
La Cassazione, con la sentenza n. 25538/2026 (puoi leggerla cliccando qui), torna a pronunciarsi su una tematica di rilevante impatto pratico per la prassi notarile e per la pianificazione patrimoniale delle famiglie: la revocabilità delle donazioni per sopravvenienza di figli, disciplinata dall’art. 803 c.c., può essere invocata anche quando la “sopravvenienza” consista nell’adozione di una persona già maggiore d’età? La II Sezione risponde negativamente, rigettando il ricorso e confermando la sentenza della Corte d’appello meneghina. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025”, disponibile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025
La legge “semplificazioni 2025” ridisegna in modo profondo l’equilibrio tra tutela dei legittimari, autonomia privata e sicurezza dei traffici, con effetti immediati sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Il volume offre un percorso chiaro, tecnico e operativo: dal quadro previgente alle nuove regole su riduzione, trascrizione e tutela dei terzi, con focus sulle ricadute pratiche per chi opera ogni giorno.
Perché acquistarlo
- Capisci cosa cambia davvero con la riforma 2025 e dove impatta (donazioni, riduzione, circolazione dei beni, trascrizione).
- Gestisci il “rischio provenienza donativa” con una lettura orientata al mercato e alla stabilità degli acquisti, anche in chiave notarile e contrattuale.
- Approccio pratico-operativo: tecniche applicative, snodi interpretativi e implicazioni per atti, contenzioso e prassi.
- Focus su tutela dei terzi e credito ipotecario: cosa cambia e come incidono le nuove regole sulla certezza dei traffici.
- Regime transitorio e casi applicativi per affrontare situazioni reali e decisioni operative.
Contenuti in evidenza
- Riforma delle donazioni e legittima come diritto di credito
- Nuova disciplina degli artt. 561–563 c.c. e ricadute sulla reintegrazione
- Trascrizione e modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c.
- Provenienza donativa: gestione del rischio, prassi, cautele e bilanciamento degli interessi
- Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
- Disciplina transitoria e riflessi processuali
Autrice
Ivana Panella, Notaio in Cesenatico, esperta in contratti, diritto societario, successioni e donazioni.
Se lavori su successioni, donazioni o trasferimenti con “provenienza donativa”, questo è il manuale che ti permette di orientarti subito nelle nuove regole e scegliere le soluzioni operative più sicure nel 2025.
Leggi descrizione
Ivana Panella, 2026, Maggioli Editore
24.00 €
22.80 €
Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025
La legge “semplificazioni 2025” ridisegna in modo profondo l’equilibrio tra tutela dei legittimari, autonomia privata e sicurezza dei traffici, con effetti immediati sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Il volume offre un percorso chiaro, tecnico e operativo: dal quadro previgente alle nuove regole su riduzione, trascrizione e tutela dei terzi, con focus sulle ricadute pratiche per chi opera ogni giorno.
Perché acquistarlo
- Capisci cosa cambia davvero con la riforma 2025 e dove impatta (donazioni, riduzione, circolazione dei beni, trascrizione).
- Gestisci il “rischio provenienza donativa” con una lettura orientata al mercato e alla stabilità degli acquisti, anche in chiave notarile e contrattuale.
- Approccio pratico-operativo: tecniche applicative, snodi interpretativi e implicazioni per atti, contenzioso e prassi.
- Focus su tutela dei terzi e credito ipotecario: cosa cambia e come incidono le nuove regole sulla certezza dei traffici.
- Regime transitorio e casi applicativi per affrontare situazioni reali e decisioni operative.
Contenuti in evidenza
- Riforma delle donazioni e legittima come diritto di credito
- Nuova disciplina degli artt. 561–563 c.c. e ricadute sulla reintegrazione
- Trascrizione e modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c.
- Provenienza donativa: gestione del rischio, prassi, cautele e bilanciamento degli interessi
- Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
- Disciplina transitoria e riflessi processuali
Autrice
Ivana Panella, Notaio in Cesenatico, esperta in contratti, diritto societario, successioni e donazioni.
Se lavori su successioni, donazioni o trasferimenti con “provenienza donativa”, questo è il manuale che ti permette di orientarti subito nelle nuove regole e scegliere le soluzioni operative più sicure nel 2025.
Revoca della donazione dopo l’adozione del maggiorenne: il caso
Il caso origina dalla domanda proposta da una donna, nubile e senza figli, che aveva effettuato tra il 2011 e il 2016 tre distinte donazioni di quote sociali in favore della sorella e di due nipoti, figli del fratello. Nel 2017 la donante otteneva dal Tribunale di Milano l’adozione, nelle forme dell’adozione ordinaria del maggiorenne, di uno dei nipoti già beneficiario delle liberalità.
Ritenendo che l’adozione avesse fatto sorgere l’esigenza di reintegrare il proprio patrimonio a vantaggio del figlio adottivo, la donante agiva quindi in giudizio per ottenere la revoca delle donazioni ai sensi dell’art. 803 c.c., sostenendo in subordine l’illegittimità costituzionale della norma laddove non contempla espressamente tale ipotesi. Sia il Tribunale di Milano che la Corte d’appello rigettavano la domanda, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 6761/2012.
Proposto ricorso per cassazione dalla donante, affidato a due motivi, nelle more del giudizio quest’ultima decedeva (5 giugno 2023) e l’erede si costituiva nel processo quale suo unico successore, insistendo sulla violazione dell’art. 803 c.c. e sulla questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost.
Perché l’adozione del maggiorenne non consente la revoca ex art. 803 c.c.
La pronuncia ricostruisce innanzitutto l’evoluzione storica della norma: nel testo originario del 1942, la revoca presupponeva la sopravvenienza di un figlio “legittimo” o naturale, senza menzione dell’adozione.
La riforma della filiazione del 2012, che ha sancito l’unicità dello status di figlio, ha sostituito nel codice civile le espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con il termine unico “figli”. Secondo la Cassazione, tuttavia, tale modifica non ha ampliato l’ambito applicativo dell’art. 803 c.c., che continua a riferirsi alle ipotesi già contemplate dalla disciplina originaria.
In questa prospettiva, la sopravvenienza dell’adozione legittimante del minore rileva non perché espressamente menzionata dalla norma, ma perché l’adottato acquisisce per legge lo stesso status filiationis del figlio dell’adottante.
Perché l’adozione del maggiorenne non equivale all’adozione piena
Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra l’adozione piena e l’adozione in casi particolari, entrambe accomunate dall’essere orientate alla tutela del minore, e l’adozione ordinaria del maggiorenne disciplinata dagli artt. 291 e ss. c.c. Quest’ultima, infatti, continua a produrre effetti giuridici significativamente diversi: non determina, in linea generale, rapporti di parentela con la famiglia dell’adottante ai sensi dell’art. 74 c.c. e presenta un regime successorio peculiare disciplinato dagli artt. 300 e 304 c.c.
Su questa differenza strutturale di effetti giuridici, ricorda la Cassazione, si fonda un consolidato orientamento della Corte costituzionale, che pure negli ultimi anni (sentenze n. 5/2024, n. 135/2023, n. 79/2022) ha valorizzato la crescente funzione “solidaristica” dell’adozione di maggiorenni, superando la lettura meramente patrimoniale-successoria dell’istituto.
Nondimeno, precisa la Corte, tale evoluzione non ha inciso sul piano degli effetti giuridici, che restano “ben diversi” rispetto a quelli dell’adozione piena. Discende che il tertium comparationis invocato dal ricorrente non è ritenuto idoneo dalla Corte.
La Cassazione osserva che l’evoluzione personalistica dell’adozione del maggiorenne, valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale, non ha modificato i suoi effetti giuridici fondamentali, che restano diversi da quelli propri della filiazione e dell’adozione piena.
A sostegno della conclusione vengono richiamati, oltre agli artt. 74, 300 e 304 c.c., anche il raffronto con l’art. 687 c.c., norma che in materia testamentaria menziona espressamente il figlio adottivo tra le cause di revoca delle disposizioni testamentarie. Da ciò la Corte desume che non sia consentita un’interpretazione estensiva dell’art. 803 c.c. volta a comprendere anche l’adozione di persone maggiorenni.
Donazioni e adozione del maggiorenne: gli effetti pratici della sentenza
La pronuncia consolida un principio di certezza per la prassi: chi intende procedere a donazioni consistenti non può contare sulla revocabilità automatica in ipotesi di successiva adozione di un maggiorenne, dovendo eventualmente ricorrere a ulteriori strumenti negoziali (condizioni, patti di famiglia, riserve di usufrutto) al fine di tutelare le proprie sopravvenute intenzioni patrimoniali. La Corte ha compensato le spese di lite in ragione dell’indole interpretativa della questione, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.











