
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 9870/2026, ha annullato l’avviso con cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) aveva istituito un elenco di avvocati specializzati in materia previdenziale e contributiva, limitatamente alla parte sui compensi professionali. Secondo il Tribunale, anche gli incarichi legali esclusi dall’applicazione ordinaria del Codice dei contratti pubblici devono rispettare la disciplina sull’equo compenso quando sono affidati da soggetti che perseguono interessi pubblici.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
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Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
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• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
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• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il caso
La controversia riguardava l’avviso pubblico emanato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) per la formazione di un elenco di avvocati cui affidare incarichi di patrocinio e assistenza legale in materia previdenziale e contributiva.
Il ricorso è stato proposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha impugnato sia l’avviso sia il regolamento adottato dalla Cassa nella parte relativa alla determinazione dei compensi professionali. Secondo il ricorrente, gli importi previsti per gli incarichi risultavano incompatibili con la disciplina dell’equo compenso introdotta dalla legge n. 49/2023, in quanto fissati in misura inferiore rispetto ai parametri forensi.
La CNPADC si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di legittimazione attiva dell’Ordine forense. Nel merito, ha sostenuto che la disciplina dell’equo compenso non fosse applicabile alla Cassa, trattandosi di ente privatizzato, e che la determinazione dei compensi rientrasse nella propria autonomia organizzativa e negoziale.
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La giurisdizione del giudice amministrativo
Il Tar ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione.
La sentenza ricorda che le Casse previdenziali privatizzate ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, pur avendo natura formalmente privata, continuano a perseguire finalità pubblicistiche connesse alla gestione della previdenza obbligatoria. Per tale ragione, in determinati ambiti possono essere qualificate come organismi di diritto pubblico.
Nel caso di specie, l’avviso impugnato era finalizzato alla selezione di professionisti cui affidare incarichi legali e si inseriva nell’ambito dell’attività contrattuale della Cassa. Il Collegio ha ritenuto che tale attività fosse soggetta ai principi pubblicistici richiamati dal Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, le relative controversie rientrassero nella giurisdizione amministrativa.
Gli incarichi legali esclusi dal Codice e il rispetto dei principi generali
Il Tar ha poi esaminato il regime degli incarichi legali.
La sentenza evidenzia che i servizi legali contemplati dall’art. 56, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 36/2023 sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni ordinarie del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, tale esclusione non comporta l’irrilevanza dei principi generali che governano l’attività contrattuale dei soggetti pubblici o equiparati.
Anche per i contratti esclusi restano infatti applicabili i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, concorrenza e proporzionalità. Di conseguenza, la formazione di elenchi di professionisti e l’affidamento degli incarichi devono comunque rispettare tali criteri e rimangono assoggettati al sindacato del giudice amministrativo.
La legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Il Collegio ha respinto anche l’eccezione relativa alla legittimazione attiva del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Secondo il Tar, gli Ordini forensi sono enti pubblici esponenziali degli interessi della categoria professionale e sono chiamati a tutelare il decoro, la dignità e l’indipendenza dell’avvocatura. Ne consegue che essi sono legittimati a contestare atti che incidano in modo diretto sulle condizioni economiche di esercizio della professione e sul rispetto della disciplina dell’equo compenso.
L’interesse azionato non coincide quindi con quello dei singoli professionisti potenzialmente destinatari degli incarichi, ma riguarda la funzione istituzionale attribuita all’Ordine dalla legge professionale.
Equo compenso e applicabilità alle Casse previdenziali
Nel merito, il Tar ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione della legge n. 49/2023.
La CNPADC sosteneva che la disciplina dell’equo compenso non fosse applicabile alle Casse previdenziali privatizzate, poiché queste non rientrerebbero nella nozione di pubblica amministrazione richiamata dalla legge.
Il Collegio ha invece osservato che la nozione di pubblica amministrazione non può essere interpretata in modo rigidamente formale. La finalità della legge sull’equo compenso è quella di tutelare il professionista nei confronti di soggetti che, per forza contrattuale e posizione economica, sono in grado di imporre condizioni squilibrate.
Alla luce di tale ratio, il Tar ha ritenuto che anche una Cassa previdenziale privatizzata, quando conferisce incarichi professionali nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia tenuta al rispetto della disciplina sull’equo compenso.
I compensi previsti dall’avviso e il contrasto con i parametri forensi
Il punto centrale della decisione riguarda il sistema di remunerazione previsto dall’avviso.
La CNPADC aveva stabilito compensi predeterminati per le diverse attività difensive, senza un collegamento effettivo con il valore delle controversie e con i parametri forensi vigenti. Secondo il Tar, tale impostazione si pone in contrasto con la legge n. 49/2023, che richiede un compenso proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta e conforme ai parametri ministeriali applicabili agli avvocati.
La sentenza richiama inoltre l’art. 3 della legge sull’equo compenso, che considera nulle le clausole che prevedono compensi inferiori a quelli risultanti dai parametri professionali.
Per il Collegio, non è consentito sostituire in via generale e preventiva il sistema parametrico con importi fissi stabiliti unilateralmente dall’ente conferente. Eventuali scostamenti dai parametri possono essere valutati solo alla luce delle caratteristiche concrete della singola prestazione professionale.
La decisione del Tar Lazio
Alla luce di tali considerazioni, il Tar Lazio ha accolto il ricorso del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla disciplina dei compensi professionali.
La pronuncia assume particolare rilievo perché afferma l’applicabilità della normativa sull’equo compenso anche alle Casse previdenziali privatizzate e ribadisce che gli incarichi legali, pur esclusi dalle regole ordinarie del Codice dei contratti pubblici, devono essere affidati nel rispetto dei principi pubblicistici e delle garanzie poste a tutela della dignità della professione forense.
Il principio affermato dal Tar è che la determinazione del compenso degli avvocati non può prescindere dai parametri professionali e dai criteri di proporzionalità imposti dalla legge n. 49/2023, neppure quando l’incarico sia conferito da un ente formalmente privatizzato ma chiamato a perseguire finalità di interesse pubblico.











