
La lesione del diritto di proprietà può dare luogo non solo a un danno patrimoniale, ma anche a un pregiudizio non patrimoniale, purché siano compromessi interessi della persona costituzionalmente tutelati e il danno sia allegato e provato. Il nuovo “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato.
Formulario commentato del risarcimento del danno
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Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 €
75.05 €
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L’evoluzione delle funzioni della responsabilità civile
Il tema della risarcibilità del danno anche non patrimoniale della lesione del diritto di proprietà consente di riflettere più in generale sul tema della responsabilità civile, sull’attualità delle conclusioni raggiunte dalle sezioni unite San Martino del 2008 e sulla rilevanza del diritto sovranazionale nel nostro ordinamento.
La dottrina, tradizionalmente, ritiene che presupposto fondamentale, affinché, possa configurarsi l’obbligo risarcitorio è il verificarsi di un danno, quale conseguenza del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., e l’orientamento prevalente ritiene che il risarcimento del danno svolge una funzione riparatoria, mirando a ricostruire la sfera giuridica del danneggiato nelle stesse condizioni che avrebbe avuto se l’illecito non si fosse verificato. Le funzioni della responsabilità civile sono state progressivamente ampliate dalla giurisprudenza di legittimità, chiarendo che il risarcimento del danno non assolve esclusivamente una funzione compensativa, ma può perseguire finalità diverse, purché compatibili con i principi dell’ordinamento.
Su tale linea si colloca anche un recente orientamento giurisprudenziale, che individua nella responsabilità civile quattro funzioni fondamentali: reagire all’illecito, ripristinare lo status quo ante, esercitare, nei casi previsti dalla legge, una limitata funzione sanzionatoria ed esplicare un effetto di deterrenza rispetto alla reiterazione di condotte illecite . La funzione compensativo-riparatoria resta, tuttavia, quella prevalente, mentre le ulteriori finalità operano in via complementare e nei limiti consentiti dal sistema. La responsabilità civile costituisce la principale forma di reazione dell’ordinamento alla violazione di un dovere giuridico, contrattuale o extracontrattuale che fa sorgere un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, in forza del quale il primo è tenuto a risarcire il danno patito dal danneggiato. Nell’ambito della responsabilità aquiliana, l’obbligo risarcitorio sorge al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 2043 c.c., e si caratterizza per regole proprie, sia sul piano della prescrizione sia su quello dell’onere della prova, con regole probatorie autonome da quelle previste dall’art. 1218 c.c., in tema di responsabilità contrattuale.
È una forma di responsabilità atipica che ha il precipuo fine di compensare il pregiudizio patito dal danneggiato; centrale è il danno più che la condotta del danneggiante.
L’ interpretazione attuale delle funzioni della responsabilità civile e il sistema bipolare
Il carattere precettivo dell’art. 2043 c.c., e la nuova prospettiva vittimologica accolta dalla giurisprudenza hanno comportato il tramonto del dogma della funzione sanzionatoria della responsabilità civile con attribuzione alla stessa di una funzione compensativo riparatoria, in cui il risarcimento assolve al compito fondamentale di restaurare la sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato.
Da subito l’impostazione tradizionale ha identificato nella responsabilità civile una tradizionale funzione di compensazione pecuniaria del danno, dimostrata dal fatto che il danno va risarcito solo in base al principio di effettività del danno (si risarcisce solo il danno patito), e di indifferenza, secondo cui il risarcimento deve essere interamente compensativo, uguale al danno patito dalla vittima, sicché per quest’ultima è indifferente aver o meno subito il fatto illecito. In altri termini il fatto illecito non deve essere occasione di guadagno.
In quest’ottica, si colloca la giurisprudenza ormai consolidata che ritiene che il risarcimento del danno sia consentito solo accogliendo la distinzione tra danno evento e danno conseguenza
In ragione di ciò, il risarcimento del danno deve essere parametrato al pregiudizio, effettivamente, subito dal danneggiato senza che ciò comporti un ingiustificato arricchimento. La dottrina, inoltre, ritiene come il risarcimento del danno svolge, anche una funzione punitiva i cd. punitive damages, ma solo per le ipotesi espressamente previste dal legislatore, ove il risarcimento mira sia a reintegrare la posizione della vittima sia a punire l’autore della condotta illecita.
Il danno risarcibile può essere patrimoniale e non patrimoniale. Nel primo caso, si tratta del pregiudizio di carattere economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato; nel secondo, s’intende la lesione degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica.
L’art. 2059 c.c., disciplina il danno non patrimoniale, stabilendo che lo stesso può essere risarcito solo nei casi previsti espressamente ex lege. Da ciò, la dottrina e la giurisprudenza hanno osservato che, il danno patrimoniale ed il danno no n patrimoniale hanno una natura qualitativamente differente; il primo è atipico potendo conseguire alla lesione di qualsivoglia interesse giuridicamente tutelato; il secondo è tipico, in quanto ammesso solo nei casi tipizzati ex lege.
La (a)tipicità del danno non patrimoniale
L’attenzione deve focalizzarsi su tre principi (tipicità relativa, unitarietà del danno non patrimoniale e natura di danno-conseguenza), venendo ad avere un collegamento diretto con la risarcibilità del danno da lesione del diritto di proprietà, quindi, la centralità del danno-conseguenza.
La principale differenza tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale riguarda il criterio di individuazione delle situazioni tutelate. Il danno patrimoniale, disciplinato dall’art. 2043 c.c., è tradizionalmente qualificato come atipico: è risarcibile ogni pregiudizio economicamente apprezzabile derivante dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante, purché ricorrano gli ordinari presupposti della responsabilità civile.
Diversamente, il danno non patrimoniale conserva una struttura di tipicità, sebbene oggi intesa in senso relativo. L’art. 2059 c.c., letto alla luce della Costituzione, consente infatti il risarcimento non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche quando l’illecito determini la lesione grave di un diritto inviolabile della persona. È questo il criterio selettivo che distingue gli interessi meritevoli della tutela risarcitoria dagli altri interessi giuridicamente rilevanti privi di copertura costituzionale.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno ricondotto il danno non patrimoniale a una categoria unitaria, all’interno della quale il danno biologico, il danno morale e il cosiddetto danno esistenziale non costituiscono autonome voci di danno, ma profili descrittivi di un unico pregiudizio. Ciò non esclude che il giudice debba considerare tutte le concrete manifestazioni della lesione, evitando però duplicazioni risarcitorie e garantendo il principio dell’integrale, ma non eccedente, riparazione del danno.
Inoltre, la giurisprudenza, in più occasioni fino alle cd. sentenze di San Martino del 2008, si è espressa circa l’individuazione dei casi in cui il danno non patrimoniale è risarcibile.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha chiarito, attraverso una lettura costituzionalmente e comunitariamente orientata dell’art. 2059 c.c., che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi, espressamente previste ex lege, anche nei casi in cui, comunque, sono lesi i diritti fondamentali, primari ed inviolabili della persona e che sono costituzionalmente garantiti, anche implicitamente, attraverso la loro sussunzione nell’ art. 2 Cost., quale clausola aperta, la cui elencazione è meramente esemplificativo e non essendo un numerus clausus.
La medesima giurisprudenza, inoltre, osserva, come diversamente dagli orientamenti precedenti, come il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed onnicomprensiva, ricomprendendo qualsiasi danno a valori inerenti la persona non connotati da rilevanza economica; quindi le sottocategorie di danno, in precedenza ampiamente utilizzate, di danno morale, biologico ed esistenziale, non sono più categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono una funzione descrittiva dell’unitario danno non patrimoniale, ciò nell’ottica, anche, di evitare duplicazioni risarcitorie.
Il danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà: verso un ripensamento?
Le Sezioni Unite di San Martino del 2008 hanno escluso che la mera lesione del diritto di proprietà possa fondare il risarcimento del danno non patrimoniale. La conclusione si fonda su due presupposti: da un lato, il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito; dall’altro, esso costituisce sempre un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato e non può essere configurato secondo il modello del danno in re ipsa. Ne deriva che la proprietà, pur costituzionalmente garantita dall’art. 42 Cost., non è stata ricompresa nel catalogo dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.
Tale impostazione, tuttavia, mostra oggi alcuni segnali di progressiva evoluzione, sia sul piano legislativo sia su quello giurisprudenziale.
Sul versante normativo, il legislatore ha previsto espressamente il ristoro del danno non patrimoniale in alcune ipotesi di lesione del diritto di proprietà. Emblematica è la disciplina dell’acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, che riconosce al proprietario un indennizzo comprensivo del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Analogamente, gli artt. 125 del Codice della proprietà industriale e 158 della legge sul diritto d’autore riconoscono il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, confermando come il sistema non escluda in modo assoluto la tutela non patrimoniale delle situazioni proprietarie.
Anche la giurisprudenza più recente sembra attenuare la rigidità dell’indirizzo del 2008. La Cassazione ha ribadito che la temporanea indisponibilità di un immobile non integra, di per sé, un danno non patrimoniale risarcibile, ma ha altresì riconosciuto che la compressione del godimento del bene può assumere rilievo quando si traduca in un concreto sacrificio della sfera personale del titolare.
L’elemento comune delle decisioni più recenti è il progressivo spostamento dell’attenzione dalla proprietà come diritto patrimoniale agli interessi della persona che attraverso quel bene trovano concreta realizzazione. In questa prospettiva, il danno non patrimoniale non deriva dalla lesione della res in quanto tale, ma dalla compromissione di valori della persona costituzionalmente protetti.
Significativa, in tal senso, è la giurisprudenza. Il pregiudizio non viene risarcito perché è stato leso un bene di proprietà, bensì perché viene compromessa una relazione affettiva ritenuta espressione della personalità dell’individuo. Analogamente, la tutela dell’immobile destinato ad abitazione tende, oggi, a valorizzare non il mero valore economico del bene, ma la sua funzione quale luogo di esplicazione della vita privata e familiare.
A sostenere questa evoluzione concorrono anche le fonti sovranazionali. L’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU tutela il diritto al rispetto dei propri beni, mentre l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto di ogni individuo di godere, utilizzare e disporre della proprietà legalmente acquisita. Pur non avendo ancora determinato un definitivo superamento dell’orientamento delle Sezioni Unite del 2008, tali disposizioni hanno favorito un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., che valorizza la funzione della proprietà quale strumento di realizzazione di interessi fondamentali della persona.
L’evoluzione giurisprudenziale non conduce, dunque, ad affermare la generale risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione della proprietà, ma consente di superare il tradizionale automatismo negativo: il risarcimento diviene ammissibile quando la lesione del diritto dominicale si traduca nella compromissione di diritti o interessi della persona di rilievo costituzionale, adeguatamente allegati e provati.
Certamente è risarcibile il danno patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, come è dimostrato dalla giurisprudenza, in tal caso il problema non è tanto sull’an del risarcimento, ma sul quomodo e sul quantum.
Ciò è strettamente connesso al tema dell’ammissibilità del danno in re ipsa, ove si confrontano due teorie: la teoria normativa, che ammette la risarcibilità del danno in re ipsa, e la teoria causale, che, invece, richiede la prova del nesso di causalità.
Il tema attiene non tanto alla lesione del bene in sé, quanto alla lesione del contenuto del diritto.
La questione posta dal contrasto è, infatti, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. La giurisprudenza ritiene che al quesito debba darsi risposta positiva secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l’estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l’ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela.
Per la teoria normativa l’oggetto del diritto coincide con il suo contenuto da cui l’esistenza del pregiudizio per il solo fatto della sua violazione (teoria del danno in re ipsa).
La teoria causalistica richiede, invece, un quid pluris, ossia la prova rigorosa dell’esistenza del danno conseguenza.
Il punto di divergenza riguarda, invece, il danno emergente per mancato godimento del bene, diretto o indiretto, non anche il lucro cessante, che coincide con la mancata vendita a prezzi convenienti o al locare il bene a prezzi superiori a quelli di mercato che attendono alla titolarità del bene.
La giurisprudenza distingue tra mancato mancato godimento e mancata disponibilità; trovando il compromesso, abbracciando la teoria normativa ove si rende risarcibile la violazione del contenuto del diritto violato (il mancato godimento), nel rispetto della teoria causalistica, si richiede l’esistenza di una specifica perdita subita.
La distinzione tra azione reale e risarcitoria riflette quella tra regole di proprietà e regole di responsabilità. Infatti, il non uso non è risarcibile, ma può essere tutelato con un’azione reale.
La soluzione delle sezioni unite riguarda l’occupazione sine titulo non quella in cui il titolo è venuto meno alla quale si applica l’art. 1591 c.c., e in relazione alla quale opera la responsabilità contrattuale.
É ammissibile il risarcimento del danno derivante da lesione del diritto di proprietà?
La dottrina osserva come il diritto di prioriterà è il diritto reale tipico, con cui si attribuisce il diritto di godere e di disporre della res in modo pieno, assoluto, esclusivo, salvo i limiti legali pubblici e privasti.
Il diritto di proprietà ex art. 832 c.c., trova fondamento nell’art. 42 Cost., quale espressione del principio di utilità e di funzione sociale a cui assolve la di proprietà, che può essere limitata solo al fine di rispettare lo scopo della funzione sociale, si penso ad esempio all’espropriazione per motivi di pubblico interesse, salvo indennizzo del di proprietario. La dottrina ha osservato, come nonostante il carattere assoluto, pieno ed esclusivo la di proprietà può subire limitazioni per contemperare opposti interessi.
Da un lato, l’interesse del di proprietario di godere e di disporre della cosa a suo piacimento, e dall’altro, l’interesse della collettività, ove l’utilizzo della di proprietà vada a vantaggio della stessa o non arrechi danno alla collettività.
Tuttavia, può accadere che il diritto di proprietà subisca una lesione, in particolare, nei c.c. rapporti di vicinato disciplinati dal legislatore in varie ipotesi: a) la distanza tra costruzioni ex art. 873 c; b) le distanze tra muri posti al confine ex artt. 874-878 c.c., c) le immissioni ex art. 844 c.c.; d) il divieto degli atti emulativi ex art. 833 c.c.
In tutte queste ipotesi, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il diritto di proprietà subisca una lesione, facendo sorgere l’ulteriore interrogativo circa la possibilità di risarcirne il danno sia esso patrimoniale sia non patrimoniale che ne deriva. Sul punto, è possibile analizzare la disciplina del divieto degli atti emulativi ex art. 833 c.c., quali atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestie al di proprietario.
La dottrina ritiene che la norma di cui all’ art. 833 c.c., è espressione del principio generale del divieto dell’abuso del diritto. Tuttavia, affinché, un atto possa considerarsi emulativo, dunque, ledere il diritto di proprietà è necessaria la contemporanea presenza di due elementi: 1) l’elemento oggettivo, ossia l’atto deve effettivamente recare un danno o una molestia ad altri; 2) l’elemento soggettivo, ossia, deve essere compiuto con “animus nocendi”, quindi con l’unico scipo di arrecare il danno al di proprietario.
In ordine alla possibilità di risarcire il danno da atto emulativo che lede il diritto di proprietà, dottrina e giurisprudenza ritengono che il di proprietario deve provare la contemporanea presenza sia dell’elemento oggettivo, soia dell’elemento soggettivo, in quanto, laddove manca l’animus nocendi, non rientra nell’ambito della disciplina degli atti emulativi ex art. 833 c.c.
Ulteriore ipotesi di lesione del diritto di proprietà è formata dall’art. 844 c.c., in tema di immissioni, ove, il legislatore mira a contemperare interessi contrapposti, come quelli del di proprietario del fondo e quelli di una impresa produttiva limitrofa al predetto fondo.
Al riguardo, deve chiarirsi che l’art. 844 c.c., prevede che il di proprietario non può impedire le immissioni, ad esempio, di fumo, rumori, esalazioni provenienti da un’impresa produttiva limitrofa, qualora, tali immissioni non superino quella che la giurisprudenza H ha definito come soglia della normale tollerabilità. La medesima giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’immissione, ai fini dell’applicabilità della relativa disciplina, deve presentare talune caratteristiche: 1) deve essere materiale, ossia deve consistere in entità materiali che si propagano sul fondo del vicino; 2) deve essere indiretta, ossia deve trattarsi di propagazioni che derivano da attività svolta sul fondo, determinando così ripercussioni sul fondo del di proprietario, potenzialmente, leso da esse; 3) deve essere attuale, trattandosi di immissioni in atto e causare la situazione di intollerabilità attuale; 4) deve sussistere, in concreto una vicinitas tra chi propaga le immissioni ed il di proprietario che le subisce; una vicinanza in senso funzionale e non mera contiguità.
La dottrina, inoltre, ha distinto le immissioni in: 1) tollerabili lecite che non superano, secondo una pluralità di criteri, valutati caso per caso e in concreto, la soglia della normale tollerabilità; 2) immissioni intollerabili ma lecite, come nel caso di una impresa produttiva che le produce per esigenze della produzione; 3) immissioni intollerabili illecite.
In quest’ultima ipotesi, le immissioni, accertata in concreto la sussistenza ella pluralità di criteri, la soglia della normale tollerabilità risulta superata sul punto la dottrina e la giurisprudenza osserva che il di proprietario leso da immissioni illecite può esercitare da un lato, l’azione inibitoria volta a richiedere la cessazione delle immissioni, e dall’altro può agire per il risarcimento del danno si patrimoniale sia non patrimoniale.
La risarcibilità anche del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per la lesione del diritto di proprietà
In una prima fase, la dottrina escludeva la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale per la lesione del diritto di proprietà, argomentando nel senso di evidenziare la natura reale e tipica del diritto di proprietà, attesa la tipicità del danno non patrimoniali non essendo menzionato dall’art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto di proprietà. Di contro, la giurisprudenza ritiene che anche il diritto di proprietà, laddove, leso può essere oggetto del risarcimento anche del danno non patrimoniale, in quanto, l’elencazione di cui all’art. 2059 c.c., di danno non patrimoniale è meramente esemplificativa, e non è rappresenta un numerus cluasus.
Inoltre, la giurisprudenza osserva come la lesione del diritto di proprietà, in concreto, può determinare un danno non patrimoniale a valori inerenti la persona, quale il diritto alla salute, bene fondamentale dell’individuo e tutelato a livello costituzionale dall’art. 32 Cost.
Infatti, nell’ambito delle immissioni ex art. 844 c.c., la giurisprudenza ha chiarito che, laddove, le stesse risultino illecite, poiché superano la soglia della normale tollerabilità, il danno conseguenza che si può generare è anche di tipo non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale, conseguente da immissioni illecite è risarcibile, quando tali immissioni nocive arrecano un danno a diritti, come la salute, la cui tutela, costituzionalmente garantita, è ulteriormente rafforzata dalla c.d. comunitarizzazione della Carta europea dei diritti dell’uomo del 1950.
La causalità giuridica e la delimitazione del danno risarcibile
Deve mettersi in evidenza il nucleo della problematica: la causalità giuridica come criterio di selezione del danno-conseguenza risarcibile, che rappresenta il presupposto teorico della successiva analisi sul danno patrimoniale e non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà.
Accertata la responsabilità del danneggiante, occorre individuare quali conseguenze pregiudizievoli siano effettivamente risarcibili. A tale funzione assolve la causalità giuridica disciplinata dall’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., in materia di responsabilità extracontrattuale. La disposizione non disciplina il nesso causale tra condotta ed evento, ma delimita il danno risarcibile, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il requisito della conseguenza immediata e diretta deve essere interpretato alla luce della teoria della causalità adeguata. Sono quindi risarcibili non solo i danni direttamente prodotti dal fatto illecito, ma anche quelli mediati o indiretti, purché rappresentino il normale sviluppo causale dell’evento dannoso secondo un criterio di regolarità fondato sull’id quod plerumque accidit.
La causalità giuridica svolge, pertanto, una funzione selettiva: non ogni conseguenza dell’illecito è risarcibile, ma soltanto quella che presenti un collegamento causalmente apprezzabile con il fatto dannoso. Tale impostazione è coerente con la funzione primaria della responsabilità civile, che rimane quella compensativo-riparatoria, volta a reintegrare integralmente la sfera giuridica del danneggiato senza trasformare il risarcimento in una fonte di arricchimento.
Accanto alla funzione compensativa, la giurisprudenza riconosce che la responsabilità civile possa perseguire, entro limiti ben definiti, anche finalità preventive o deterrenti. Una vera funzione sanzionatoria, invece, può trovare ingresso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, del principio di legalità
Quale criterio per la quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale per il diritto di proprietà leso?
In ordine al danno patrimoniale si tratta del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del di proprietario leso, quale effetto dell’illecito.
In ragione di ciò, al fine della quantificazione di tale danno il giudice dovrà richiamare l’art. 2056 c.c., letto in combinato disposto con gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., alla luce di tale combinato disposto, il danno patrimoniale risarcibile deve aver ad oggetto: 1) il danno emergente, ossia, la diminuzione del patrimonio del danneggiato-proprietario, verificatosi, proprio, in conseguenza dell’illecito; 2) il lucro cessante, ossia il mancato guadagno che il di proprietario poteva conseguire in assenza dell’evento dannoso. In entrambe le ipotesi, come stabilisce l’art. 1223 c.c., sia il danno emergente sia il lucro cessante devono, ai fini della loro risarcibilità, essere conseguenza immediata, attuale e diretta dell’illecito.
La dottrina precisa come il lucro cessante, ai sensi dell’art. 2056 c.c., deve essere valutata dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. In forza del richiamato art. 1226 c.c., qualora, il danno non si può provare nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal giudice con una valutazione equitativa.
Inoltre, l’art. 2056 c.c., non richiama l’art. 1225 c.c., con la conseguenza che il fatto illecito obbliga a risarcire tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, anche se non prevedibili, nel momento in cui è stata posta in essere la condotta. La medesima norma richiama, anche, l’art. 1227 c.c., determinando una riduzione del risarcimento del danno, qualora, il proprietario-danneggiato ha concorso a cagionare l’illecito, oppure, il risarcimento è escluso se il danneggiato poteva evitate le conseguenze dannose dell’illecito usando l’ordinaria diligenza.
In ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale per la lesione del diritto di di proprietà, atteso l’intervento giurisprudenziale con le c.d. Sentenze San Martino del 2008, tale danno, oggi è una categoria unitaria ed onnicomprensiva, ove, le tipologie non sono più, come in passato, categorie autonoma, bensì categorie descrittive per evitare duplicazioni risarcitorie.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene che, laddove, la lesione del diritto di proprietà ha determinato, anche un danno non patrimoniale, quest’ultimo per essere oggetto di tutela risarcitoria deve essere provato dal danneggiato- proprietario, non potendosi considerare in re ipsa.
Infatti, il danno non patrimoniale, come quello patrimoniale è un danno conseguenze, che sotto il profilo probatorio, comporta l’onere di allegre e provare, non solo la lesione del diritto di proprietà costituzionalmente tutelata ex art. 42 Cost., ma anche le evenienze lesive, di natura non patrimoniale, che l’evento dannoso ha cagionato, come la lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost., leso da immissioni nocive intollerabili ed illecite.








