
Per calcolare i compensi dell’avvocato in appello non conta solo la somma riconosciuta in primo grado, ma il valore delle domande ancora effettivamente controverse. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 25640/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), sull’applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014. Nel caso esaminato, il ricorrente sosteneva che i compensi dovessero essere calcolati su 750 euro; la Corte ha invece considerato l’intero valore ancora in contestazione, superiore a 256 mila euro.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il caso
La controversia nasceva da un contratto di appalto privato relativo a lavori di restauro e risanamento conservativo di un immobile.
L’impresa chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori, sostenendo di non aver potuto recuperare materiali e attrezzature presenti nel cantiere e di aver subito diversi pregiudizi economici.
La richiesta complessiva ammontava a 256.021,35 euro e comprendeva, tra l’altro, il mancato utilizzo delle attrezzature, il mancato utile sulle lavorazioni non eseguite, maggiori spese, danni morali e danni all’immagine professionale.
In primo grado, però, il Tribunale aveva riconosciuto soltanto 750 euro, rigettando il resto delle pretese.
La controversia era poi proseguita in appello, dove venivano nuovamente discusse sia le domande risarcitorie dell’impresa sia le questioni sollevate dalla controparte con appello incidentale.
La contestazione sui compensi dell’avvocato
Arrivato in Cassazione, il ricorrente censurava anche la liquidazione delle spese del giudizio di appello.
Secondo la sua tesi, il valore della causa avrebbe dovuto essere individuato in 750 euro, corrispondenti alla somma oggetto della condanna pronunciata in primo grado.
Da questa impostazione derivava una richiesta di riduzione dei compensi, che secondo il ricorrente avrebbero dovuto essere liquidati in misura sensibilmente inferiore.
La Cassazione considera il motivo infondato.
Compensi in appello: quale valore bisogna considerare?
La Corte richiama l’articolo 5 del d.m. n. 55/2014, che disciplina il valore della controversia ai fini della determinazione dei compensi professionali.
Secondo la Cassazione, nel giudizio di appello il valore non deve essere individuato semplicemente nella somma concretamente riconosciuta in primo grado.
Occorre invece guardare alle domande che risultano ancora effettivamente controverse nel giudizio di impugnazione.
Nel caso concreto, l’appello principale non riguardava soltanto la condanna per 750 euro.
L’impresa aveva infatti contestato il rigetto della domanda risarcitoria complessiva di 256.021,35 euro, cercando di ottenere il riconoscimento delle ulteriori voci di danno richieste.
Era dunque questo il valore economico ancora in discussione davanti alla Corte d’appello.
Conta ciò che viene rimesso in discussione con l’impugnazione
Dall’ordinanza quindi emerge che, quando viene proposta impugnazione, il valore rilevante per determinare i compensi non coincide necessariamente con l’importo della condanna pronunciata in primo grado.
Occorre verificare quale parte della controversia viene effettivamente devoluta al giudice d’appello.
Se una domanda di importo elevato, respinta dal giudice di primo grado, viene nuovamente sottoposta alla Corte d’appello, quella pretesa continua a incidere sul valore della causa e, quindi, sullo scaglione applicabile ai fini della liquidazione dei compensi.
Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria superiore a 256 mila euro era ancora pienamente oggetto del giudizio di appello.
Anche l’appello incidentale incide sul valore della controversia
La Corte considera inoltre il contenuto dell’appello incidentale.
La controparte aveva contestato, tra l’altro, il tardivo deposito della memoria istruttoria nel giudizio di primo grado e la conseguente ammissione delle prove testimoniali.
La Cassazione rileva quindi che il valore del giudizio di gravame doveva essere determinato sulla base dell’intero valore ancora disputato, tenendo conto delle domande e delle impugnazioni proposte dalle parti.
Non è pertanto corretto isolare un singolo capo della decisione, quando l’appello rimette in discussione una porzione più ampia della controversia.
Il principio sui compensi legali
Il principio ricavabile dall’ordinanza può essere sintetizzato così:
Nel giudizio di appello, ai fini della liquidazione dei compensi dell’avvocato, il valore della causa deve essere determinato in relazione alle domande ancora controverse e non soltanto all’importo della condanna pronunciata in primo grado.
La Cassazione conferma quindi che il valore della controversia deve essere individuato considerando ciò che le parti continuano concretamente a discutere nel giudizio di impugnazione.
Un esempio pratico
Il caso esaminato dalla Corte rende il principio particolarmente chiaro.
Se in primo grado viene chiesto un risarcimento di 256 mila euro, ma il giudice riconosce soltanto 750 euro, non significa necessariamente che l’appello abbia un valore di 750 euro.
Se chi ha agito continua a chiedere, in secondo grado, il riconoscimento della parte di domanda risarcitoria respinta, il valore economico ancora controverso resta quello corrispondente alla pretesa sottoposta nuovamente al giudice.
È dunque il petitum ancora oggetto dell’impugnazione, e non soltanto l’esito economico del primo grado, a incidere sulla liquidazione dei compensi.
La liquidazione confermata dalla Cassazione
Applicando questo criterio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello, che aveva determinato i compensi tenendo conto dell’intero valore economico ancora in discussione.
La censura formulata dal ricorrente è stata quindi respinta.
Nel giudizio di Cassazione, il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di 8.000 euro per compensi, oltre a 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
A questa somma si è aggiunta una condanna di 3.000 euro ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c., per l’uso distorto dello strumento di impugnazione.
Quest’ultima voce, però, va tenuta distinta dai compensi professionali: si tratta infatti di una somma riconosciuta direttamente alla controparte a titolo di responsabilità aggravata.
Perché la decisione è importante
La determinazione dei compensi non dipende semplicemente dalla somma riconosciuta nella sentenza impugnata, ma dalla dimensione economica della controversia che continua a essere oggetto del giudizio.
Questo significa che una causa apparentemente ridotta, perché conclusa in primo grado con una condanna di importo limitato, può mantenere un valore molto più elevato ai fini dei compensi se l’impugnazione rimette in discussione domande economiche di maggiore consistenza.










