Diagnosi tardiva del tumore: quando non spetta il risarcimento

Il ritardo nella diagnosi di un tumore non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. Il paziente deve provare che una diagnosi tempestiva avrebbe inciso sul decorso della malattia, sulle possibilità terapeutiche o sulle scelte personali. L’ha chiarito il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 763/2026 (puoi leggerla cliccando qui). Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.

Punti di forza

  • Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
  • Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
  • Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
  • Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
  • Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
  • Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
  • Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.

Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.

Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.

Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 € 57.95 €

 

Due diagnosi tardive e la richiesta di risarcimento

Durante l’esecuzione di uno screening oncologico presso una struttura sanitaria toscana, una signora si sottoponeva ad un’indagine mammografica, che – secondo quanto refertato dai medici della struttura sanitaria – dava esito negativo per quanto riguarda la presenza di eventuali tumori. Pertanto, la paziente veniva invitata ad effettuare un controllo distanza di due anni. 

Tuttavia, circa un mese dopo, la paziente notava la presenza di un piccolo modulo all’interno del seno sinistro e pertanto si sottoponeva a nuovi esami presso la struttura sanitaria convenuta, dai quali emergeva la presenza di un carcinoma al seno. A causa del tumore, la paziente era costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico con radicale mastectomia e asportazione di tutti i linfonodi ascellari, nonché a successivo trattamento chemioterapico e ad un intervento di ricostruzione del seno.

Dopo più di tre anni, la paziente si accorgeva che, sul margine della cicatrice relativa all’intervento chirurgico di rimozione del seno effettuato in precedenza, era comparso un piccolo nodulo.

Pertanto si rivolgeva nuovamente alla struttura sanitaria convenuta per effettuare gli esami di accertamento, a seguito dei quali i medici riscontravano la presenza di una cisti adiposa.

Tuttavia, anche la seconda diagnosi dei medici della struttura sanitaria convenuta si rivelava errata, poichè, a seguito della biopsia effettuata presso altra struttura sanitaria, emergeva che il nodulo comparso era in realtà una recidiva del carcinoma al seno.

Pertanto, la paziente era costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico nonché a nuove cure chemioterapiche e psichiatriche.

Inoltre, a partire dalla comparsa del primo tumore, la paziente era costretta a sottoporsi ad un percorso di cure psichiatriche nonché a rinunciare alla propria attività lavorativa nella ditta di  famiglia e alle attività sportive che svolgeva.

In considerazione di ciò, la paziente e i suoi familiari si rivolgevano al tribunale di Pisa chiedendo il risarcimento dei danni dai medesimi subiti a causa della duplice tardiva diagnosi del tumore al seno cui era stata afflitta la paziente; danni che individuavano nella perdita di chances e in un danno biologico di natura psicologica a carico della paziente, nonché nella violazione del suo diritto di autodeterminazione, e di un danno da lesione del rapporto parentale a carico dei familiari della paziente.  

Si costituiva in giudizio la struttura sanitaria toscana, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria degli attori, in quanto sosteneva che l’eventuale errore diagnostico da parte dei propri medici non aveva comportato alcun danno a carico della paziente.

Il paziente deve provare il nesso tra errore e danno

Il Tribunale pisano ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria conseguente ad una condotta negligente dei propri operatori rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale.

Dalla natura contrattuale della responsabilità discende che il paziente danneggiato ha l’onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai medici della struttura sanitaria (sia essa anche una condotta omissiva) e le conseguenze negative subite dal paziente medesimo in termini di aggravamento della patologia (o di insorgenza di nuove patologie).

La prova della sussistenza del nesso di causalità deve essere fornita applicando il criterio del “più probabile che non”: dovrà cioè sussistere una relazione tra condotta ed evento non in termini di certezza assoluta, ma in termini di probabilità. In altri termini, il paziente dovrà dimostrare che vi sono più probabilità che l’evento dannoso sia stato causato dalla condotta del sanitario, piuttosto che l’evento non sia stato causato dalla predetta condotta.

Una volta che il paziente avrà assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante, graverà poi sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare che la prestazione cui la medesima era tenuta era diventata impossibile per causa non imputabile alla struttura medesima.

Tale prova potrà essere fornita dalla struttura sanitaria, dimostrando che l’inesatto adempimento della prestazione è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza da parte della struttura medesima.

Nessun risarcimento se la diagnosi precoce non cambia il decorso

Nel caso di specie, il giudice ha fatto proprie le risultanze emerse a seguito della CTU svolta nel corso del giudizio, secondo cui, anche qualora i medici della convenuta avessero effettuato una diagnosi del tumore e della sua recidiva fin dal primo momento utile in cui avrebbero potuto farlo, tale precoce accertamento non avrebbe comunque modificato lo stadio e le caratteristiche morfologiche del tumore e conseguentemente non sarebbe cambiata l’evoluzione della patologia.

In altri termini, i consulenti tecnici d’ufficio hanno accertato che anche se i medici avessero subito accertato che il nodulo nel seno della signora era un tumore, la paziente non avrebbe comunque potuto ricorrere ad alcun trattamento medico ulteriore o diverso in grado di contrastare efficacemente la malattia.

In considerazione di ciò, il tribunale di Pisa ha ritenuto che la condotta pur inadempimento del medico della convenuta, che ha diagnosticato con ritardo sia il tumore della paziente sia la sua recidiva, non ha comunque avuto alcuna incidenza causale sulla progressione e sulla durata della malattia

Ciò significa che gli attori non hanno fornito la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente del medico e le conseguenze dannose lamentate: anzi dall’istruttoria è emersa l’assenza del predetto nesso di causalità.

In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che non può essere sussistente alcun danno da perdita di chances, né un danno biologico di natura psichica dell’attrice imputabili alla struttura sanitaria convenuta. Infatti, le patologie psichiche pur riscontrate a carico della paziente non sono conseguenti alla condotta omissiva del medico (cioè al ritardo della diagnosi), quanto piuttosto alle caratteristiche e al decorso clinico del tumore.

Inoltre, il giudice ha altresì escluso la sussistenza anche di un danno per violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto dall’istruttoria svolta in giudizio non si può ricavare che, se la paziente fosse stata informata del tumore fin dal primo momento utile in cui il medico avrebbe dovuto diagnosticarlo, la medesima avrebbe compiuto delle scelte terapeutiche, familiari o patrimoniali diverse rispetto a quelle compiute.

Infine, il giudice ha altresì rigettato la domanda di risarcimento danni per lesione del rapporto parentale invocata dai congiunti della paziente, in quanto non è stato da questi provato che tale eventuale lesione fosse riconducibile al ritardo nella diagnosi del tumore. 

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

3 + 4 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.