Lavoro carcerario, la mercede include quattordicesima e permessi

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3105 del 16 giugno 2026, ha chiarito che la retribuzione del detenuto lavoratore deve essere calcolata assumendo come parametro l’intero trattamento economico previsto dal contratto collettivo. La riduzione ai due terzi consentita dall’art. 22 dell’ordinamento penitenziario non permette al Ministero di escludere singole voci retributive, come la quattordicesima mensilità e i permessi annui retribuiti. La pronuncia affronta anche il tema del TFR corrisposto mensilmente e quello della regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione.

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Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

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Il caso in esame e lo svolgimento del processo

La vicenda nasceva dal ricorso di un detenuto che aveva lavorato per diversi anni alle dipendenze del Ministero della Giustizia in più istituti penitenziari. Il lavoratore sosteneva di avere percepito somme inferiori a quelle dovute in base alla contrattazione collettiva applicabile. Chiedeva quindi l’accertamento delle differenze maturate per retribuzione ordinaria, straordinaria e differita, compresi quattordicesima mensilità, permessi annui retribuiti, ferie non godute e trattamento di fine rapporto. Domandava inoltre la regolarizzazione della propria posizione previdenziale presso l’INPS.

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Il Tribunale di Roma accoglieva solo in parte la domanda. Condannava il Ministero al pagamento di alcune differenze retributive, ma escludeva le somme richieste per quattordicesima, permessi e TFR. Rigettava anche la domanda di regolarizzazione contributiva, ritenendo prescritto il diritto al versamento. Il lavoratore proponeva appello, contestando la qualificazione della domanda, l’applicazione della disciplina speciale sul lavoro penitenziario e la valutazione delle prove relative alle voci retributive escluse. Il Ministero resisteva al gravame, mentre l’INPS chiedeva il versamento dei contributi dovuti nei limiti della prescrizione.

Il quadro normativo e la natura del lavoro carcerario

Il rapporto di lavoro del detenuto presenta caratteristiche particolari rispetto al lavoro libero. Il riferimento principale è l’art. 22 della legge n. 354/1975, nel testo applicabile ai periodi considerati. La norma stabiliva che le mercedi dovessero essere determinate in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro, all’organizzazione e al tipo di attività. La misura non poteva comunque essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. Il d.lgs. n. 124/2018 ha poi confermato il collegamento, fissando la remunerazione in misura pari ai due terzi del trattamento contrattuale.

La Corte costituzionale ha ritenuto legittima questa differenziazione, giustificata dalle peculiarità organizzative del lavoro penitenziario. La riduzione percentuale non attribuisce però all’amministrazione la facoltà di scegliere liberamente quali elementi della retribuzione riconoscere. Il contratto collettivo costituisce un parametro globale e vincolante, funzionale al rispetto dell’art. 36 Cost. La base di calcolo della mercede deve quindi comprendere le componenti ordinarie e differite previste dal contratto applicabile alla categoria professionale interessata.

La decisione della Corte d’Appello di Roma e il diritto alla mercede

La Corte d’Appello ha ritenuto fondate le censure relative all’esclusione della quattordicesima mensilità e dei permessi retribuiti. Richiamando il proprio orientamento, ha affermato che il legislatore ha introdotto un parametro minimo vincolante per l’amministrazione. Il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva rappresenta la base sulla quale applicare la quota dei due terzi. La commissione incaricata di determinare le mercedi poteva stabilire la percentuale spettante, ma non eliminare singole voci previste dal contratto collettivo.

Gli istituti di natura retributiva non possono quindi essere esclusi dal trattamento economico complessivo solo perché differiti o collegati a particolari modalità della prestazione. La Corte ha riformato in parte la sentenza di primo grado e ha riconosciuto le somme indicate nei conteggi che includevano i ratei della quattordicesima e dei permessi. Il Ministero è stato condannato al pagamento complessivo di 4.804,17 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Non è stato riconosciuto il cumulo con la rivalutazione monetaria, escluso per i crediti di lavoro verso il Ministero della Giustizia in ragione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

L’inammissibilità del patto di conglobamento del trattamento di fine rapporto

L’appellante chiedeva anche l’adeguamento delle differenze relative al TFR. Sosteneva che il trattamento fosse stato corrisposto mensilmente in base a una prassi o a un accordo di conglobamento. La Corte d’Appello ha dichiarato il motivo inammissibile perché fondato su una questione nuova, mai introdotta nel giudizio di primo grado e tale da richiedere ulteriori accertamenti di fatto. Una questione di questo tipo non può essere proposta per la prima volta in appello.

La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il conglobamento del TFR non può essere desunto dalla sola presenza, in busta paga, di una generica voce riferita all’anzianità. Occorre indicare e provare la fonte legale o convenzionale dell’accordo. L’art. 2120 c.c. prevede che il TFR diventi esigibile alla cessazione del rapporto, salvo le anticipazioni ammesse dalla legge. Non è invece prevista la sua erogazione mensile e continuativa senza una specifica causale. Nel caso esaminato, la fonte del presunto patto di conglobamento non era stata adeguatamente dedotta né provata.

L’obbligo previdenziale e il regime della prescrizione dei contributi

La Corte ha poi esaminato la posizione previdenziale del lavoratore. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di regolarizzare la contribuzione dovuta. Il versamento è stato però limitato ai periodi non prescritti, in applicazione del termine quinquennale previsto dall’art. 3 della legge n. 335/1995. La prescrizione contributiva opera di diritto e non è rimessa alla disponibilità delle parti.

Il Ministero è stato quindi condannato a versare all’INPS i contributi ancora esigibili, oltre agli oneri accessori e alle sanzioni previste dalla legge. La Corte ha posto a carico dell’amministrazione le spese di lite sostenute dal lavoratore nei due gradi di giudizio. Ha invece compensato le spese nei rapporti con l’ente previdenziale, considerando la natura processuale del contrasto e la sostanziale convergenza delle posizioni sull’esistenza dell’obbligo contributivo.

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