
Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 23499/2026, hanno escluso che le indennità percepite dagli avvocati per l’attività di giudice onorario di tribunale, svolta prima della riforma dell’ordinamento forense del 2012, fossero automaticamente assoggettate alla contribuzione presso Cassa Forense. Per quel periodo, in assenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo non poteva essere ricavato né dalla disciplina tributaria né mediante l’applicazione analogica delle norme previste per i giudici onorari aggregati.
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Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
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Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
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Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Il caso
La controversia traeva origine da una cartella esattoriale emessa per il recupero dei contributi previdenziali calcolati sulle indennità percepite da un avvocato per l’attività di giudice onorario di tribunale svolta tra il 2007 e il 2010.
Il professionista proponeva opposizione, sostenendo che nel periodo considerato non ricorrevano i presupposti necessari per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, rilevando che l’ente previdenziale non aveva dimostrato l’esercizio continuativo della professione forense, richiesto dalla disciplina allora vigente.
La Corte d’appello confermava la decisione. Escludeva che potesse applicarsi per analogia la disciplina dettata dalla legge n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati e richiamava i principi già affermati dalle Sezioni Unite in relazione ai giudici di pace.
Cassa Forense proponeva ricorso, sostenendo che l’indennità percepita dal giudice onorario di tribunale, iscritto all’Albo degli avvocati, dovesse essere considerata reddito professionale e assoggettata alla contribuzione previdenziale di categoria.
La Sezione Lavoro della Cassazione rimetteva la questione alle Sezioni Unite, chiedendo di chiarire se, per il servizio svolto prima dell’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, i giudici onorari di tribunale fossero privi di copertura previdenziale oppure dovessero essere iscritti, per analogia, alla Cassa Forense o alla Gestione separata INPS.
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L’obbligo contributivo richiede una base normativa espressa
Le Sezioni Unite hanno ricostruito la disciplina vigente nel periodo compreso tra il 2007 e il 2010.
L’art. 22 della legge n. 576 del 1980 imponeva l’iscrizione alla Cassa soltanto agli avvocati che esercitavano la libera professione con carattere di continuità. L’esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale non poteva essere automaticamente equiparato all’esercizio continuativo della professione forense.
La legge istitutiva dei GOT, inoltre, non aveva previsto uno specifico regime previdenziale per le indennità corrisposte in ragione dell’incarico. Solo con l’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 è stata introdotta l’iscrizione obbligatoria alla Cassa per tutti gli avvocati iscritti all’Albo, compresi coloro che svolgono funzioni di giudice onorario.
La Corte ha pertanto escluso che la disciplina successiva potesse essere applicata retroattivamente per fondare un’obbligazione contributiva riferita ad annualità precedenti.
L’esigenza di assicurare una copertura previdenziale non consente, infatti, di creare in via interpretativa un rapporto contributivo che, nel periodo considerato, era privo di un fondamento legislativo. Tale rapporto comporta obblighi economici per l’iscritto, oneri finanziari per la Cassa e corrispondenti diritti previdenziali, elementi che richiedono una previsione normativa sufficientemente determinata.
La disciplina dei GOA non si estende ai GOT
La Corte ha escluso anche l’applicazione analogica dell’art. 8 della legge n. 276 del 1997, che aveva disciplinato il trattamento previdenziale dei giudici onorari aggregati.
La disposizione qualificava espressamente come reddito professionale l’indennità percepita dal GOA nominato tra gli avvocati e ne prevedeva l’assoggettamento alla contribuzione presso Cassa Forense. Stabiliva, inoltre, che il Ministero della giustizia rimborsasse i contributi versati dal professionista.
Secondo le Sezioni Unite, si trattava di una disciplina speciale, inserita in un rapporto trilaterale tra magistrato onorario, Cassa professionale e Ministero. La sua specificità impediva di estenderla per analogia a una diversa figura di magistrato onorario.
I GOA erano stati istituiti per una finalità contingente, ossia lo smaltimento dell’arretrato civile, e il loro incarico era originariamente delimitato nel tempo. Anche i requisiti di nomina differivano da quelli previsti per i GOT: per questi ultimi era sufficiente, nel regime originario, la laurea in giurisprudenza, mentre l’esercizio della professione forense costituiva soltanto un titolo preferenziale.
La diversità delle figure e la natura eccezionale della disciplina previdenziale dei GOA hanno quindi escluso la presenza di quella identità di ratio necessaria per ricorrere all’analogia.
La qualificazione fiscale non determina quella previdenziale
Le Sezioni Unite hanno distinto il regime tributario dell’indennità dal relativo trattamento previdenziale.
L’art. 50, comma 1, lettera f), del TUIR disciplina le indennità e i compensi corrisposti dallo Stato per l’esercizio di pubbliche funzioni. La qualificazione di tali somme ai fini fiscali, tuttavia, non costituisce di per sé una fonte dell’obbligo contributivo nei confronti della Cassa professionale.
La Corte ha osservato che dalla disciplina tributaria poteva ricavarsi, al più, l’imponibilità fiscale delle somme percepite dal GOT. Da tale dato non poteva però desumersi automaticamente l’imponibilità previdenziale.
Nel periodo controverso, quest’ultima restava regolata dall’art. 22 della legge n. 576 del 1980, che collegava l’iscrizione alla Cassa all’esercizio continuativo della libera professione.
La natura indennitaria dei compensi corrisposti per l’esercizio di una pubblica funzione non consentiva quindi di qualificarli automaticamente come redditi professionali ai fini della contribuzione forense.
Le riforme successive non operano retroattivamente
La Corte ha considerato anche l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale relativa alla tutela previdenziale della magistratura onoraria.
La legge n. 247 del 2012, il d.lgs. n. 116 del 2017 e i successivi interventi normativi hanno progressivamente riconosciuto una copertura previdenziale ai magistrati onorari, presso la Cassa professionale o presso la Gestione separata INPS.
Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale ha riconosciuto la necessità di garantire ai magistrati onorari, quando ricorrano i relativi presupposti, i diritti alle ferie, all’assistenza e alla previdenza derivanti dal diritto dell’Unione.
Le Sezioni Unite hanno però precisato che tali principi non consentivano di accogliere la pretesa contributiva oggetto del giudizio. La controversia non riguardava l’accertamento di un rapporto di lavoro secondo il diritto dell’Unione, né la quantificazione dei diritti previdenziali spettanti al magistrato onorario.
Il giudizio aveva per oggetto esclusivamente l’esistenza del debito contributivo verso Cassa Forense relativo a un periodo precedente alla riforma del 2012.
La Corte non ha quindi escluso in termini generali il diritto dei GOT alla tutela previdenziale, ma ha negato che tale tutela potesse essere realizzata mediante l’imposizione retroattiva di contributi alla Cassa professionale.
La Gestione separata resta fuori dal giudizio
Le Sezioni Unite non hanno deciso se, per il periodo anteriore alla riforma, il GOT dovesse essere assicurato presso la Gestione separata INPS.
L’INPS era estraneo al giudizio e il magistrato onorario non aveva proposto una domanda diretta a ottenere l’accertamento di un rapporto previdenziale con la Gestione separata.
La questione non poteva quindi essere esaminata nell’ambito di una controversia avente a oggetto soltanto la legittimità della pretesa contributiva avanzata da Cassa Forense.
La pronuncia resta pertanto circoscritta al rapporto tra il professionista e la Cassa di categoria, senza fornire una soluzione generale sul diverso eventuale rapporto previdenziale con l’INPS.
Esito della decisione e principio affermato
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso di Cassa Forense e hanno confermato l’insussistenza dell’obbligo contributivo relativo alle indennità percepite dal giudice onorario di tribunale nel periodo antecedente alla legge n. 247 del 2012.
Di seguito il principio affermato:
Nel regime anteriore alla legge n. 247 del 2012, l’avvocato iscritto all’Albo che svolgeva esclusivamente le funzioni di giudice onorario di tribunale non era tenuto, in assenza dell’esercizio continuativo della libera professione, al versamento a Cassa Forense dei contributi calcolati sulle indennità percepite per l’incarico. La disciplina previdenziale prevista dall’art. 8 della legge n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati, avente natura speciale, non è applicabile per analogia ai GOT. La qualificazione fiscale dell’indennità non è sufficiente a fondarne l’imponibilità previdenziale e le successive disposizioni che hanno introdotto la copertura assicurativa non possono operare retroattivamente.











