Scissione societaria e debiti: quando rispondono anche le beneficiarie

La Cassazione Civile n. 32551 del 13 dicembre 2025 segna un punto di svolta nell’interpretazione dell’art. 2506-quater c.c., ridefinendo il perimetro della responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione per i debiti della società scissa. Il caso di specie — un acquirente colpito dalla scissione della società venditrice, che aveva trasferito l’immobile oggetto del preliminare ad una beneficiaria trattenendo il debito nel proprio patrimonio ormai svuotato — solleva interrogativi cruciali sull’uso dello strumento societario come tecnica di protezione patrimoniale unilaterale in danno dei creditori.

La pronuncia affronta tre questioni di elevata importanza. In primo luogo il perimetro oggettivo della responsabilità solidale (quali debiti vi rientrano), successivamente il regime processuale dell’estensione della domanda alle beneficiarie (quando è ammissibile in appello) ed, in ultimo, l’allocazione dell’onere probatorio sul valore del patrimonio netto assegnato. L’esito è una ricostruzione sistematica che subordina la capacità della scissione di operare come schermo difensivo alla verifica dell’integrità della garanzia patrimoniale dei creditori.

La fattispecie: scissione come risposta ad una pretesa creditoria pendente

Il caso prende avvio da un contratto preliminare di vendita del 14 luglio 2011 tra l’acquirente A.A. e la società Per Costruire B.B. Srl. Dopo la proposizione della domanda giudiziale da parte dell’acquirente, la società venditrice attua, il 16 ottobre 2013, una scissione parziale da cui nascono due beneficiarie: B.B. Immobiliare Srl e B.B. Costruzioni Srl. Il progetto di scissione, tuttavia, assegna il credito derivante dal preliminare — e quindi il debito per inadempimento contrattuale — alla società scissa, nel frattempo ridenominata L’Idraulica Srl. L’immobile oggetto del preliminare viene, invece, trasferito ad una delle beneficiarie.

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Il creditore A.A., senza potersi opporre alla scissione (in quanto non dichiarata nel giudizio di primo grado), evoca in appello le due società beneficiarie ai sensi dell’art. 2506-quater c.c., terzo comma, invocando la responsabilità solidale per l’inadempimento della scissa. La Corte d’appello di Firenze dichiara le domande inammissibili, ritenendo che, dell’aspetto patrimoniale mantenuto nel patrimonio della scissa dovesse rispondere solo quest’ultima, e che l’estensione soggettiva in appello configurasse una domanda nuova preclusa dall’art. 345 c.p.c.

La Cassazione capovolge questa interpretazione.

Il principio di diritto: solidarietà indipendente dalla destinazione del bene

La Corte enuncia due principi di diritto di portata generale.

Primo principio: indica che delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dalla scissione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite. Alla responsabilità di quest’ultimo si affianca, in via solidale, la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione. Le beneficiarie rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato; integralmente responsabile rimane la società originariamente obbligata.

Secondo principio: ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale, il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione (in particolare, l’opposizione alla scissione ex art. 2503 c.c.). La responsabilità solidale è effetto diretto dell’operazione, indipendentemente dall’esercizio di poteri difensivi da parte del creditore.

Il ragionamento della Corte si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2506-quater, terzo comma, c.c., che testualmente prevede la responsabilità solidale per “i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico“. La locuzione “cui fanno carico” — spiega la Cassazione — copre sia i debiti trasferiti alla beneficiaria sia i debiti rimasti alla scissa. Il meccanismo non opererebbe altrimenti quando la scissa trattenga il debito e trasferisca l’attivo: proprio in questa ipotesi la tutela del creditore è massimamente necessaria, essendo a rischio l’effettività della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Questa lettura trova riscontro in una giurisprudenza ormai consolidata. La Cassazione n. 35087 del 30 dicembre 2024 aveva già distinto il diritto di sequela sul bene assegnato dal diritto di credito invocabile verso tutti gli obbligati solidali nei limiti dell’art. 2506-quater, terzo comma. La Cassazione n. 32469 del 3 novembre 2022, ancora, aveva affermato la sussistenza della solidarietà per debiti erariali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, confermando che il criterio distintivo è la riferibilità temporale del debito alla società scissa, non la destinazione della posta nel progetto.

Natura sussidiaria della solidarietà e regime processuale

La seconda questione riguarda la qualificazione processuale dell’azione fondata sull’art. 2506-quater, terzo comma. La Corte di appello aveva ritenuto l’estensione della domanda alle beneficiarie una domanda nuova inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., non rientrante nelle ipotesi dell’art. 331 c.p.c.

La Cassazione ribalta la qualificazione. La responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-quater ha natura sussidiaria o dipendente, presupponendo la verifica dell’inadempimento della società a cui fa carico il debito. Questo carattere determina, in sede di impugnazione, un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause: il rapporto di subordinazione tra le domande verso ciascun condebitore solidale impone il contraddittorio unitario. L’estensione della domanda alle beneficiarie non è dunque domanda nuova, ma effetto processuale collegato agli effetti sostanziali della scissione, come già affermato dalle ordinanze n. 2457 del 25 gennaio 2024 e n. 5287 del 20 febbraio 2023.

La sussidiarietà opera sul piano sostanziale mediante il beneficium ordinis, ma non si traduce in beneficium excussionis. Il creditore non è tenuto a escutere preventivamente il patrimonio della società cui il debito fa carico, ma deve solo costituirla in mora. Lo ha ribadito la Cassazione n. 4455 del 7 marzo 2016, ripresa dal Tribunale di Milano n. 4735 del 6 maggio 2024 e dal Tribunale di Napoli n. 5638 del 31 maggio 2024: la responsabilità solidale presuppone che il credito sia rimasto insoddisfatto, ma non richiede l’infruttuosa aggressione esecutiva del patrimonio del debitore principale. La mera pendenza di una procedura esecutiva da cui il creditore non abbia ottenuto soddisfazione è sufficiente.

Questa ricostruzione impedisce alla beneficiaria di opporre il difetto di preventiva escussione, aprendo al creditore la facoltà di munirsi di titolo esecutivo nei confronti di tutte le società partecipanti in un unico giudizio di cognizione.

L’onere probatorio sul patrimonio netto: vicinanza alla prova e limite impeditivo

Il terzo snodo riguarda l’allocazione dell’onere probatorio sul valore effettivo del patrimonio netto assegnato, che delimita la responsabilità delle beneficiarie. La sentenza impugnata aveva ritenuto che il creditore dovesse provare la capienza del patrimonio ricevuto.

La Cassazione n. 32551/2025 richiama l’ordinanza n. 36690 del 25 novembre 2021, che ha definitivamente chiarito che il limite del patrimonio netto costituisce un fatto parzialmente impeditivo della pretesa creditoria, gravando pertanto sulla beneficiaria convenuta l’onere di dimostrare l’esistenza e l’esatta misura del limite stesso, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., anche in ragione della vicinanza della società all’oggetto della dimostrazione. Il creditore che agisce nei confronti della società beneficiaria non deve provare la capienza, essendo la responsabilità solidale estesa all’intera prestazione non eseguita, salvo il limite che spetta alla convenuta eccepire e provare.

L’onere probatorio spetta a ciascuna beneficiaria in virtù del principio di vicinanza della prova, come ribadito dalla stessa ordinanza n. 32551/2025: è la società che conosce composizione, valore e destinazione delle poste patrimoniali ricevute. L’impossibilità di fornire tale prova non comporta il rigetto della domanda, ma l’accertamento della responsabilità per l’intero nei limiti non provati.

Il perimetro temporale: debiti anteriori alla scissione

Resta da delimitare il perimetro temporale della responsabilità solidale. L’art. 2506-quater si riferisce ai “debiti della società scissa non soddisfatti“: la giurisprudenza di merito ha specificato che rientrano nella responsabilità solidale solo i debiti sorti anteriormente alla scissione, non quelli maturati successivamente.

La Corte d’appello di Venezia n. 1491 del 21 aprile 2025 ha escluso la responsabilità della beneficiaria per debiti sorti dopo la scissione, affermando che questi ultimi sono stati contratti quando i beni attribuiti alla beneficiaria erano già usciti dalla sfera patrimoniale della debitrice originaria e su di essi il creditore non avrebbe mai potuto soddisfarsi. Tuttavia, quando si tratti di obbligazioni ad esecuzione continuata o periodica già in essere al momento della scissione, la responsabilità solidale si estende all’intero debito derivante dal rapporto, indipendentemente dal momento di maturazione delle singole prestazioni o rate.

Il criterio discretivo è dunque il titolo del debito, non il momento di esigibilità delle prestazioni: se il rapporto giuridico fonte dell’obbligazione è anteriore alla scissione, la responsabilità solidale copre l’intero sviluppo obbligatorio, incluse le prestazioni periodiche successive.

Sul versante dell’accertamento giudiziale, la Corte d’appello di Ancona n. 425 del 15 marzo 2025 ha precisato che il credito deve considerarsi anteriore alla scissione quando risulti già accertato con titolo giudiziario definitivo alla data di deposito del progetto di scissione, anche se il quantum venga successivamente rideterminato con sentenza passata in giudicato, atteso che quest’ultima si limiti a quantificare diversamente un credito già esistente e cristallizzato.

Cumulo di tutele: opposizione alla scissione e responsabilità solidale

Una delle affermazioni più rilevanti della sentenza n. 32551/2025 riguarda il rapporto tra il meccanismo di solidarietà ex art. 2506-quater e le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione, in particolare l’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c.

La Cassazione chiarisce che il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente l’opposizione alla scissione per poter invocare la responsabilità solidale. Si tratta di “due previsioni di tutela del creditore che possono cumularsi tra loro“, nell’ipotesi che il creditore prima si opponga alla scissione e poi, non essendo riuscito a impedirla, invochi la solidarietà che ne costituisce effetto, “ma che possono anche essere alternativamente coltivate dal creditore, posto che in nessuna parte della disciplina in esame è prevista una preclusione alla proponibilità alternativa delle due azioni o, finanche, un vincolo di pregiudizialità dell’una rispetto all’altra“.

Questa affermazione smentisce l’idea che l’inerzia del creditore nel procedimento di scissione possa precludere l’azione ex art. 2506-quater. Il meccanismo di solidarietà è effetto legale automatico dell’operazione, indipendente dall’esercizio di poteri difensivi. Il creditore che non abbia avuto conoscenza della scissione (come nel caso di specie, in cui la scissione non fu dichiarata nel giudizio pendente), o che non abbia ritenuto di opporvisi, conserva intatto il diritto di agire in solido verso tutte le società partecipanti. La ratio è evidente: il debitore non può sottrarsi alla garanzia patrimoniale mediante operazioni straordinarie, nemmeno quando il creditore abbia omesso di esercitare i poteri di opposizione.

Abuso dello strumento societario: la scissione come tecnica elusiva

Il caso esaminato dalla sentenza n. 32551/2025 presenta una configurazione tipica di abuso dello strumento societario. La società scissa si svuota dell’attivo trasferendolo alle beneficiarie e trattiene nel proprio patrimonio residuale i debiti, rendendo sostanzialmente inefficace la garanzia patrimoniale del creditore. L’immobile oggetto del preliminare viene trasferito, il debito per inadempimento rimane. La scissione è attuata a giudizio pendente e non dichiarata, impedendo al creditore di opporsi.

L’ordinamento reagisce su due piani. Sul piano sostanziale, l’art. 2506-quater, terzo comma, impone la solidarietà di tutte le società partecipanti, vanificando il disegno di depauperamento. Sul piano penale, l’art. 2629 c.c. sanziona gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano scissioni cagionando danno ai creditori, con reclusione da sei mesi a tre anni.

La giurisprudenza ha precisato che la responsabilità solidale prescinde dalla configurabilità di un abuso o di una frode ai creditori, infatti, opera come garanzia legale in ogni caso di scissione. Tuttavia, quando la scissione sia attuata con finalità elusiva — trasferimento dell’attivo alle beneficiarie e mantenimento del passivo in capo alla scissa, o viceversa trasferimento del debito e svuotamento del patrimonio della scissa — la responsabilità solidale costituisce la sanzione sostanziale che ripristina l’integrità della garanzia patrimoniale.

La scissione nel concordato preventivo e nelle procedure di regolazione della crisi

Il meccanismo di responsabilità solidale ex art. 2506-quater opera anche quando la scissione sia attuata nell’ambito di una procedura di regolazione della crisi d’impresa. L’art. 116 del Codice della crisi disciplina le operazioni straordinarie nel concordato preventivo, imponendo oneri pubblicitari rafforzati e l’opposizione dei creditori secondo le forme dell’art. 48 CCII. La norma stabilisce che le operazioni non possono essere attuate fino all’omologazione, ma che il tribunale può autorizzarne l’attuazione anticipata se il ritardo pregiudicherebbe l’interesse dei creditori.

Intervenuta l’omologazione, gli effetti della scissione sono irreversibili, anche in caso di successiva revoca, risoluzione o annullamento del concordato. La responsabilità solidale ex art. 2506-quater continua tuttavia a operare, come confermato dalla Corte d’appello di Bari n. 91 del 26 gennaio 2025, che ha tuttavia precisato che i debiti della società scissa già inseriti nel passivo di una procedura concordataria non possono essere computati anche nel passivo della società beneficiaria ai fini della verifica dei requisiti dimensionali per l’apertura della liquidazione giudiziale di quest’ultima, in quanto ciò determinerebbe un’illegittima duplicazione del medesimo debito.

La responsabilità solidale opera dunque come garanzia residuale per i creditori non soddisfatti dal concordato, nei limiti del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie. Il meccanismo tutela contro il rischio che la scissione, pur omologata, lasci creditori insoddisfatti senza adeguata garanzia patrimoniale.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione n. 32551 del 13 dicembre 2025 ridefinisce la scissione come schermo imperfetto, poiché rappresenta lo strumento societario che può articolare il patrimonio sociale tra più soggetti, ma non può eludere la garanzia patrimoniale dei creditori. La responsabilità solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, c.c. opera come sanzione sostanziale contro ogni tentativo di svuotamento patrimoniale, indipendentemente dalla destinazione delle poste nel progetto di scissione e dall’esercizio di poteri difensivi da parte del creditore.

I principi enunciati riequilibrano il rapporto tra autonomia negoziale nell’organizzazione societaria e tutela dei creditori: la libertà di scissione incontra il limite dell’integrità della garanzia patrimoniale. Ogni beneficiaria risponde nei limiti del patrimonio netto ricevuto, onere di cui porta la prova; la scissa risponde per l’intero. Il creditore non deve dimostrare la capienza né escutere preventivamente il debitore principale, ma solo costituirlo in mora.

Il caso esaminato dalla Cassazione — scissione attuata a giudizio pendente, con trasferimento dell’attivo e ritenzione del debito, identica compagine sociale tra scissa e beneficiarie — rappresenta un esempio paradigmatico di abuso dello strumento societario. La risposta dell’ordinamento è ferma: la responsabilità solidale opera automaticamente, prescinde dall’opposizione del creditore, si estende in appello senza costituire domanda nuova, e grava sulla beneficiaria l’onere di provare il limite patrimoniale.

La scissione resta strumento legittimo di riorganizzazione imprenditoriale, ma non tecnica di protezione del patrimonio in danno dei creditori. Quando è usata come schermo, lo schermo si rivela trasparente.

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