
La Cassazione, con l’ordinanza n. 24005 del 24 luglio 2026, ha chiarito che la sola disponibilità del genitore a lavorare in smart working non è di per sé sufficiente a determinare automaticamente la modifica del collocamento dei figli o del calendario di visita. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il caso
La controversia riguardava la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento di due figli minori.
I figli erano affidati congiuntamente a entrambi i genitori, ma erano collocati prevalentemente presso la madre. Il padre chiedeva di ampliare i periodi di permanenza presso di sé, sia durante le vacanze estive sia nei fine settimana e negli altri periodi di sospensione scolastica.
A sostegno della domanda evidenziava anche la possibilità di lavorare in smart working per due lunedì al mese, circostanza che, a suo avviso, avrebbe consentito di prolungare i fine settimana trascorsi con i figli.
Il Tribunale confermava il collocamento presso la madre e regolava i tempi di visita. La Corte d’appello ampliava da tre a quattro settimane il periodo estivo da trascorrere con il padre, ma respingeva le ulteriori richieste di modifica.
Il padre ricorreva per cassazione, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità e sostenendo che i giudici non avessero attribuito adeguato rilievo alla sua organizzazione lavorativa.
Lo smart working deve essere concretamente dimostrato
La Cassazione ha escluso che la possibilità di lavorare da remoto fosse stata ignorata dalla Corte d’appello.
Il giudice di merito aveva esaminato tale circostanza, ma l’aveva ritenuta non sufficientemente specificata. Il ricorrente, in particolare, non aveva chiarito in quale modo lo smart working gli avrebbe consentito di garantire una diversa e stabile organizzazione dei tempi di cura dei minori.
La disponibilità a lavorare da remoto per due lunedì al mese non è stata quindi considerata sufficiente, da sola, a giustificare il prolungamento dei fine settimana o una modifica più ampia del calendario di frequentazione.
L’ordinanza non afferma che lo smart working sia sempre irrilevante. Stabilisce, piuttosto, che la flessibilità lavorativa non costituisce un elemento decisivo in via automatica.
Il genitore che la invoca deve indicare in modo concreto:
- i giorni e gli orari effettivamente disponibili;
- la stabilità dell’accordo di lavoro agile;
- le modalità con cui intende conciliare attività professionale e accudimento;
- i vantaggi effettivi che la nuova organizzazione produrrebbe per i figli.
Una generica possibilità di lavorare da casa non impone quindi al giudice di modificare l’assetto già stabilito.
L’interesse dei minori prevale sulla maggiore disponibilità del genitore
La Cassazione ha ribadito che la regolamentazione dei tempi di permanenza non dipende soltanto dalla disponibilità materiale dei genitori.
Il giudice deve valutare il preminente interesse dei figli, considerando l’età, le esigenze di accudimento, la continuità scolastica e la necessità di mantenere un ambiente abitativo sufficientemente stabile.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva ritenuto che un ampliamento dei fine settimana e delle vacanze potesse creare difficoltà nella ripresa regolare delle attività scolastiche e compromettere il radicamento dei minori nel loro ambiente quotidiano.
La disponibilità del padre nei giorni di smart working non è stata quindi considerata prevalente rispetto alle esigenze di continuità e stabilità dei figli.
Il principio di bigenitorialità tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ma non impone una divisione perfettamente uguale dei tempi.
Smart working e collocamento prevalente
La Corte ha escluso che gli impegni lavorativi del padre avessero inciso come criterio discriminatorio o come presunzione di una sua minore capacità genitoriale.
La decisione non si era fondata sull’idea astratta che un genitore impegnato professionalmente fosse meno adatto all’accudimento. Il giudice aveva invece valutato la situazione concreta, tenendo conto degli impegni professionali, delle esigenze dei figli e degli effetti che un trasferimento più prolungato avrebbe potuto produrre sul loro equilibrio.
La consulenza tecnica ha riconosciuto l’adeguatezza di entrambi i genitori. Non sono però emersi elementi tali da giustificare lo spostamento del collocamento prevalente dalla madre al padre.
Anche su questo punto, il lavoro da remoto non ha avuto un peso decisivo. Il giudice non lo ha ritenuto sufficiente per modificare un assetto già coerente con l’interesse dei minori.
Esito della decisione e conclusioni
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il collocamento prevalente presso la madre e il calendario di visite stabilito in appello, oltre all’ampliamento del periodo estivo di permanenza presso il padre. La decisione ribadisce che lo smart working del genitore non è, da solo, elemento sufficiente per modificare affidamento e tempi di frequentazione già definiti, dovendo sempre prevalere la valutazione concreta dell’interesse del minore e della sua stabilità complessiva.











