Colonscopia, intestino perforato: ospedale condannato a risarcire

Una perforazione intestinale durante una colonscopia può essere considerata una complicanza inevitabile? Per il Tribunale di Salerno, la rarità statistica dell’evento non basta a escludere la responsabilità sanitaria. Se l’esame non rispetta le linee guida e le regole dell’arte, la struttura deve risarcire la paziente (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione). Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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La colonscopia provoca una perforazione intestinale

Nel gennaio 2018, una signora decideva di sottoporsi ad un esame retto-colonscopico presso una struttura sanitaria campana, in quanto ormai da tre mesi era affetta da un alveo diarroico persistente. Tuttavia, durante l’esecuzione dell’esame, la paziente subiva una perforazione intestinale.

Pertanto, la stessa veniva sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza attraverso una laparotomia esplorativa e il confezionamento di una colostomia temporanea.

La paziente veniva quindi ricoverata per circa dieci giorni presso la struttura sanitaria e successivamente dimessa con mantenimento della colostomia temporanea.

Soltanto, circa 4 mesi dopo, la paziente veniva sottoposta ad un secondo intervento chirurgico per eseguire una ricanalizzazione, volta ad eliminare la patologia performativa, ed infine veniva dimessa dopo una decina di giorni.

La paziente si rivolgeva quindi al Tribunale di Salerno per far accertare, mediante procedimento per ATP, la responsabilità della struttura sanitaria per l’erronea esecuzione dell’esame retto-colonscopico che, a suo dire, aveva causato la perforazione dell’intestino ed i conseguenti danni alla salute a carico della paziente medesima.

Successivamente al predetto procedimento, la paziente introduceva un giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Salerno, in cui chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni dalla medesima subiti.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto sosteneva che i propri sanitari avessero eseguito correttamente l’esame diagnostico sulla paziente e che la perforazione del sigma intestinale era da considerarsi una complicanza non prevedibile, come era stato accertato durante il procedimento per ATP.

Responsabilità dell’ospedale: chi deve provare cosa

La struttura sanitaria si avvale dell’opera di professionisti sanitari per eseguire le prestazioni che alla medesima derivano dal contratto di spedalità che sorge con il paziente al momento della sua accettazione all’interno della struttura sanitaria medesima.

Infatti, l’accettazione del paziente all’interno della struttura determina la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive definito contratto di spedalità.

Da detto contratto derivano a carico della struttura non soltanto l’obbligo principale di eseguire la prestazione sanitaria a favore del paziente (cioè la diagnosi della patologia e la sua cura), ma anche altri obblighi accessori che hanno ad oggetto l’adeguata organizzazione dei mezzi e del personale, la predisposizione di idonee cautele preventive, la sorveglianza del decorso clinico, la individuazione e gestione delle complicanze nonché l’adozione delle misure di protezione del paziente.

In considerazione del fatto che la struttura si avvale di ausiliari nell’esecuzione di dette obbligazioni, la stessa risponde per tutte le condotte dolose o colpose poste in essere da detti ausiliari, anche nel caso in cui essi siano scelti dal paziente e anche nel caso in cui non siano dipendenti della struttura sanitaria.

Pertanto, la violazione di uno dei suddetti obblighi determina a carico della struttura sanitaria una responsabilità di carattere contrattuale.

Le conseguenze sul piano processuale della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria sono che il paziente danneggiato deve provare l’esistenza del rapporto contrattuale e l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia nonché il nesso di causalità tra la condotta degli ausiliari e la patologia stessa secondo il criterio del più probabile che non.

Soltanto dopo che il paziente ha fornito la suddetta prova, graverà sulla struttura sanitaria, al fine di andare esente da responsabilità, la prova che ha adempiuto in maniera esatta alla propria prestazione oppure che l’eventuale inadempimento non è stato causalmente rilevante oppure che l’evento dannoso è dipeso da una causa non imputabile alla struttura nonché inevitabile e imprevedibile mediante l’uso della diligenza qualificata.

Complicanza rara, ma non inevitabile: perché scatta il risarcimento

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il paziente abbia dimostrato il contratto di spedalità con la convenuta, in quanto ha documentato l’esecuzione della retto-colonscopia del gennaio 2018 e il successivo ricovero d’urgenza presso la struttura sanitaria, nonché la insorgenza di una nuova patologia, consistente nella perforazione del sigma, e il successivo aggravamento del quadro clinico.

Infine, il tribunale ha ritenuto che il paziente abbia provato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente dei sanitari, consistente nell’esecuzione della retto-colonscopia, e la suddetta patologia.

In particolare, la CTU svolta nel corso del giudizio di merito, arrivando a conclusioni diametralmente opposte a quelle della consulenza svolta nel procedimento per ATP, ha accertato che la colonscopia non è stata eseguita nel rispetto delle linee guida e delle leges artis e che la perforazione non è stata quindi una complicanza inevitabile, ma è stata causata dalla erronea condotta dei sanitari.

A fronte della suddetta prova fornita dall’attrice, la struttura sanitaria convenuta non ha fornito la prova liberatoria sulla medesima gravante, in quanto la tesi per cui la perforazione costituiva una complicanza non prevedibile che si verifica tra l’ 0,01% e l’1% dei casi non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità della struttura.

Ciò in quanto il sol fatto che un evento possa essere qualificato dal punto di vista statistico come una complicanza, che si verifica raramente, non dimostra in maniera automatica che detto evento era inevitabile nel caso concreto ed inoltre non consente di omettere la verifica se i sanitari abbiano operato rispettando le regole tecniche e le cautele previste nel caso concreto. 

 La convenuta, invece, avrebbe dovuto provare la sussistenza di una causa alternativa, autonoma, imprevedibile e inevitabile idonea a interrompere il nesso di causalità tra l’esame retto-colonscopico eseguito dai sanitari e la perforazione del sigma della paziente.

In considerazione di ciò, il tribunale di Salerno ha ritenuto responsabile la struttura sanitaria dei danni subiti dalla paziente.

A tale ultimo proposito, il giudice ha accertato la sussistenza di un danno biologico permanente subito dalla paziente quantificato nella misura del 16%, di un danno morale, nonché di un danno biologico temporaneo (quantificato in 21 giorni di invalidità assoluta, 149 giorni di invalidità parziale al 75% e 15 giorni al 50%) e di una personalizzazione al 15% di dette componenti di danno non patrimoniale.

Con particolare riferimento alla personalizzazione, il giudice ha ritenuto che la presenza di due cicatrici chirurgiche sull’addome di una donna giovane (50 anni), la necessità di convivere per 5 mesi con un presidio esterno al proprio organismo (cioè la colostomia temporanea) e il fatto che è stata costretta a sottoporsi a due interventi chirurgici in pochi mesi, determinano una significativa limitazione della autonomia personale della paziente e della sua vita di relazione, che impongono il riconoscimento a suo favore della suddetta personalizzazione. 

Per quanto concerne la liquidazione dei suddetti danni, il giudice ha applicato, in via equitativa, i valori di cui alla tabella unica nazionale approvata nel dicembre del 2025.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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