Viaggio annullato per impossibilità sopravvenuta: quando spetta il rimborso

in Giuricivile, 2018, 7 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., III sez. civ., sent. n. 18047 del 10/7/2018

È noto che le persone per la buona organizzazione di un viaggio ricorrano all’aiuto delle agenzie di viaggio, le quali propongono pacchetti turistici e viaggi organizzati ai propri clienti.

Può accadere però che il cliente, per improvvisa malattia, non sia più in grado di partire. Ebbene, in tal caso egli ha il diritto di ottenere la restituzione della somma pagata, trovando piena tutela nell’art. 1463 c.c. riguardante l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018.

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Il fatto

I clienti citavano innanzi al Giudice di Pace la società turistica per chiedere la restituzione dell’importo versato per l’acquisto di un pacchetto turistico, mai consumato, dal momento che gli attori non erano potuti partire a causa della grave ed improvvisa patologia che aveva colpito uno dei due.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e invitava la società a restituire il denaro, ma la società non soddisfatta appellava la sentenza di primo grado.

Il Tribunale nella veste di giudice d’appello conformemente al giudice di prime cure condannava gli appellanti alla restituzione dell’importo versato dagli appellati per l’acquisto del pacchetto turistico mai utilizzato.

La società ricorreva così in Cassazione rilevando che la mancata partecipazione al viaggio non era dipesa da fatti relativi all’esercizio dell’attività imprenditoriale, ma ad un impedimento soggettivo del fruitore della prestazione. Ciò, pertanto, non avrebbe potuto secondo la ricorrente comportare un effetto completamente liberatorio/risolutorio in suo favore.

La normativa

Quotidianamente si acquistano pacchetti turistici e le agenzie di viaggio propongono, con il pagamento di un piccolo supplemento, un’assicurazione per infortunio o malattia asserendo che la stessa sia indispensabile qualora, nel caso di malattia, non si possa più partire per ottenere il rimborso dell’intera quota versata per l’acquisto del pacchetto turistico o del viaggio.

Si tratta però di un’opinione sbagliata. Sia il codice civile che il codice del consumo infatti stabiliscono che anche se il cliente non abbia fatto alcuna assicurazione, e per impossibilità sopravvenuta non possa più partire, deve comunque e in ogni caso essere rimborsato. La normativa sul punto è chiara e va in soccorso di chi deve annullare la partenza per “fatti sopraggiunti, a lui non imputabili”.

Da un lato il Codice del Turismo (Art. 79 cod. turismo d.lgs. n. 79/2011) prevede che, qualora il consumatore si trovasse nella condizione di dover recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisca di partire, tutte le somme versate devono, senza eccezioni, essergli rimborsate.

Per «fatto imprevisto ed imprevedibile» si considera un evento che preclude la partenza al turista e che incide sulla sua sfera: si può trattare di un’improvvisa malattia, di un lutto o di un qualche evento sorto successivamente alla prenotazione del viaggio che non consenta di partire.

Dall’altro, il codice civile all’art 1463 afferma che, “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Proprio a tale articolo si collegano molte sentenze della Cassazione la quale ha più volte ricordato che «la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione», con la conseguente possibilità di avere la restituzione di quanto già corrisposto alla controparte, «può essere invocata da entrambe le parti, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile (nel nostro caso il turista) sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile (nel nostro caso il tour operator)».

In particolare, «l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore (il tour operator), ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione».

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione a tale proposito ha un’opinione del tutto conforme a quella dei giudici di primo e secondo grado.

La Corte di legittimità ritiene infatti che qualora le parti non possano utilizzare il pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta e per cause di forza maggiore, non prevedibili né ascrivibili alla condotta dei contraenti, questi dovranno ricevere il rimborso dell’intero pacchetto turistico mai utilizzato.

Pertanto appare di poco conto la mancata stipula della polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili come quello in esame dal momento che all’epoca in cui il pacchetto veniva acquistato, tale possibilità costituiva una mera facoltà sia per il cliente che per l’operatore turistico.

Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, il giudice di prime cure, correttamente, ha valutato il gravissimo impedimento che aveva impedito ai contraenti di utilizzare il pacchetto, applicando correttamente il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all’art. 1463 c.c risulta perfettamente compatibile, con riferimento a tutti i contraenti.

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico dal momento che il recesso dal contratto non dipende dalla volontà libera dei contraenti, ma è dovuto da cause di forza maggiore non evitabili e del tutto imprevedibili.

Conclusioni

In conclusione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo privi di pregio i rilievi della società ricorrente che lamentava “uno sbilanciamento del sinallagma contrattuale” e il “trasferimento del rischio dell’evento accidentale a totale carico del tour operator“, con conseguente costituzione di una sorta di responsabilità oggettiva.

L’art. 1463 c.c, spiegano i giudici, assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l’ambito contrattuale della responsabilità.

3 COMMENTI

  1. Buon pomeriggio,
    a causa di un infortunio occorso 4 giorni prima della partenza non ho potuto usufruire del mio pacchetto vacanze natalizie, già pagato per intero. La notte stessa del mio ricovero ho mandato un sms all’agenzia, che ha letto ed ha anche risposto che avrebbe fatto il possibile per rivenderlo. Sono stata anche contattata telefonicamente dal responsabile dell’agenzia qualche giorno dopo, comunicandomi che sebbene non fosse riuscito a rivendere, avrebbe sicuramente provveduto a farmi avere almeno un buono vacanze. A tutt’oggi non ho ancora ricevuto nulla, sebbene io anche inviato un’email 15 giorni circa dopo le mie dimissioni ospedaliere. Come mi devo comportare, qual’è l’iter da seguire e soprattutto sono ancora in tempo per agire legalmente?

    • Cara Filomena,

      ti ringraziamo innanzitutto per averci contattato. Devo tuttavia comunicarti che il tuo quesito non può essere risolto in un commento e richiede una vera e proprio consulenza legale.

      Per riceverla ti consiglio di accedere al nostro servizio qui ==> Consulenza legale

      Un caro saluto

      Gabriele Voltaggio

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