Divorzio e figli: chi paga l’università privata fuori sede?

Una delle questioni più controverse nei giudizi di separazione e divorzio riguarda la qualificazione delle spese sostenute per l’istruzione dei figli. Con l’ordinanza n. 16578/2026, la Cassazione ha ribadito un principio importante: le spese per frequentare un’università privata fuori sede, comprese quelle necessarie alla permanenza dello studente lontano da casa, possono costituire spese straordinarie. Di conseguenza, i genitori devono ripartirle separatamente rispetto all’assegno ordinario di mantenimento.

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Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Il caso esaminato

La vicenda nasce dalla richiesta di rimborso presentata da una madre per numerose spese sostenute nell’interesse del figlio: tasse universitarie, costi di alloggio fuori sede, viaggi e altre spese legate al percorso di studi.

Il contrasto riguardava la natura di questi esborsi. Il padre sosteneva che fossero prevedibili e quindi già coperti dall’assegno di mantenimento. La madre, invece, li qualificava come spese straordinarie da ripartire a parte.

Quando l’università fuori sede costituisce una spesa straordinaria

La Cassazione ha ricordato che una precedente decisione resa nella stessa controversia aveva già chiarito un punto essenziale: le spese universitarie e quelle strettamente collegate alla frequenza di un ateneo fuori sede assumono carattere straordinario quando, al momento della determinazione del mantenimento, non risultano prevedibili o non possono essere quantificate con sufficiente precisione.

Il principio non riguarda soltanto le tasse universitarie. Include anche i costi normalmente connessi alla scelta di studiare lontano dalla residenza familiare, come l’alloggio e le spese di viaggio necessarie per frequentare il corso.

In sostanza, l’iscrizione a un’università privata o il trasferimento in un’altra città per motivi di studio possono generare costi che, per importo e imprevedibilità, escono dall’ordinario mantenimento e richiedono una specifica ripartizione tra i genitori.

La distinzione tra natura della spesa e quota di contribuzione

L’ordinanza richiama anche una distinzione fondamentale.

Accertare che una spesa sia straordinaria non significa stabilire automaticamente quanto ciascun genitore debba versare. Le due valutazioni restano autonome.

La prima riguarda la qualificazione della spesa. La seconda riguarda la ripartizione concreta dell’onere economico secondo il principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter c.c.

Per questa ragione la Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune censure del ricorrente che confondevano i due profili e rimettevano in discussione la natura straordinaria delle spese universitarie già accertata in via definitiva.

Le contestazioni sulle condizioni economiche dei genitori

La Suprema Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.

Nel caso concreto il padre contestava il modo in cui i giudici avevano valutato le condizioni economiche delle parti e la documentazione prodotta. Secondo la Cassazione, però, tali doglianze riguardavano il merito della decisione e non evidenziavano alcuna violazione delle regole sull’onere della prova.

Di conseguenza, anche questi motivi sono stati dichiarati inammissibili.

Il problema del calcolo del rimborso

Pur confermando la natura straordinaria delle spese universitarie e di quelle connesse alla frequenza fuori sede, la Cassazione ha rilevato un vizio nella sentenza impugnata.

La Corte d’appello aveva riconosciuto il rimborso di diverse spese e aveva condannato il padre a pagare oltre 24.000 euro. Tuttavia non aveva spiegato con chiarezza come fosse arrivata a tale importo.

In particolare, la motivazione non consentiva di capire perché, dopo aver affermato che le spese dovevano essere ripartite in parti uguali tra i genitori, avesse posto a carico del ricorrente una somma che sembrava coincidere con l’intero ammontare delle spese riconosciute.

La sentenza non esponeva quindi un percorso logico e matematico verificabile. Per questo la Cassazione ha ritenuto la motivazione apparente.

La decisione finale

La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione.

Resta però fermo il principio di maggiore interesse pratico: le spese per un percorso universitario privato e fuori sede non rientrano automaticamente nell’assegno di mantenimento. Se risultano imprevedibili o non erano concretamente valutabili quando i genitori hanno regolato i rispettivi obblighi economici, possono essere qualificate come spese straordinarie e generare un autonomo diritto al rimborso.

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