
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nella redazione di un provvedimento amministrativo non determina, da solo, l’illegittimità dell’atto. Ciò che conta è che la motivazione finale esprima un percorso logico e giuridico autonomo, riferibile all’organo competente, che deve esaminarla, farla propria e assumersene la responsabilità.
È uno dei principi più interessanti affermati dal TAR Puglia, Sezione III, con la sentenza n. 956/2026 (puoi leggerla cliccando qui).
Il giudice amministrativo affronta anche il problema delle cosiddette “allucinazioni” dell’AI: se il sistema genera un riferimento errato e l’amministrazione lo recepisce nel provvedimento, l’errore diventa imputabile all’organo che ha adottato l’atto. Ma neppure una citazione giurisprudenziale inesistente comporta automaticamente l’annullamento: occorre verificare se compromette effettivamente la motivazione.
Consiglio: il volume “Intelligenza artificiale generativa per professionisti” di Giovanna Panucci, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, è pensato per passare dall’uso “a tentativi” a un uso professionale, replicabile e sicuro dell’AI.
Intelligenza artificiale generativa per professionisti
Questo non è (solo) un libro sull’AI generativa: è un manuale di metodo per passare dall’uso “a tentativi” a un uso professionale, replicabile e sicuro. Una guida operativa per imparare a dialogare con i modelli, costruire workflow efficaci e verificare gli output, anche in contesti regolati
Vantaggi chiave
- Impari il Legal Prompting: come impostare richieste efficaci, capire come “nasce” una risposta e usare l’AI con maggiore controllo
- Riduci rischi ed errori: focus su allucinazioni, bias, finestra di contesto e tecniche pratiche di mitigazione (con regole operative)
- Costruisci un workflow, non un trucco: dall’uso “solo ChatGPT” a un metodo strutturato per redazione, ricerca, analisi e comunicazione
- Tecniche di scrittura con l’AI: prompt di redazione, dialogo iterativo, revisione assistita e casi pratici per arrivare a testi finali migliori
- Ricerca e verifica delle fonti: livelli di ricerca, strumenti e approcci per trovare, controllare e consolidare informazioni in modo professionale
- Privacy e compliance: indicazioni concrete su piattaforme, minimizzazione, policy interne e adempimenti GDPR
- Appendici operative: questionari, modelli e documenti pronti all’uso (informative e policy) + vademecum finale dei termini essenziali
- Contenuti aggiuntivi online: modelli, guide pratiche e aggiornamenti inclusi nei 24 mesi successivi alla pubblicazione
Caratteristiche
- Autrice: Giovanna Panucci
- Pagine: 310
- ISBN: 978-88-916-7807-2
- Accesso a contenuti digitali inclusi (piattaforma Maggioli Cloud, con codice nel volume)
Se vuoi ottenere risultati concreti con l’AI generativa senza improvvisare e con un metodo che resta valido anche quando cambiano modelli e strumenti, questo è il volume da tenere sulla scrivania. Acquistalo ora per avere subito la guida e l’accesso ai contenuti online in aggiornamento per 24 mesi.
Leggi descrizione
Giovanna Panucci, 2026, Maggioli Editore
31.00 €
29.45 €
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Il caso: titoli edilizi annullati e sospetto uso dell’AI
La controversia riguardava alcuni titoli edilizi relativi a un’antica masseria nel Comune di Polignano a Mare.
Il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela di SCIA, DIA e successivi titoli edilizi, contestando una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Tra gli elementi inizialmente emersi vi era anche una fotografia contenente un piccolo manufatto inesistente, risultato di un fotomontaggio.
Il proprietario aveva impugnato il provvedimento deducendo, tra le altre censure, un difetto di motivazione collegato al presunto utilizzo distorto di sistemi di intelligenza artificiale.
A dimostrarlo, secondo il ricorrente, sarebbe stata la presenza nel provvedimento di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti.
Il TAR respinge la censura.
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L’uso dell’intelligenza artificiale non rende illegittimo l’atto
Il TAR formula innanzitutto una regola generale: l’eventuale impiego di strumenti di AI generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento non incide di per sé sulla sua validità.
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Il parametro da verificare è un altro.
La motivazione definitiva deve contenere un ragionamento autonomo e deve poter essere ricondotta all’organo titolare del potere, che la assume e la sottoscrive.
Non rileva quindi, in quanto tale, che l’amministrazione abbia utilizzato uno strumento digitale nella fase preparatoria.
Rileva invece che la decisione non venga trasferita all’algoritmo.
AI come assistente, non come decisore
L’eventuale “assistente algoritmico” deve svolgere un ruolo servente e non sostitutivo.
Le bozze eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, corrette e convalidate dal soggetto che esercita il potere amministrativo. È quest’ultimo ad assumere la paternità dell’atto e la relativa responsabilità.
Il TAR collega questa impostazione al principio di “riserva di umanità” e alla necessità di mantenere l’essere umano all’interno del processo decisionale, secondo il modello dell’human in the loop.
L’amministrazione può quindi servirsi dell’AI per elaborare testi, strutturare argomentazioni o predisporre una bozza. Non può invece limitarsi a recepirne automaticamente il risultato rinunciando alla propria valutazione.
Cosa accade se l’AI genera informazioni sbagliate
La sentenza affronta anche uno dei problemi più concreti dell’AI generativa: la produzione di contenuti apparentemente attendibili ma in realtà errati o inesistenti.
Secondo il TAR, se l’output recepito dall’amministrazione contiene un errore o un’“allucinazione informatica”, la responsabilità ricade interamente sull’organo che ha inserito quel contenuto nel provvedimento.
Il giudice non deve quindi indagare prioritariamente se il singolo passaggio sia stato scritto da una persona o generato da un software. Deve verificare la tenuta logico-giuridica della motivazione complessiva.
L’utilizzo dell’AI, in altri termini, non crea una zona di irresponsabilità.
Una volta che l’amministrazione fa proprio l’output, risponde del suo contenuto come di qualsiasi altra parte del provvedimento.
Una sentenza inesistente non annulla automaticamente il provvedimento
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva evidenziato la presenza di precedenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti.
Il TAR osserva che, anche ipotizzando che tali errori derivassero effettivamente da un sistema di intelligenza artificiale, questo elemento non sarebbe sufficiente da solo a determinare il difetto assoluto di motivazione.
La decisione comunale si fondava infatti, nel suo nucleo essenziale, su autonomi accertamenti relativi allo stato dei luoghi e alla consistenza dell’immobile.
La motivazione restava quindi comprensibile e verificabile anche prescindendo dai richiami giurisprudenziali errati.
Il criterio indicato dal TAR è dunque sostanziale: occorre verificare quanto l’errore incida sulla decisione.
Se il riferimento inventato rappresenta solo un elemento accessorio rispetto a un apparato motivazionale autonomamente sufficiente, l’atto non viene automaticamente travolto.
Diversa sarebbe, in linea di principio, l’ipotesi in cui l’errore prodotto e recepito dall’AI compromettesse il percorso logico-giuridico sul quale poggia la decisione.
Il principio dell’human in the loop nella PA
La sentenza individua così una linea di confine nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte della PA.
L’AI può intervenire nella fase preparatoria e redazionale, ma il funzionario deve conservare il controllo effettivo sul procedimento decisionale.
Sul piano operativo, questo significa che chi adotta il provvedimento deve:
- verificare i contenuti prodotti dal sistema;
- correggere eventuali errori;
- controllare fonti e riferimenti;
- valutare autonomamente i fatti;
- fare propria la motivazione;
- assumersi la responsabilità della decisione finale.
Il controllo umano non rappresenta quindi un adempimento formale, ma la condizione che consente di mantenere la decisione amministrativa effettivamente riferibile all’autorità competente.
L’annullamento dei titoli edilizi resta valido
Il TAR respinge anche le censure relative al merito dell’annullamento.
Secondo il Collegio, l’istruttoria aveva fatto emergere un quadro di falsa rappresentazione dello stato dei luoghi non limitato al singolo fotomontaggio, ma esteso ad altezze, superfici e volumetrie.
Il Comune aveva ricostruito una volumetria fittizia complessiva di circa 160 metri cubi attraverso il confronto tra planimetrie, documentazione notarile, fotografie storiche e altri elementi istruttori.
Per il TAR non si trattava quindi di semplici divergenze interpretative sui criteri di calcolo, ma della rappresentazione non veritiera di dati materiali.
Da qui l’applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che, in presenza di false rappresentazioni dei fatti, consente l’esercizio dell’autotutela oltre gli ordinari limiti temporali previsti dal comma 1.
Il principio pratico: l’AI non deresponsabilizza la PA
L’amministrazione può utilizzare l’intelligenza artificiale generativa come strumento di supporto alla redazione dei propri provvedimenti, ma la decisione deve restare umana e la responsabilità non può essere trasferita all’algoritmo.
L’eventuale errore prodotto dal sistema diventa errore dell’amministrazione nel momento in cui viene recepito nell’atto.
Allo stesso tempo, la presenza di un contenuto generato erroneamente dall’AI non costituisce una causa automatica di invalidità: il giudice deve verificare se l’errore incida realmente sulla motivazione e sulla legittimità sostanziale del provvedimento.
Nel caso concreto, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse e ha respinto i motivi aggiunti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.












