
Il rapporto tra un minore e la famiglia d’origine non si esaurisce necessariamente nella relazione con i genitori. Nonni, zii, cugini e altri parenti possono rappresentare, nella concreta esperienza di vita del bambino, riferimenti affettivi importanti, soprattutto quando il legame si sia consolidato nel tempo e contribuisca alla costruzione della sua identità personale e familiare.
Ma fino a che punto tali relazioni possono ricevere tutela davanti al giudice? Uno zio può chiedere di continuare a vedere il nipote contro la volontà dei genitori? E, soprattutto, un provvedimento che dispone incontri tra il minore e i parenti, anche senza la presenza del padre o della madre, costituisce una limitazione della responsabilità genitoriale?
Su questi temi interviene la Cassazione, con l’ordinanza n. 25471 del 17 settembre 2026, che chiarisce sia i presupposti per la tutela dei rapporti del minore con la famiglia allargata, sia i limiti entro i quali i relativi provvedimenti possono essere reclamati e impugnati.
Consiglio: se ti occupi di diritto di famiglia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
La vicenda
La vicenda trae origine da una complessa situazione familiare.
La minore aveva perso la madre nel 2019 e, dopo una serie di procedimenti giudiziari, era stata affidata al padre. Nel corso degli anni erano però sorti forti contrasti tra quest’ultimo e il ramo materno della famiglia, con conseguenti difficoltà nel mantenimento dei rapporti della bambina con il nonno, le zie e le cugine.
Gli accertamenti svolti nel giudizio avevano evidenziato l’importanza, per la minore, di poter elaborare sia il lutto materno sia il passaggio da un contesto familiare all’altro. L’esperta nominata dal giudice aveva sottolineato, in particolare, l’esigenza della bambina di costruire un autentico senso di appartenenza familiare attraverso il recupero dei rapporti con entrambi i rami della propria famiglia.
Il Tribunale aveva quindi disposto alcuni incontri tra la minore e il ramo materno della famiglia, prevedendo che si svolgessero senza la presenza dei genitori e incaricando il curatore speciale di organizzarli.
I genitori avevano impugnato il provvedimento, sostenendo, tra l’altro, che l’esclusione dagli incontri costituisse una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale e che, proprio per questo, il provvedimento fosse reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
La Corte d’Appello aveva però dichiarato il reclamo inammissibile. La questione è quindi giunta davanti alla Cassazione.
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Nonni e zii hanno lo stesso diritto a mantenere rapporti con il minore?
L’art. 317-bis c.c. riconosce espressamente agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. La norma riguarda quindi, in primo luogo, i nonni.
La Cassazione ricorda però che la tutela delle relazioni familiari non si arresta agli ascendenti.
Secondo la Corte, anche altri parenti, quando abbiano instaurato con il minore un rapporto affettivo preesistente e significativo, possono rivolgersi al giudice se allegano che l’interruzione o la cessazione di tale rapporto possa arrecare un pregiudizio al minore.
Per i parenti collaterali, come gli zii, il riferimento non è direttamente l’art. 317-bis c.c., bensì la tutela prevista dall’art. 333 c.c., nell’ambito del procedimento unitario disciplinato dagli artt. 473-bis ss. c.p.c.
Non è quindi corretto affermare, in termini assoluti, che lo zio abbia un diritto agli incontri identico a quello riconosciuto dalla legge ai nonni. Il rapporto affettivo tra il minore e gli zii o gli altri parenti può ricevere tutela giudiziaria quando sia già esistente, significativo e quando la sua conservazione risponda all’interesse del bambino.
Il diritto alle relazioni familiari incontra il limite dell’interesse del minore
La possibilità di mantenere rapporti con nonni, zii e altri familiari non comporta che il giudice debba sempre disporre o garantire gli incontri.
Il parametro decisivo è il preminente interesse del minore.
Il giudice deve verificare in concreto se la prosecuzione della relazione affettiva sia positiva per il bambino, tenendo conto della storia familiare, dell’intensità del rapporto precedente, dell’età del minore e delle eventuali situazioni di conflittualità.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, la finalità degli incontri era proprio quella di preservare il rapporto della bambina con la linea materna della famiglia, considerato rilevante anche per la costruzione della sua identità dopo la morte della madre.
La Corte evidenzia infatti che i tre incontri erano stati disposti allo scopo di dare continuità e preservare la relazione con il ramo materno, alla luce dei traumi vissuti dalla minore e degli elementi emersi durante la consulenza.
La relazione con la famiglia allargata, dunque, non è tutelata in quanto tale e in modo automatico: lo è quando rappresenta un elemento positivo per la crescita e l’equilibrio del minore.
Gli incontri con zii e nonni non equivalgono alla responsabilità genitoriale
La parte più rilevante sotto il profilo processuale riguarda la distinzione tra rapporti affettivi familiari e responsabilità genitoriale.
L’art. 473-bis.24 c.p.c. consente di reclamare, tra gli altri, i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa che:
- sospendono la responsabilità genitoriale;
- introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale;
- modificano in maniera sostanziale l’affidamento o la collocazione del minore;
- dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Non ogni decisione riguardante i rapporti familiari del bambino rientra, però, in queste categorie.
La Cassazione richiama sul punto un principio già affermato dalla propria giurisprudenza: i tempi di frequentazione riconosciuti agli ascendenti sono finalizzati al mantenimento della relazione affettiva e non all’esercizio di una funzione educativa in senso proprio. Per tale ragione restano, di regola, fuori dal perimetro dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
Lo stesso ragionamento vale, a maggior ragione, per gli altri parenti collaterali.
Nonni e zii possono avere un ruolo affettivamente molto importante nella vita del bambino, ma ciò non significa che partecipino all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Gli incontri senza i genitori non costituiscono sempre una limitazione della responsabilità genitoriale
Un ulteriore passaggio significativo riguarda la decisione del Tribunale di prevedere che gli incontri con la famiglia materna avvenissero senza la presenza dei genitori.
Proprio su questo elemento si concentravano le contestazioni dei ricorrenti: impedire al padre e alla madre di partecipare agli incontri, secondo la loro prospettazione, avrebbe comportato una concreta compressione della responsabilità genitoriale.
La Cassazione non condivide questa conclusione.
Nel caso concreto si trattava di un numero limitato di incontri, disposti all’interno di una situazione caratterizzata da un’elevata conflittualità tra gli adulti. L’assenza dei genitori era funzionale, secondo la Corte, a consentire una maggiore spontaneità nella relazione tra la bambina e il ramo materno.
La semplice previsione di alcuni incontri senza la presenza dei genitori, pertanto, non è sufficiente a configurare una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale.
Il provvedimento, quindi, non poteva essere reclamato ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
Quando, invece, il provvedimento sul minore può essere impugnato
La Cassazione non afferma, tuttavia, che tutti i provvedimenti relativi alle modalità di frequentazione siano sottratti al controllo della Corte.
Il criterio determinante è la concreta incidenza del provvedimento sulla posizione genitoriale e sui diritti fondamentali coinvolti.
La giurisprudenza ammette infatti il ricorso per Cassazione quando il provvedimento sull’affidamento, sul collocamento o sulle modalità di visita abbia effetti tanto incisivi da determinare una compressione effettiva e potenzialmente durevole del diritto alla vita familiare o della bigenitorialità.
Occorre quindi guardare non soltanto alla forma o alla qualificazione attribuita dal giudice al provvedimento, ma soprattutto al suo contenuto sostanziale e agli effetti prodotti sui rapporti tra genitore e figlio.
Nel caso esaminato, invece, la regolamentazione di tre incontri con i parenti materni non raggiungeva tale soglia.
Inoltre il provvedimento aveva carattere espressamente provvisorio ed era destinato a essere riesaminato nel prosieguo del procedimento. Proprio la mancanza del requisito della definitività impediva anche il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il principio che emerge dall’ordinanza
Dalla decisione della Cassazopme emerge un quadro nel quale la tutela delle relazioni familiari deve essere costruita muovendo dalla posizione del minore.
Gli ascendenti godono della specifica tutela prevista dall’art. 317-bis c.c.; anche gli altri parenti, compresi gli zii, possono tuttavia chiedere la tutela di una relazione affettiva preesistente e significativa quando la sua interruzione possa pregiudicare il minore.
Ciò non attribuisce però ai parenti collaterali una posizione equiparabile a quella dei genitori.
La regolamentazione degli incontri tra il bambino e nonni, zii o altri parenti mira alla conservazione di una relazione affettiva e, di regola, non comporta esercizio né limitazione della responsabilità genitoriale.
Ne consegue che un provvedimento provvisorio che stabilisca alcuni incontri, anche senza la presenza dei genitori, non è automaticamente reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
Diversa è l’ipotesi in cui le misure adottate, per intensità e durata, incidano concretamente e sostanzialmente sulle prerogative genitoriali, sull’affidamento, sul collocamento o sul diritto fondamentale alla vita familiare.
La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, confermando in sostanza la non reclamabilità del provvedimento relativo agli incontri. Ha invece accolto il quinto motivo, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, revocando la condanna alle spese pronunciata dalla Corte d’Appello.
FAQ – Zii, nonni e diritto di vedere i minori
Gli zii hanno diritto a vedere i nipoti?
La legge riconosce espressamente agli ascendenti, quindi principalmente ai nonni, il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni attraverso l’art. 317-bis c.c. Per gli zii non esiste un’identica previsione. Tuttavia, secondo la Cassazione, anche altri parenti possono chiedere tutela quando esista un precedente rapporto affettivo significativo con il minore e la sua interruzione possa arrecargli pregiudizio.
Uno zio può rivolgersi al giudice se i genitori impediscono gli incontri?
Sì, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza. Non è sufficiente però il semplice rapporto di parentela. Deve essere dimostrata l’esistenza di una relazione affettiva significativa e soprattutto che la conservazione di quel rapporto corrisponda all’interesse del minore.
I genitori possono impedire ai figli di vedere gli zii?
La responsabilità genitoriale attribuisce ai genitori ampi poteri e doveri nella cura del minore, ma le loro decisioni devono sempre essere valutate alla luce dell’interesse del figlio. Se l’interruzione di una relazione familiare significativa risulta pregiudizievole per il minore, il giudice può intervenire.
Il giudice può stabilire incontri tra il minore e gli zii senza la presenza dei genitori?
Sì. Secondo la Cassazione, la previsione di alcuni incontri senza la presenza dei genitori non determina automaticamente una limitazione della responsabilità genitoriale. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 25471/2026 l’assenza dei genitori era stata ritenuta funzionale alla spontaneità della relazione, in un contesto fortemente conflittuale.
Gli incontri con i nonni o gli zii limitano la responsabilità genitoriale?
Non necessariamente. La frequentazione con ascendenti e altri parenti è finalizzata principalmente alla conservazione della relazione affettiva e non attribuisce a tali soggetti una funzione educativa equiparabile a quella propria dei genitori.
Il provvedimento che stabilisce gli incontri può essere reclamato?
Non sempre. L’art. 473-bis.24 c.p.c. consente il reclamo contro determinate categorie di provvedimenti temporanei, tra cui quelli che introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o modificano significativamente affidamento e collocamento. Una semplice regolamentazione degli incontri con nonni o altri parenti, se non produce tali effetti, resta fuori dal perimetro della norma.










