
Con l’ordinanza n. 24280/2026, la I° Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che si opponeva a un precetto per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento disposto in via provvisoria e urgente a tutela della figlia nata fuori dal matrimonio. La Corte conferma che il decreto camerale sul mantenimento dei minori è immediatamente esecutivo per legge, a prescindere da un’espressa dichiarazione di urgenza, e ribadisce che nell’opposizione a un titolo esecutivo giudiziale rilevano solo i fatti estintivi successivi alla sua formazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).
Consiglio: se ti occupi di diritto di famiglia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Vicenda
Due genitori, non coniugati, avevano generato una figlia nel 2019. A neanche due mesi dalla nascita, la madre si era rivolta al Tribunale ordinario per la regolamentazione di affidamento e mantenimento.
Nel marzo 2020 il Tribunale, con decreto collegiale reso “in via provvisoria ed urgente”, aveva collocato la minore presso la madre, regolato gli incontri con il padre e posto a carico di quest’ultimo un assegno mensile di 400 euro, oltre al concorso del 50% nelle spese straordinarie.
Sulla base di quel decreto, munito di formula esecutiva, la madre aveva notificato un precetto per il mancato pagamento delle mensilità di luglio e agosto 2020, per un totale di 800 euro. Il padre si era opposto, sostenendo di aver già provveduto al mantenimento della figlia attraverso una cessione di credito e un bonifico effettuati prima della nascita della bambina, e di aver successivamente dichiarato, con una raccomandata del 2019, di voler imputare quelle somme proprio al mantenimento. Sia il Giudice di Pace sia, in appello, il Tribunale avevano respinto l’opposizione.
Consiglio: il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura di dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
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Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
62.00 €
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Motivi di ricorso
Il padre proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
- Col primo, composito, lamentava plurimi vizi processuali: la sostituzione dell’udienza di discussione con note scritte, l’asserita violazione del principio tempus regit actum nell’applicazione dell’art. 281-sexies c.p.c., e l’invalidità della firma digitale apposta dal giudice sulla sentenza, di cui contestava analiticamente il formato tecnico.
- Col secondo motivo denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di procura alle liti del difensore avversario e l’omessa comunicazione del provvedimento che aveva anticipato l’udienza.
- Col terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente dalla Corte, contestava l’immediata esecutività del decreto collegiale e insisteva sull’avvenuto pagamento delle somme dovute in epoca antecedente al precetto.
Le valutazioni della Cassazione
Sul primo motivo, la Corte esclude ogni vizio: la sentenza risultava sottoscritta dal giudice con firma digitale qualificata secondo le modalità proprie del processo civile telematico, come attestato dai segni grafici presenti su ogni pagina del documento informatico; inoltre l’art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dalla riforma Cartabia, si applica finanche ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023, per espressa disposizione del decreto correttivo del 2024.
Anche il secondo motivo viene respinto: dall’esame degli atti risultava che il difensore della controparte era munito di valida procura, conferita a margine dell’atto di precetto e comunque idonea, secondo un consolidato orientamento di legittimità, a coprire anche la fase esecutiva e i relativi giudizi di opposizione; quanto all’anticipazione dell’udienza, la sua comunicazione via PEC risultava documentata.
Il punto centrale della decisione riguarda il terzo e quarto motivo: la Cassazione ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis ai procedimenti tra genitori di figli nati fuori dal matrimonio, chiarendo che l’art. 38, comma 2, disposizioni di attuazione del codice civile, nel testo vigente all’epoca dei fatti, derogava alla regola generale dell’art. 741 c.p.c. e attribuiva ai provvedimenti camerali in materia di minori efficacia esecutiva immediata, salvo diversa disposizione del giudice.
Il decreto provvisorio del 2020, dunque, era già di per sé titolo esecutivo, senza necessità di un’espressa dichiarazione di urgenza. Quanto ai pagamenti asseritamente effettuati dal padre, la Corte richiama il principio secondo cui, in caso di opposizione a un titolo esecutivo giudiziale, possono essere dedotti solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. Nella fattispecie, sia la cessione di credito sia il bonifico invocati dal ricorrente erano anteriori non solo al decreto del 2020, ma persino alla nascita della bambina, il che li rendeva del tutto inidonei a incidere sul credito azionato con il precetto, riferito a mensilità successive.
Conclusioni
Il ricorso viene integralmente respinto. Nessuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte in sede di legittimità, mentre viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. La Corte dispone infine, come di consueto nei procedimenti che coinvolgono minori, l’omissione delle generalità delle parti in caso di diffusione o pubblicazione del provvedimento.











