Notifica e irreperibilità: quando non serve la querela di falso

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25441/2026, ha chiarito che la querela di falso non è sempre necessaria per contestare una relata di notifica. Lo è solo quando si mettono in discussione fatti che il pubblico ufficiale dichiara di avere direttamente compiuto o percepito. Se invece la contestazione riguarda l’irreperibilità del destinatario, l’individuazione della sua abitazione o la diligenza delle ricerche svolte, è sufficiente ricorrere agli ordinari mezzi di prova.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Il caso: contestata l’irreperibilità del destinatario

La controversia riguardava due notifiche eseguite ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

Nelle relate, il messo comunale aveva attestato che il destinatario non aveva abitazione, ufficio o azienda nel Comune e aveva quindi depositato gli atti presso la casa comunale. Analoghe indicazioni erano contenute negli avvisi di deposito, nei quali si faceva riferimento alla mancanza, nel territorio comunale, di qualsiasi sede o recapito del destinatario.

Il contribuente aveva proposto querela di falso sostenendo, in sostanza, che tali attestazioni non corrispondessero al vero. A sostegno della propria tesi aveva richiamato il certificato storico di residenza e altre notifiche effettuate allo stesso indirizzo, anche dallo stesso messo, in periodi precedenti e successivi.

Il Tribunale aveva respinto la querela e la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione.

Quando la relata di notifica fa piena prova

La Cassazione parte dall’art. 2700 c.c. e richiama il consolidato principio secondo cui l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso:

  • della provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
  • delle dichiarazioni rese dalle parti;
  • dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza;
  • delle attività che dichiara di avere personalmente compiuto.

La querela di falso serve quindi a eliminare l’efficacia probatoria privilegiata riconosciuta dalla legge a queste specifiche attestazioni. Per essere ammissibile deve colpire una circostanza coperta da fede privilegiata.

Non basta, dunque, che una determinata affermazione compaia formalmente nella relata.

Occorre verificare se il pubblico ufficiale stia attestando un fatto direttamente percepito o compiuto oppure stia formulando una valutazione sulla base di informazioni raccolte.

Irreperibilità e abitazione del destinatario non sono sempre coperte da fede privilegiata

La Cassazione ribadisce che l’attestazione relativa al luogo in cui il destinatario avrebbe la propria abitazione, quando deriva da un’attività meramente informativa, non gode della fede pubblica privilegiata.

La sua eventuale non corrispondenza al vero può quindi essere dimostrata con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso.

Lo stesso criterio vale per le valutazioni attraverso le quali il notificatore giunge a ritenere irreperibile il destinatario.

Nel caso esaminato, secondo la Corte, il ricorrente non contestava realmente la falsità di un fatto materiale attestato dal messo, ma la conclusione cui quest’ultimo era arrivato circa l’irreperibilità del destinatario e la diligenza delle ricerche svolte.

Queste contestazioni non riguardano fatti assistiti da fede privilegiata e, pertanto, esulano dall’ambito della querela di falso.

Querela di falso: la verifica da fare prima di agire

Prima di proporre querela di falso contro una relata di notifica occorre quindi individuare con precisione quale circostanza si intende contestare.

Se si sostiene, ad esempio, che il pubblico ufficiale non abbia compiuto un’operazione che nella relata dichiara di avere personalmente effettuato, la contestazione investe un fatto assistito da fede privilegiata e richiede, in linea di principio, la querela di falso.

Se invece si contesta la correttezza della valutazione sull’irreperibilità, sull’individuazione dell’abitazione o sulla sufficienza delle ricerche effettuate, non si è davanti a un fatto coperto dalla particolare efficacia probatoria dell’art. 2700 c.c.

In questa seconda ipotesi la contestazione deve essere sviluppata attraverso gli ordinari mezzi di prova.

Il principio operativo

Il principio operativo ricavabile dalla decisione può essere così sintetizzato:

“La querela di falso contro la relata di notifica è necessaria solo per contestare i fatti che il pubblico ufficiale attesta come direttamente compiuti o percepiti. Non serve, invece, per mettere in discussione valutazioni, conclusioni o informazioni acquisite dal notificatore”.

La distinzione incide direttamente sulla scelta dello strumento processuale e consente di evitare l’utilizzo della querela di falso in casi nei quali la contestazione può essere sviluppata direttamente nel giudizio attraverso prove documentali o altri mezzi istruttori.

Nel caso deciso, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.

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