
La sola notificazione di un atto di citazione senza procura non basta a far ricadere sull’avvocato le spese del processo. Se il difensore non riceve successivamente il mandato, non iscrive la causa a ruolo e non si costituisce, non può essere chiamato a sostenere i costi di un giudizio che sia stato attivato autonomamente dal convenuto.
Lo chiarisce la Cassazione, Terza Sezione civile, con l’ordinanza n. 25772/2026 (puoi leggerla cliccando qui), che delimita la responsabilità del difensore privo di procura e chiarisce quando non può trovare applicazione il principio elaborato dalle Sezioni Unite in materia di falsus procurator.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Lucilla Nigro
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Citazione notificata, ma nessuna costituzione dell’attore
La vicenda nasce da una domanda risarcitoria per un sinistro stradale.
L’avvocato aveva notificato l’atto di citazione, ma il soggetto indicato come attore non gli aveva poi rilasciato la procura alle liti. Il difensore, di conseguenza, non aveva iscritto la causa a ruolo e l’attore non si era costituito.
Era stata invece la compagnia assicuratrice convenuta a iscrivere la causa e a chiederne la prosecuzione. Il giudizio si era concluso con il rigetto della domanda e con una condanna alle spese.
In appello, accertata l’inesistenza della procura, il Tribunale aveva posto le spese direttamente a carico dell’avvocato, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10706/2006.
La Cassazione non condivide questa impostazione.
Non basta la citazione: conta chi attiva il processo
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il principio di causalità.
Secondo la Corte, infatti, occorre distinguere tra il difensore che, privo di procura, prosegue comunque l’attività processuale e quello che invece si arresta prima della costituzione.
- Nel primo caso, se l’avvocato iscrive la causa a ruolo o si costituisce senza mandato, è lui ad avere concretamente attivato il processo e ad avere reso necessaria l’attività del giudice.
- Nel secondo caso, invece, se il difensore non si costituisce e non iscrive la causa a ruolo, non può essere considerato responsabile delle spese derivanti da un giudizio attivato dal convenuto.
Nel caso esaminato era stata proprio la controparte, con la propria costituzione e l’iscrizione a ruolo, a determinare l’avvio dell’attività giurisdizionale.
La citazione può essere notificata anche prima della procura
La decisione valorizza anche il dato normativo.
L’art. 125, comma 2, c.p.c. consente infatti che la procura venga rilasciata successivamente alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
Ne deriva che la notificazione della citazione senza procura non costituisce, di per sé, un comportamento illegittimo.
Se poi il mandato non viene conferito, il difensore non può costituirsi. L’art. 165 c.p.c. impone infatti il deposito della procura al momento della costituzione dell’attore.
La Cassazione osserva quindi che, nel caso concreto, il legale si era comportato in modo coerente con il codice di rito: aveva notificato la citazione, ma, una volta mancato il rilascio della procura, non aveva compiuto ulteriori attività processuali.
I limiti del principio sul falsus procurator
Il Tribunale aveva applicato il principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 10706/2006, secondo cui l’avvocato che agisce senza procura può essere condannato personalmente alle spese.
La Terza Sezione precisa però che quel principio non può essere esteso automaticamente a ogni ipotesi di citazione notificata senza mandato.
Il presupposto è che il difensore abbia effettivamente agito nel processo e ne abbia determinato l’attivazione.
Qui, invece, l’avvocato non aveva iscritto la causa né si era costituito. Il giudizio era stato reso possibile solo dall’iniziativa del convenuto.
Il convenuto che iscrive la causa si assume le relative spese
La parte più significativa dell’ordinanza riguarda proprio la posizione del convenuto.
Secondo la Cassazione, se l’attore non si costituisce e l’atto notificato è privo di procura, l’iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto non può condurre a una decisione sul merito.
Il giudizio è destinato a chiudersi con una pronuncia processuale di inammissibilità.
In questa situazione, la scelta del convenuto di attivare comunque il processo determina spese che non possono essere trasferite sul difensore dell’attore, rimasto fuori dal giudizio.
La Corte afferma quindi che tali costi devono restare a carico del convenuto che li ha provocati, in applicazione dei principi di causalità e autoresponsabilità.
Il principio da ricordare
La notificazione della citazione senza procura non determina automaticamente una responsabilità personale per le spese.
La condanna del difensore può trovare giustificazione quando sia stato lui ad attivare il processo senza mandato, attraverso la costituzione o l’iscrizione a ruolo.
Se invece l’avvocato, non ottenuta la procura, non si costituisce e non dà ulteriore impulso alla causa, le spese del processo attivato dal convenuto non possono essergli imputate.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese in ragione dell’assoluta novità della questione.









