Docente caregiver, nessuna precedenza assoluta nel trasferimento

La Cassazione, con la sentenza n. 23386 del 17 luglio 2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha stabilito che il docente che assiste un genitore con disabilità grave non gode, in forza dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, di un diritto assoluto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

Con formulario e schemi, aggiornato al nuovo accertamento della disabilità/invalidità civile introdotto dal D.Lgs. 62/2024, come modificato dalla Legge 207/2024, e a tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali 2025 dell’inabile al lavoro, della persona non autosufficiente, dell’invalido, del sordo e del cieco civile.
Il volume analizza soggetti, procedimenti e prestazioni per offrire supporto al professionista che deve definire le opzioni disponibili per ottenere le provvidenze economiche o difendersi in un processo previdenziale.
Numerose sono le novità della presente edizione:
• le prestazioni assistenziali e previdenziali degli invalidi civili e dei disabili aggiornate al 2025
• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti
• gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno sociale e soggetti beneficiari
• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale
• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025.

Rocchina Staiano
Avvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

Leggi descrizione
Rocchina Staiano, 2025, Maggioli Editore
52.00 € 49.40 €

Analisi del caso

Un docente assisteva un genitore con disabilità grave e chiedeva di beneficiare della precedenza assoluta nella procedura di mobilità interprovinciale prevista per l’anno scolastico 2016/2017.

Il contratto collettivo nazionale integrativo riconosceva al figlio referente unico del genitore disabile una specifica tutela nelle operazioni di trasferimento infraprovinciale e nelle assegnazioni provvisorie, ma non attribuiva la medesima precedenza nei trasferimenti definitivi tra province diverse.

Il Tribunale accoglieva il ricorso del docente e disapplicava la relativa disposizione contrattuale, ritenendola in contrasto con la disciplina nazionale sulla tutela delle persone con disabilità. La Corte d’appello confermava la decisione, affermando che l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 riconosceva al caregiver il diritto di scegliere la sede più vicina alla persona assistita.

Il Ministero proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la norma non attribuiva un diritto assoluto e inderogabile alla precedenza e che il contratto collettivo aveva legittimamente graduato le diverse situazioni tutelate.

Potrebbero interessarti anche:

La precedenza prevista dalla legge 104 non è assoluta

La Cassazione ha accolto la censura del Ministero e ha ribadito che l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non attribuisce al lavoratore caregiver un diritto soggettivo assoluto e incondizionato alla scelta della sede di lavoro.

La disposizione riconosce infatti il diritto a scegliere, «ove possibile», la sede più vicina al domicilio della persona da assistere. Secondo la Corte, tale inciso impone un necessario bilanciamento tra la tutela della disabilità, le esigenze organizzative del datore di lavoro e gli interessi degli altri lavoratori che aspirano alla mobilità.

La valutazione non deve limitarsi alla mera esistenza di un posto vacante. Nelle amministrazioni complesse occorre considerare anche la copertura degli organici, la distribuzione territoriale del personale, l’ordine delle operazioni di mobilità e le posizioni degli altri dipendenti titolari di benefici o precedenze.

La Suprema Corte ha quindi escluso che l’art. 33 della legge n. 104/1992 possa essere interpretato come fonte di una prevalenza automatica del caregiver in ogni procedura di trasferimento.

Il contratto collettivo può graduare le tutele

La Cassazione ha ritenuto legittima la disciplina contenuta nel CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2016/2017.

Il contratto non aveva escluso ogni tutela per il docente che assisteva il genitore disabile, ma aveva previsto un sistema graduato. Al figlio caregiver erano stati riconosciuti punteggi aggiuntivi, la precedenza nei trasferimenti infraprovinciali e la precedenza nelle assegnazioni provvisorie tra province diverse, purché ricorressero le condizioni contrattualmente stabilite.

Era stata invece esclusa la precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali definitivi.

Secondo la Corte, tale differenziazione ha rappresentato un legittimo bilanciamento tra la posizione del caregiver e le esigenze di funzionamento del sistema scolastico. L’organizzazione degli organici, la successione tra mobilità provinciale e interprovinciale e l’assegnazione dei posti vacanti rientrano infatti nell’ambito delle scelte organizzative che possono essere regolate anche attraverso la contrattazione collettiva.

L’art. 601 del d.lgs. n. 297/1994 non ha condotto a una diversa conclusione. La disposizione estende al personale scolastico le tutele previste dagli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992, ma non attribuisce alla precedenza un carattere assoluto. Il richiamo all’art. 33 comprende anche la clausola «ove possibile» e, quindi, il necessario contemperamento degli interessi coinvolti.

Caregiver, discriminazione e accomodamenti ragionevoli

La Cassazione ha esaminato la questione anche alla luce dei più recenti interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea.

La Corte ha distinto la protezione contro la discriminazione associata alla disabilità dal riconoscimento di specifici benefici nelle procedure di mobilità. Il lavoratore che assiste una persona con disabilità può beneficiare della tutela antidiscriminatoria prevista dalla direttiva 2000/78/CE, ma da tale protezione non deriva automaticamente un diritto alla precedenza assoluta nei trasferimenti.

La disciplina contrattuale non ha determinato una discriminazione diretta, poiché non ha riservato al docente un trattamento deteriore per il fatto di assistere una persona disabile. Ha invece attribuito al caregiver determinate forme di tutela, graduandole in relazione al tipo di mobilità e alla natura del rapporto con la persona assistita.

La Corte ha escluso anche la discriminazione indiretta. La diversa regolazione della mobilità infraprovinciale e interprovinciale è risultata giustificata da finalità oggettive, quali il corretto governo degli organici, la gestione uniforme dei trasferimenti, la tutela dell’affidamento degli altri aspiranti e la necessità di assicurare la copertura delle sedi scolastiche.

Diverso è il piano degli accomodamenti ragionevoli. Questi devono essere individuati in relazione alla concreta situazione del singolo lavoratore, alle modalità con cui viene prestata l’assistenza e agli ostacoli incontrati nello svolgimento dell’attività lavorativa. Non possono essere ricavati automaticamente da una disposizione generale e astratta sulla mobilità.

Nel caso esaminato, il docente aveva fondato la propria domanda esclusivamente sulla presunta nullità della disciplina contrattuale. Non aveva invece allegato specifici elementi relativi alla propria situazione personale che consentissero di valutare la necessità di un accomodamento ragionevole.

Il nuovo CCNI non prova l’esistenza di un diritto precedente

La Cassazione ha esaminato anche la modifica introdotta dal CCNI mobilità 2025-2028, che ha esteso al figlio caregiver la precedenza nei trasferimenti interprovinciali.

Secondo la Corte, la nuova disciplina non ha dimostrato che tale diritto discendesse già direttamente dall’art. 33 della legge n. 104/1992. Al contrario, l’intervento ha confermato che l’estensione della precedenza ha richiesto una specifica scelta delle parti collettive.

La nuova previsione ha quindi ampliato la tutela precedentemente riconosciuta, ma non ha prodotto effetti retroattivi e non ha reso illegittimo il precedente assetto contrattuale.

La Cassazione ha inoltre precisato che anche nella disciplina più recente la precedenza non equivale a un diritto assoluto all’assegnazione della sede richiesta. Il beneficio continua a operare all’interno del sistema complessivo della mobilità e deve essere coordinato con l’ordine delle operazioni e con le altre precedenze previste.

Come si è conclusa la vicenda

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del Ministero, ha annullato la decisione della Corte d’appello e ha deciso direttamente nel merito, respingendo la domanda del docente.

In sostanza, la Corte ha chiarito che la precedenza per i docenti caregiver non è automatica nei trasferimenti tra province: può essere regolata e limitata dalla contrattazione collettiva, purché resti garantito un equilibrio tra tutela della disabilità, organizzazione del servizio scolastico e diritti degli altri lavoratori.

FAQ per docenti: mobilità e legge 104

Ho diritto alla precedenza assoluta nel trasferimento interprovinciale con legge 104?

No. La precedenza non è automatica: dipende da quanto previsto dal contratto collettivo e dalle regole della mobilità per quell’anno.

Se assisto un genitore disabile posso scegliere sempre la sede più vicina?

Solo “ove possibile”. Questo significa che la scelta deve essere compatibile con i posti disponibili e con le esigenze organizzative della scuola.

La precedenza vale allo stesso modo per trasferimenti provinciali e interprovinciali?

No. Spesso il contratto distingue tra le due situazioni, riconoscendo tutele più forti nei trasferimenti all’interno della stessa provincia.

Il fatto di essere caregiver mi garantisce il trasferimento?

No. Può darti un vantaggio (punteggio o precedenza), ma non assicura automaticamente l’assegnazione della sede richiesta.

Cosa cambia con i nuovi contratti sulla mobilità?

Le regole possono essere aggiornate. Ad esempio, i contratti più recenti hanno ampliato alcune precedenze, ma sempre entro limiti e condizioni precise.

Posso fare ricorso se non ottengo il trasferimento vicino al familiare disabile?

Sì, ma è necessario dimostrare concretamente che la tua situazione richiedeva una tutela maggiore o che le regole sono state applicate in modo scorretto.

Gli accomodamenti ragionevoli possono aiutarmi a ottenere il trasferimento?

Possono incidere, ma devono essere valutati caso per caso e non comportano automaticamente una precedenza assoluta.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

3 + 12 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.