
La Cassazione, con l’ordinanza n. 16821/2026, ha ribadito che, in tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento non può essere riconosciuto se il paziente non prova il nesso causale tra condotta medica e danno secondo il criterio del “più probabile che non”. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
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Il caso esaminato
Il paziente chiedeva il risarcimento dei danni che riteneva di avere subito dopo un esame elettromiografico svolto in ospedale. Sosteneva, in particolare, che l’esame avesse causato lo pneumotorace diagnosticato in seguito.
Il tribunale respingeva la domanda. La Corte d’appello confermava la decisione perché il paziente non aveva provato il nesso causale tra la condotta del sanitario e la patologia lamentata.
La consulenza tecnica d’ufficio rilevava una possibile compatibilità tra l’esame e lo pneumotorace. Tuttavia, non consentiva di affermare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la prestazione sanitaria avesse causato l’evento.
Il paziente ricorreva quindi in Cassazione. Sosteneva che i giudici di merito gli avessero imposto un onere probatorio eccessivo e avessero confuso il piano della causalità con quello della colpa.
Il criterio del “più probabile che non”
La Cassazione ha ribadito che, nei giudizi di responsabilità sanitaria, il paziente deve provare il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e il danno.
Il paziente può fornire questa prova anche tramite presunzioni. Deve però raggiungere la soglia della probabilità prevalente. Non basta dimostrare che il danno sia compatibile con l’atto medico o che sia comparso dopo la prestazione.
Nel caso concreto, la Corte ha osservato che il consulente tecnico aveva espresso conclusioni solo possibilistiche. La semplice compatibilità tra esame elettromiografico e pneumotorace non bastava a fondare la responsabilità. Mancava infatti un accertamento causale concreto secondo la regola del “più probabile che non”.
Complicanza e responsabilità del sanitario
La Corte ha inoltre considerato lo pneumotorace una complicanza maggiore dell’esame, prevedibile ma non evitabile.
Sul piano giuridico, la nozione di complicanza non esclude di per sé la responsabilità. Il giudice deve verificare se una condotta conforme alle regole dell’arte medica avrebbe potuto evitare l’evento. Se invece l’evento deriva da un rischio prevedibile ma inevitabile, non può imputarlo al sanitario.
Nel caso esaminato, il paziente non ha provato l’esistenza di una condotta alternativa corretta che avrebbe evitato l’evento. Inoltre, non ha dimostrato che lo pneumotorace derivasse dall’atto medico con probabilità prevalente.
La correzione della motivazione
La Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello aveva richiamato in modo impreciso il tema della causalità omissiva, anche se il paziente aveva prospettato una condotta attiva del medico.
L’errore, però, non ha inciso sulla decisione. Il rigetto della domanda restava corretto perché mancava la prova del nesso causale e perché l’evento costituiva una complicanza non evitabile.
La Suprema Corte ha quindi corretto la motivazione e ha confermato la decisione.
Esito della decisione e principio affermato
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il paziente non può ottenere il risarcimento quando il nesso causale tra prestazione medica e danno resta incerto o emerge solo come ipotesi possibile.
Di seguito il principio ricavabile:
In tema di responsabilità sanitaria, il paziente che agisce per il risarcimento del danno deve provare, anche mediante presunzioni, il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento lesivo secondo il criterio del “più probabile che non”. La mera successione temporale tra prestazione sanitaria e danno, o la sola compatibilità astratta dell’evento con l’atto medico, non sono sufficienti a fondare la responsabilità.











