
In conformità alla Legge di bilancio 2026, con Prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle Entrate introduce i criteri di determinazione e liquidazione dell’imposta, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Omessa dichiarazione Iva e dati utilizzabili ai fini della liquidazione
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis.1 D.p.r. n. 633/1972, avvalendosi delle procedure automatizzate di cui all’art. 57, comma 2 D.p.r. n. 633/1972, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
A riguardo, si considera omessa la dichiarazione presentata interamente priva dei dati relativi alle operazioni effettuate, necessari per la determinazione del volume d’affari e la liquidazione dell’imposta dovuta.
La liquidazione viene effettuata sulla base dei dati risultanti, rispettivamente:
- dalle fatture elettroniche emesse/ricevute dal contribuente;
- dai corrispettivi telematici;
- dalle comunicazioni dei dati delle LIPE (Liquidazione periodica Iva);
- dai versamenti Iva effettuati dal contribuente nel periodo di imposta oggetto di controllo.
Determinazione delle somme dovute
Una volta raccolti tutti i dati necessari, l’Agenzia delle Entrate procede alla determinazione dell’imposta a debito, relativamente all’anno di imposta oggetto di verificazione.
All’atto della determinazione non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione afferente al periodo d’imposta antecedente a quello oggetto di controllo.
Sull’imposta dovuta, successivamente, viene applicata la sanzione ex art. 5, comma 1 D.lgs. n. 471/1997 – per omessa presentazione della dichiarazione e gli interessi – e gli interessi ex art. 20 D.p.r. n. 602/1973 – per ritardata iscrizione a ruolo.
Comunicazione delle risultanze e assistenza
Quando dalle verificazioni eseguite emerge un’imposta dovuta, le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente tramite posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.
Solo in caso di mancato recapito, si procede alla spedizione mediante raccomandata.
Il ricevimento della comunicazione preclude l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1-bis D.lgs. n. 471/1997.
La comunicazione, infine, è resa disponibile in formato elettronico nel Cassetto fiscale del contribuente.
Riscossione
Le somme che a seguito della liquidazione risultano dovute, oltre alle sanzioni e agli interessi vengono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14 D.p.r. n. 602/1973.
L’iscrizione non è eseguita se, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente provvede a pagare l’importo dovuto e in tal caso, l’ammontare della sanzione è ridotto a 1/3 e gli interessi sono dovuti nella misura prevista dall’art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanza 21.05.2009, fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
In caso di rideterminazione dell’importo dovuto, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, i sessanta giorni decorrono dal ricevimento della comunicazione definitiva.
Pagamento delle somme dovute
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato con le modalità prevista dagli artt. 17 e ss. D.lgs. n. 241/1997, ad esclusione della compensazione ivi prevista.
L’Agenzia delle Entrate provvede ad istituire i codici tributo per procedere al versamento delle somme dovute, della sanzione e egli interessi.
In caso di iscrizione a ruolo, per il pagamento delle somme dovute non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31 del D.l. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.











