Avvocato trattiene le spese e chiede il compenso al cliente: è illecito

L’avvocato che trattiene indebitamente somme spettanti al cliente e continua a omettere gli adempimenti necessari a rimuovere la situazione antigiuridica pone in essere un illecito disciplinare permanente. Di conseguenza, la prescrizione dell’azione disciplinare inizia a decorrere soltanto quando la condotta cessa.

Lo ribadiscono le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza n. 25218/2026 (clicca qui per scaricare il PDF integrale della decisione), pronunciandosi su un procedimento disciplinare nel quale il Consiglio Nazionale Forense aveva applicato a un avvocato la sospensione dall’esercizio della professione per un anno.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Il caso

Il procedimento riguardava un avvocato che aveva ricevuto dalla compagnia assicuratrice soccombente una somma a titolo di spese di lite liquidate in sentenza e, pochi giorni dopo, aveva ottenuto dal proprio cliente ulteriori 97.600 euro a titolo di compenso professionale, senza informarlo del precedente pagamento.

Al professionista era stato inoltre contestato di avere rappresentato al cliente un importo delle spese processuali superiore a quello effettivamente liquidato nella sentenza e di non avergli consegnato copia del provvedimento.

Il CNF aveva escluso una delle originarie contestazioni, ma aveva confermato la responsabilità per le altre violazioni, riducendo da due anni a un anno la sospensione dall’esercizio della professione.

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L’avvocato può trattenere le somme liquidate dal giudice?

L’art. 31 CDF impone all’avvocato di mettere immediatamente a disposizione dell’assistito le somme riscosse per suo conto.

La norma consente, tuttavia, di trattenere somme ricevute a titolo di compenso in alcune ipotesi specifiche, tra cui quella delle somme liquidate giudizialmente a carico della controparte, purché il professionista non le abbia già ricevute dal cliente.

Nel ricorso si sosteneva che, poiché il pagamento proveniente dalla controparte era avvenuto prima di quello effettuato dal cliente, la condotta non sarebbe rientrata nell’illecito previsto dall’art. 31.

Le Sezioni Unite respingono questa interpretazione.

È ragionevole qualificare come illecito deontologico la condotta dell’avvocato che trattenga le somme liquidate giudizialmente e ricevute dalla controparte e richieda poi anche al cliente il pagamento del proprio compenso. Non assume rilievo decisivo il fatto che il secondo pagamento sia cronologicamente successivo al primo.

Né è decisivo che il cliente fosse o meno consapevole, al momento del pagamento, dell’avvenuto incasso delle spese da parte del proprio difensore.

Mancata consegna della sentenza: illecito autonomo e permanente

Secondo il ricorrente, la condotta contestata avrebbe avuto carattere istantaneo e si sarebbe consumata con il pagamento eseguito dal cliente nell’agosto 2016. Da quel momento, quindi, avrebbe dovuto iniziare a decorrere il termine prescrizionale.

La Cassazione adotta una diversa ricostruzione.

La mancata consegna al cliente della copia della sentenza, necessaria anche per verificare l’effettivo ammontare delle spese liquidate, costituisce una condotta distinta dall’indebito trattenimento delle somme e autonoma sotto il profilo deontologico.

L’omissione, infatti, mantiene nel tempo una situazione contraria ai doveri professionali e continua a produrre un pregiudizio per l’assistito.

Per questo motivo si configura un illecito permanente.

Quando decorre la prescrizione disciplinare

Il principio affermato dalle Sezioni Unite è il seguente:

Quando la violazione deriva dal protrarsi di una condotta omissiva dell’avvocato, il termine di prescrizione non decorre dal primo momento in cui viene realizzata la condotta, ma dalla cessazione della situazione antigiuridica.

Nel caso esaminato, secondo la Corte, la consumazione si era protratta fino alla decisione disciplinare di primo grado e soltanto da quel momento aveva iniziato a decorrere il termine massimo previsto dall’art. 56, comma 3, della legge professionale forense.

Il principio si inserisce in un orientamento ormai consolidato: anche l’avvocato che trattenga oltre il tempo strettamente necessario somme ricevute per conto dell’assistito realizza un illecito permanente. La prescrizione inizia quindi a decorrere solo quando cessa il comportamento contrario ai doveri professionali.

Il principio da ricordare

La decisione contiene due indicazioni operative rilevanti per gli avvocati.

La prima riguarda l’art. 31 CDF: il diritto del professionista di trattenere somme liquidate giudizialmente non può trasformarsi in una duplicazione del compenso, ottenendo anche dal cliente il pagamento della medesima prestazione professionale.

La seconda riguarda la prescrizione: quando il comportamento antigiuridico si mantiene nel tempo (come nel caso della persistente mancata consegna di somme o documenti dovuti al cliente), l’illecito è permanente e la prescrizione decorre soltanto dalla cessazione della condotta.

Le Sezioni Unite hanno quindi rigettato integralmente il ricorso dell’avvocato, confermando la decisione disciplinare del CNF.

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