Lesione da elettrobisturi: quando la struttura non può rivalersi

Un errore nell’uso dell’elettrobisturi durante un intervento di isterectomia provoca una duplice lesione dell’uretere. Il medico viene ritenuto responsabile dell’evento, ma la struttura sanitaria non ottiene la rivalsa nei suoi confronti. Con la sentenza n. 819/2026, il Tribunale di Parma affronta il confine tra errore professionale, colpa grave e rischio organizzativo assunto dalla struttura, soffermandosi anche sui criteri per il risarcimento e la personalizzazione del danno biologico. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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Lesione dell’uretere durante l’isterectomia: cosa è successo

Una signora si sottoponeva ad un intervento di isterectomia, con rimozione di entrambe le tube, presso una struttura sanitaria emiliana. Dopo qualche giorno dall’esecuzione dell’intervento chirurgico, però, la paziente accusava delle problematiche nell’urinare. A seguito dei controlli effettuati, emergeva dunque che si erano verificate due lesioni dell’uretere della paziente.

Quest’ultima introduceva quindi un procedimento per ATP nei confronti della struttura sanitaria dove era stata operata nonché nei confronti del medico che aveva eseguito l’operazione.

All’esito del procedimento per ATP, emergeva che vi era stato un errore nell’esecuzione dell’intervento.

In particolare, i periti nominati dal tribunale ritenevano che la duplice lesione all’uretere si era verificata proprio durante l’esecuzione dell’intervento di isterectomia, a causa dell’uso dell’elettrobisturi da parte del medico. Quest’ultimo, infatti, non aveva messo in atto tutte le manovre e le accortezze necessarie per prevenire una lesione termica da elettrodo (evento noto e prevedibile in questo tipo di operazioni chirurgiche), in quanto non aveva individuato e descritto correttamente l’uretere, i suoi rapporti anatomici e il suo decorso anche in considerazione del punto in cui avrebbe dovuto essere applicato l’elettrobisturi e quindi la zona oggetto di intervento.

All’esito del predetto procedimento, la paziente adiva il tribunale di Parma introducendo un giudizio di merito, nel quale chiedeva la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa del suddetto intervento di isterectomia addominale.

La struttura si costituiva in giudizio, contestando ogni addebito di responsabilità nei propri confronti e la quantificazione dei danni subiti, nonché chiamando in causa il medico che aveva eseguito l’operazione chirurgica al fine di essere da questi manlevato dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio anche il medico, il quale contestava ogni responsabilità nella causazione dell’evento dannoso e contestava altresì la sussistenza degli elementi che fondano la domanda di rivalsa della struttura sanitaria nei suoi confronti.

Danno biologico e personalizzazione: quando aumenta il risarcimento

Nei giudizi di responsabilità medica grava sul paziente l’onere di dimostrare che la condotta del medico sia causalmente idonea a determinare l’evento dannoso lamentato dal paziente. Assolto detto onere probatorio da parte del paziente attore, grava sulla struttura sanitaria e sul medico l’onere di rimostrare la sussistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

Per quanto concerne i danni collegabili alla lesione iatrogena, il giudice ha esaminato i presupposti per la personalizzazione del danno biologico.

Secondo il tribunale di Parma, le nuove tabelle risarcitorie previste dalla legge contemplano una percentuale di sofferenza che è ritenuta correlata e parte integrante del danno biologico funzionale. Oltre a tale componente di danno legata alla sofferenza emozionale, le tabelle riconoscono anche una ulteriore personalizzazione del danno.

Detta personalizzazione però può essere riconosciuta soltanto se sussistono dei requisiti oggettivi ulteriori e diversi da una semplice complicazione esistenziale conseguente al sinistro.

In particolare, si può procedere alla personalizzazione del danno biologico ogni volta che le circostanze del caso concreto o comunque le condizioni individuali del danneggiato sono tali che la liquidazione ordinaria prevista dalle tabelle risulta inadeguata.

Le circostanze del caso concreto utili alla personalizzazione del danno biologico rilevano quando si verifica un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso rispetto alla condizione di disagio che normalmente è già presa in considerazione nel danno biologico.

Invece, le condizioni individuali del danneggiato rilevano nel caso in cui le sue caratteristiche personali sono tali da rendere le conseguenze del danno come uniche e irripetibili rispetto agli altri danneggiati: in altri termini, qualora le condizioni personali del danneggiato comportano delle conseguenze dannose che egli ha subito a causa del sinistro, ma che altri danneggiato normalmente non subirebbero

Rivalsa della struttura sul medico: quando serve la colpa grave

Per quanto riguarda, invece, la possibilità della struttura sanitaria di rivalersi nei confronti del medico autore dell’errore, il tribunale ha affermato che l’azione di rivalsa prevista dalla legge è subordinata al dolo o alla colpa grave del medico, in quanto cerca di bilanciare l’assunzione del rischio organizzativo da parte della struttura sanitaria dove viene eseguito l’intervento chirurgico con la responsabilità del professionista che esegue detto intervento: si cerca, così, di limitare le ipotesi di responsabilità del professionista ai soli casi di maggiore gravità.

Il sanitario risponde del danno nei casi in cui abbia contribuito a determinare detto danno mediante una propria condotta che abbia violato in maniera grave le regole di prudenza, perizia e diligenza. In tali casi, infatti, l’errore del medico modifica il rischio connesso alla natura della prestazione sanitaria resa al paziente e pertanto il danno correlato a detto errore non può più essere ritenuto come rientrante in quel rapporto costi/benefici che vengono pianificati dalla struttura sanitaria al momento dell’assunzione dell’obbligo di eseguire la prestazione. 

Risarcimento alla paziente, ma niente rivalsa: la decisione

Preliminarmente, il tribunale di Parma ha fatto proprie le risultanze dell’elaborato dei periti nominati d’ufficio, i quali avevano accertato la lesione dell’uretere della paziente e che la stessa era stata causata dalla violazione delle regole cautelari da parte del medico che aveva eseguito l’intervento di isterectomia: il trauma termico all’uretere della paziente era stato determinato dal non corretto uso della pinza di elettrocoagulazione, per non avere il chirurgo individuato gli ureteri della paziente e il loro decorso, né la loro lontananza dalla zona di intervento.

Secondo il giudice, era onere della struttura sanitaria convenuta e del medico chiamato in causa dimostrare di avere adottato tutte le manovre necessarie in sede di operazione per prevenire il rischio di lesione termica.

Tuttavia, le suddette parti non hanno assolto all’onere probatorio sulle medesime gravanti.

Pertanto, il giudice ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la lesione dell’uretere della paziente e l’errore del medico nell’esecuzione dell’intervento chirurgico.

Per quanto riguarda l’individuazione e la quantificazione dei danni subiti, il tribunale ha riconosciuto un danno biologico da lesione micropermanente a favore della paziente nonché la correlata componente del danno morale pari ad 1/3 del predetto danno fisico.

Secondo il tribunale, infatti, alla paziente deve essere riconosciuto il risarcimento del danno morale per la delusione conseguita al fallimento dell’intervento di isterectomia che non presentava particolari criticità.

Il giudice, invece, non ha riconosciuto alla paziente l’ulteriore personalizzazione del danno, che pure quest’ultima aveva richiesto.

Infatti, secondo il giudice, la paziente non ha allegato delle situazioni particolari o delle proprie condizioni individuali tali da rendere la quantificazione risarcitoria ordinariamente prevista dalla tabella per il risarcimento del danno biologico non sufficiente rispetto alle caratteristiche che la paziente stessa aveva prima del sinistro o rispetto alla situazione di quest’ultima consolidatasi dopo il sinistro medesimo.

Infine, il giudice ha rigettato la domanda di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico che aveva eseguito l’intervento chirurgico.

In particolare, il tribunale ha ritenuto che i profili di responsabilità individuati a carico del medico nell’uso dell’elettrobisturi rientrano fra i rischi, seppure evitabili, però propri rispetto all’intervento eseguito. Pertanto, l’erroneo uso dell’elettrodo da parte del medico non ha modificato le condizioni di gestione del rischio che sono normalmente riconducibili al tipo di attività svolta dal sanitario.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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