente quello corretto, né il semplice fatto che l’inammissibilità venga rilevata d’ufficio dal giudice.

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