Cassazione: la salute precaria incide sull’assegno divorzile anche senza invalidità totale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23282/2026, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, può assumere rilievo anche uno stato di salute precario che renda più gravoso lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno, pur in assenza di un’invalidità tale da impedire in modo assoluto la produzione di reddito. Se ti occupi di diritto di famiglia, ti consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Analisi del caso

Il tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosceva in favore dell’ex moglie un assegno divorzile mensile.

L’ex marito proponeva appello, sostenendo che non ricorrevano i presupposti per l’attribuzione dell’assegno. La Corte territoriale accoglieva l’impugnazione, ritenendo non dimostrati né l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge, né un apprezzabile squilibrio economico tra le parti.

Secondo il giudice d’appello, l’ex moglie svolgeva una seconda attività lavorativa, ulteriore rispetto all’impiego part-time già dichiarato, e disponeva quindi di un reddito sostanzialmente equivalente a quello dell’ex marito. La Corte considerava provata la circostanza in applicazione del principio di non contestazione, poiché la parte si limitava a eccepire la mancanza di prova della seconda occupazione senza negarne espressamente l’esistenza.

La Corte d’appello escludeva inoltre la rilevanza delle condizioni di salute dell’ex moglie. Riteneva che il rapporto di lavoro fosse proseguito e che le patologie documentate non avessero determinato un’assoluta impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.

L’ex moglie proponeva quindi ricorso per cassazione contro la sentenza, articolandolo in quattro motivi riguardanti il contrasto tra le statuizioni sulle spese processuali, la valutazione delle condizioni di salute, l’accertamento della situazione reddituale e l’applicazione del principio di non contestazione.

Le condizioni di salute incidono sulla capacità reddituale

La Cassazione ha censurato la valutazione compiuta dalla Corte d’appello sulle condizioni di salute della ricorrente.

Il giudice di merito aveva escluso una riduzione della capacità lavorativa sulla base della prosecuzione del rapporto di lavoro e della continuità del trattamento economico. Il Collegio ha ritenuto tale argomentazione illogica, poiché la permanenza formale del rapporto non dimostra, da sola, l’assenza di conseguenze delle patologie sulla concreta possibilità di svolgere un’attività lavorativa.

La Corte territoriale ha inoltre omesso di esaminare il certificato medico più recente, prodotto per documentare il permanere di condizioni di salute precarie.

La Cassazione ha quindi affermato che, nella valutazione dei presupposti dell’assegno divorzile, può rilevare anche una situazione sanitaria che, pur non determinando un’invalidità assoluta, renda più gravoso lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno.

Non è pertanto necessario che l’ex coniuge versi nell’impossibilità totale di lavorare. Le condizioni di salute devono essere considerate anche quando incidano sull’intensità, sulla continuità o sulla sostenibilità dell’attività lavorativa e, di conseguenza, sulla capacità di procurarsi redditi adeguati.

La contestazione della seconda occupazione era specifica

La Cassazione ha ritenuto erronea anche l’applicazione dell’art. 115 c.p.c. compiuta dalla Corte d’appello.

L’ex moglie aveva contestato l’esistenza della seconda occupazione, sostenendo che l’ex marito non avesse fornito alcuna prova a sostegno della propria allegazione e rilevando che non avesse prodotto neppure la relazione investigativa richiamata a sostegno dell’affermazione.

Tale difesa non costituiva una contestazione generica. La parte aveva identificato il fatto controverso, aveva negato che fosse stato dimostrato e aveva indicato la documentazione probatoria mancante.

La Cassazione ha pertanto concluso che la contestazione fosse sufficientemente specifica e che il giudice d’appello avesse erroneamente considerato provata la seconda attività lavorativa sulla base del principio di non contestazione.

L’art. 115 c.p.c. consente infatti di porre a fondamento della decisione i fatti specificamente allegati e non contestati dalla parte costituita. La regola non opera, invece, quando la difesa avversaria, valutata nel suo complesso, esprima in modo chiaro la volontà di negare il fatto o la sua corrispondenza alla realtà.

L’onere di autosufficienza nel ricorso per cassazione

La Corte ha richiamato anche gli oneri che gravano sulla parte che denunci, nel giudizio di legittimità, la violazione del principio di non contestazione.

Il ricorso deve indicare la sede processuale in cui sono state formulate le difese asseritamente ignorate e deve riportare il contenuto degli atti rilevanti, compresa la comparsa di risposta e gli ulteriori scritti difensivi. Ciò consente alla Cassazione di verificare direttamente se il fatto fosse stato contestato e se l’art. 115 c.p.c. sia stato correttamente applicato.

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva trascritto il passaggio della comparsa contenente la contestazione della seconda fonte di reddito. Il ricorso rispettava quindi il principio di autosufficienza e permetteva alla Corte di valutare l’errore denunciato.

Due statuizioni contrastanti sulle spese

La Cassazione ha accolto anche il motivo relativo alla presenza, nella sentenza impugnata, di due statuizioni differenti e incompatibili sulle spese processuali.

Il contrasto non è stato qualificato come semplice errore materiale, poiché riguardava due decisioni contrapposte e sorrette da motivazioni differenti. Non si trattava, quindi, di un mero lapsus calami suscettibile di correzione, ma di un vizio che comprometteva la chiarezza del contenuto decisorio.

La Corte ha rimesso al giudice del rinvio anche la nuova regolazione delle spese, affinché venisse eliminata l’incertezza derivante dai dispositivi contrastanti.

Conclusioni

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando alla Corte d’appello di L’Aquila per un nuovo esame della vicenda.

La pronuncia è interessante perché richiama l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: la capacità di lavorare non è una variabile rigida. In tema di assegno divorzile, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e della capacità dell’ex coniuge di procurarseli, può assumere rilievo anche uno stato di salute precario che renda più gravoso lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno, pur in assenza di un’invalidità comportante l’assoluta impossibilità di lavorare.

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