Istanza di assegnazione immobiliare: quando si usa e come funziona

Nella procedura esecutiva immobiliare, la vendita all’asta non rappresenta l’unica strada attraverso cui il creditore può ottenere soddisfazione sul bene pignorato. Il codice di procedura civile contempla anche l’assegnazione dell’immobile, istituto che consente, al ricorrere di determinate condizioni, di attribuire il bene al creditore invece di proseguire con la vendita.

L’istanza di assegnazione assume particolare interesse quando gli esperimenti di vendita non producono il risultato sperato oppure quando, alla luce del valore dell’immobile e dell’assetto dei crediti, l’attribuzione del bene può rappresentare una soluzione più efficiente.

Non si tratta, tuttavia, di una semplice richiesta di “prendere il posto” dell’aggiudicatario. L’assegnazione segue regole precise e si inserisce pienamente nella fase liquidativa dell’espropriazione.

Che cos’è l’istanza di assegnazione immobiliare?

L’istanza di assegnazione è la domanda con cui il creditore chiede che il bene sottoposto a esecuzione venga attribuito a lui, anziché essere venduto a un terzo.

Il potere di chiedere l’assegnazione trova il proprio fondamento generale nell’art. 505 c.p.c., mentre per l’espropriazione immobiliare assumono particolare rilievo gli artt. 588 e seguenti del codice di procedura civile.

Vendita e assegnazione perseguono quindi lo stesso obiettivo – la soddisfazione dei creditori – attraverso meccanismi differenti.

Nella vendita il valore del bene viene ricercato attraverso il mercato e il confronto tra le offerte. Nell’assegnazione, invece, il creditore propone di acquisire direttamente l’immobile alle condizioni consentite dalla legge.

Quando può essere presentata?

Uno dei primi aspetti da controllare è il termine.

L’art. 588 c.p.c. consente al creditore di presentare l’istanza entro dieci giorni prima dell’udienza fissata per la vendita, per il caso in cui questa non abbia luogo.

Si tratta di un termine che richiede particolare attenzione da parte del professionista: la scelta di chiedere l’assegnazione deve infatti essere programmata prima dell’esito dell’esperimento di vendita e non può essere improvvisata una volta constatata l’assenza di offerenti.

Quali condizioni deve rispettare l’offerta?

La richiesta di assegnazione deve essere accompagnata da un’offerta economicamente conforme ai parametri previsti dal codice.

Il creditore non può quindi indicare liberamente qualsiasi importo, né limitarsi a chiedere l’attribuzione dell’immobile in compensazione del proprio credito.

La disciplina mira a salvaguardare non soltanto la posizione dell’istante, ma anche le spese della procedura e i diritti degli eventuali altri creditori, soprattutto quando assistiti da cause di prelazione.

Proprio la determinazione dell’importo da offrire costituisce uno dei passaggi nei quali la valutazione del professionista diventa decisiva.

Cosa accade se la vendita va deserta?

Quando l’esperimento di vendita non si conclude positivamente e risulta presentata una domanda di assegnazione, il giudice dell’esecuzione deve esaminarla alla luce dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di accoglimento, può essere necessario il versamento di un conguaglio. Completati gli adempimenti richiesti, la procedura conduce al decreto di trasferimento dell’immobile.

L’assegnazione, dunque, non produce automaticamente il trasferimento del bene al momento del deposito dell’istanza. La domanda apre una specifica sequenza processuale sottoposta al controllo del giudice.

L’assegnazione prevale sempre sulla vendita?

No.

Il rapporto tra offerta di acquisto e domanda di assegnazione dipende dalle condizioni concrete dell’esperimento di vendita e dal valore delle offerte presentate.

Il codice disciplina espressamente anche le ipotesi in cui siano presenti contemporaneamente offerte di acquisto e istanze di assegnazione, attribuendo rilievo al prezzo raggiunto nella procedura competitiva.

Per questa ragione non è corretto considerare l’assegnazione come un meccanismo automatico destinato a operare ogni volta che un creditore ne faccia richiesta.

L’immobile può essere assegnato a un terzo?

La disciplina consente anche l’assegnazione a favore di un terzo.

In questo caso il creditore resta il soggetto che assume l’iniziativa processuale, ma può indicare successivamente il soggetto al quale dovrà essere trasferito l’immobile, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dall’art. 590-bis c.p.c.

È una possibilità particolarmente interessante sul piano operativo, ma proprio per questo richiede un’attenta gestione degli adempimenti procedurali.

Quando può essere conveniente chiedere l’assegnazione?

La convenienza non può essere valutata in astratto.

Occorre considerare, tra gli altri elementi:

  • il valore attuale dell’immobile;
  • l’andamento degli esperimenti di vendita;
  • il credito vantato dall’istante;
  • la presenza di creditori privilegiati o intervenuti;
  • le somme che potrebbero dover essere effettivamente versate;
  • i tempi e i costi della prosecuzione dell’esecuzione.

L’assegnazione può assumere particolare interesse nelle procedure in cui il mercato mostra una limitata capacità di assorbire il bene e ulteriori tentativi di vendita rischiano di comportare nuovi ribassi e un prolungamento dell’esecuzione.

Ciò non significa, però, che rappresenti sempre la scelta più vantaggiosa. La decisione richiede una lettura complessiva del fascicolo e dell’assetto economico della procedura.

Perché l’istanza di assegnazione richiede particolare attenzione

La difficoltà dell’istituto deriva soprattutto dal fatto che non può essere analizzato isolando soltanto gli articoli che disciplinano direttamente la domanda.

L’assegnazione interagisce con vendita, intervento dei creditori, prelazioni, stima dell’immobile, distribuzione delle somme, delega delle operazioni e decreto di trasferimento.

Per l’avvocato che assiste il creditore, la questione non è quindi soltanto sapere che l’istanza può essere presentata, ma comprendere quando convenga utilizzarla e quali conseguenze possa determinare nel caso concreto.

Un approfondimento operativo sull’assegnazione immobiliare

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L’istanza di assegnazione nella procedura esecutiva immobiliare

L’istanza di assegnazione nella procedura esecutiva immobiliare

Nel sistema dell’espropriazione forzata, l’istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., non è soltanto un’offerta di acquisto del bene, ma l’atto in cui la pretesa del creditore si misura con la
struttura del concorso e con l’ordine delle prelazioni: un atto, cioè, ad alta densità distributiva, che proietta la par condicio nella fase liquidativa.
Il presente volume offre un’utile guida all’istituto in forma di pratici quesiti: dal termine per proporre l’istanza alla soglia dell’art. 506 c.p.c., dal contenuto del provvedimento di assegnazione ai suoi effetti sul riparto, fino ai problemi che la prassi recente ha reso più insidiosi, la prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco, i rapporti con l’aggiudicazione, i rimedi avverso il
decreto di trasferimento.
Ogni questione è affrontata attraverso la giurisprudenza più aggiornata e con l’ausilio di strumenti quali schemi, formule e modelli, pensati per chi l’esecuzione la pratica, disponibili anche online.

Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali online.

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Un approfondimento utile soprattutto quando l’assegnazione non rappresenta soltanto un’ipotesi teorica, ma una concreta opzione processuale da valutare nell’interesse del creditore.

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