L’avvocato non riceve più incarichi e chiede i danni: cosa decide la Cassazione

Un avvocato che per anni ha ricevuto incarichi da un cliente può chiedere il risarcimento del danno se non gli vengono più affidate nuove cause?

La risposta dipende soprattutto da ciò che le parti hanno concordato. Non basta, quindi, che il rapporto professionale sia durato molti anni. Né è sufficiente aver ricevuto in passato un numero elevato di incarichi.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, con l’ordinanza n. 24840/2026, pubblicata il 28 agosto 2026. La controversia vedeva contrapposti un avvocato e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia.

Il punto centrale della decisione è che il mandato generale alle liti non comporta, da solo, l’obbligo di continuare ad affidare cause al professionista. Né garantisce un numero minimo di incarichi.

Se manca uno specifico obbligo contrattuale, quindi, la cessazione dei nuovi affidamenti non basta per ottenere un risarcimento.

Consiglio: il nuovo “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato.

Formulario commentato del risarcimento del danno

Formulario commentato del risarcimento del danno

Il volume raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato. Ogni modello è personalizzato, aggiornato al correttivo Cartabia e al D.P.R. 12/2025 (TUN), e nasce da casi reali, con un taglio concreto e operativo.

- Selezione ragionata di formule relative ai casi più ricorrenti di responsabilità civile: malpractice medica, sinistri stradali, perdita del rapporto parentale, furto di veicolo, diffamazione (online e a mezzo stampa), acquisti online, trasporto aereo, illegittima segnalazione alla centrale rischi, attivazione illegittima di servizi, responsabilità precontrattuale e altri ancora.
- Ogni formula è corredata da riferimenti normativi, commento esplicativo, indicazione di termini, scadenze, preclusioni e principali massime giurisprudenziali, per guidare passo dopo passo nella costruzione della strategia difensiva.
- Struttura per “casi” autonomi: ciascun capitolo ripercorre l’intero iter logico-giuridico e processuale del singolo contenzioso, così che il professionista possa concentrarsi solo sul tema che gli serve, senza dover consultare tutto il volume.
- Modelli “specifici” e non generici: gli atti sono calibrati su fattispecie concrete e sulle particolarità emerse nella pratica forense, offrendo soluzioni già testate in giudizio.
- Aggiornamento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno, con particolare attenzione al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (TUN) e al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia), che incidono su tabelle nazionali, liquidazione del danno e processo civile digitalizzato.
- Formulari disponibili anche online, in formato editabile e stampabile, per un immediato riutilizzo e adattamento al singolo caso concreto.
- Inclusi modelli di contratto di incarico professionale e di delega in calce agli atti, per completare il fascicolo e gestire in modo ordinato l’attività di studio.
- Aggiornamento online per 12 mesi, per mantenere sempre allineati i modelli alle evoluzioni giurisprudenziali e alle eventuali ulteriori novità normative.

Acquista subito il formulario per avere a disposizione modelli completi, personalizzabili e già sperimentati in giudizio, aggiornati alle ultime riforme: uno strumento operativo che consente di impostare fin da ora atti efficaci e conformi al nuovo quadro normativo, senza rischiare di lavorare su schemi superati.

Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 € 75.05 €

Il caso: il rapporto professionale durava dagli anni Novanta

La vicenda nasce da un rapporto professionale di lunga durata.

Negli anni Novanta l’avvocato aveva ricevuto un mandato generale alle liti dalla società concessionaria della riscossione.

Nel 1995 aveva inoltre sottoscritto una convenzione. L’accordo disciplinava una serie di incarichi di natura ripetitiva.

Il sistema prevedeva l’assegnazione di lavoro ai diversi legali. L’obiettivo era garantire un volume di attività tale da giustificare l’accettazione di compensi commisurati ai minimi tariffari.

Il professionista aveva così seguito nel tempo numerose controversie relative al recupero dei crediti.

Successivamente nacque un contrasto su una procedura seguita nell’ambito di alcune insinuazioni tardive al passivo fallimentare presso il Tribunale di Milano.

Nel provvedimento la procedura viene indicata come “rito ambrosiano”.

Secondo il legale, la prassi era illegittima. Dopo essersi rifiutato di seguirla, sosteneva di non aver più ricevuto nuovi incarichi.

L’avvocato chiedeva quindi il pagamento dei compensi relativi ad alcune attività già svolte. A questa domanda aggiungeva una richiesta di risarcimento del danno per il mancato conferimento di ulteriori incarichi.

Niente nuovi incarichi: quando si può chiedere il risarcimento?

È questo il passaggio della decisione più interessante sul piano pratico.

La Corte d’appello aveva già escluso che la riduzione degli incarichi fosse stata causata dalla posizione assunta dall’avvocato sul cosiddetto rito ambrosiano.

Ma aveva aggiunto un elemento ancora più importante.

Il mandato generale alle liti non obbligava la società ad assegnare al professionista un numero minimo di cause. Non garantiva neppure la continuità degli incarichi.

La Cassazione condivide questa conclusione.

Gli accertamenti compiuti nei precedenti gradi di giudizio avevano escluso il collegamento tra la contestazione dell’avvocato e la diminuzione del lavoro affidato.

C’è però un altro elemento decisivo. Mancava “uno specifico obbligo contrattuale” relativo all’assegnazione di nuovi incarichi.

Un rapporto professionale può quindi durare molti anni. Gli incarichi possono essere numerosi e costanti.

Questo, però, non crea automaticamente un diritto a ricevere nuove pratiche in futuro.

Per ottenere un risarcimento occorre verificare se il cliente avesse assunto uno specifico obbligo in questo senso.

Il mandato generale non garantisce un numero minimo di cause

La distinzione è importante soprattutto nei rapporti professionali continuativi.

Un conto è attribuire all’avvocato il potere di rappresentare il cliente nelle controversie che gli vengono affidate.

Un altro è obbligarsi contrattualmente ad affidargli un determinato numero di cause.

È questo secondo elemento che mancava nel caso esaminato dalla Cassazione.

L’ordinanza non afferma che un professionista non possa mai ottenere un risarcimento quando gli incarichi vengono interrotti.

Il principio è più preciso.

Non bastano un mandato generale o una precedente continuità negli affidamenti.

Per chiedere il risarcimento bisogna dimostrare l’esistenza di un obbligo contrattuale. Occorre poi provare che quell’obbligo sia stato violato e che dalla violazione sia derivato un danno.

Compensi dell’avvocato: conta anche quanto stabilito nell’accordo

L’ordinanza affronta anche un secondo tema. È quello della determinazione dei compensi professionali.

L’avvocato contestava la liquidazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio.

Sosteneva, tra l’altro, che le controversie affrontate presentassero profili innovativi e avessero una particolare rilevanza.

La Cassazione conferma però la valutazione della Corte d’appello.

Per determinare il compenso erano stati considerati diversi elementi. Tra questi figuravano il valore delle controversie, i vantaggi conseguiti e la natura seriale delle questioni.

Ma assumeva particolare importanza l’accordo stipulato dalle parti. La convenzione prevedeva infatti che i compensi fossero calcolati secondo i minimi tariffari.

Le contestazioni del professionista miravano, secondo la Cassazione, a ottenere una nuova valutazione della complessità e dell’importanza delle cause.

Una rivalutazione che non può essere svolta in sede di legittimità.

La Cassazione ricorda infatti che il proprio giudizio non costituisce un terzo grado di merito.

Precisazione delle conclusioni: la rinuncia non è automatica

Nell’ordinanza c’è anche un passaggio processuale interessante.

La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile uno dei motivi. La questione non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Secondo i giudici d’appello, quindi, doveva considerarsi implicitamente abbandonata.

Su questo punto la Cassazione corregge la motivazione.

I giudici ricordano anzitutto che la regolare costituzione delle parti e gli eventuali vizi di rappresentanza processuale devono essere verificati d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 182 c.p.c.

La Cassazione aggiunge poi un principio più generale.

La mancata riproposizione di una questione in sede di precisazione delle conclusioni non comporta automaticamente una rinuncia.

Per stabilire se la parte abbia effettivamente rinunciato occorre valutarne il comportamento complessivo.

Nel caso concreto, però, questo errore non modifica il risultato.

La Corte d’appello aveva infatti esaminato comunque la questione nel merito.

Cosa cambia per avvocati e professionisti

La decisione è particolarmente rilevante per i rapporti professionali continuativi.

È il caso, ad esempio, del professionista che lavora per anni per una società, un ente o una grande organizzazione. Nel corso del tempo può ricevere decine o centinaia di incarichi.

La durata del rapporto, però, non significa automaticamente che il cliente sia obbligato a mantenere invariato il volume di lavoro.

Per capire se la riduzione o la cessazione degli incarichi possa generare una responsabilità bisogna partire dagli accordi tra le parti.

Occorre quindi esaminare contratto, convenzione e altre pattuizioni che regolano il rapporto.

La domanda decisiva è semplice: il cliente aveva assunto l’obbligo di garantire un determinato volume di attività o la continuità degli incarichi?

Se la risposta è negativa, gli affidamenti ricevuti in passato possono non bastare per fondare una richiesta di risarcimento.

La situazione può essere diversa se il contratto prevede espressamente un numero minimo di pratiche. Lo stesso vale se stabilisce precise modalità di assegnazione o altri obblighi specifici.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha infine rigettato il ricorso.

Il professionista è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Il principio che emerge dalla decisione è rilevante per molti rapporti professionali di lunga durata.

La continuità degli incarichi avuta in passato non equivale, da sola, a una garanzia contrattuale per il futuro.

Se il professionista chiede un risarcimento perché non riceve più nuovi incarichi, diventa quindi centrale verificare cosa prevedeva realmente l’accordo con il cliente.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

2 × 1 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.