Protesi dentale eseguita male: quando il dentista risarcisce

Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 357/2026, ha riconosciuto la responsabilità di un odontoiatra per l’errata progettazione ed esecuzione di un trattamento protesico, chiarendo la distribuzione dell’onere della prova nelle controversie sanitarie. La decisione si sofferma anche sul valore delle linee guida, sulla necessità di dimostrare il nesso causale e sulle condizioni per ottenere il risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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I fatti

Una signora si rivolgeva ad un odontoiatra, in quanto aveva subito la perdita di una parte degli elementi dentali, al fine di riabilitare le proprie arcate dentarie, mediante l’inserimento di protesi sostitutive, in modo da poter riacquisire una corretta funzione masticatoria.

Tuttavia, gli interventi di protesizzazione eseguiti dal dentista non raggiungevano il risultato sperato innanzi causavano alla paziente una serie di problematiche.

In considerazione di ciò, la paziente, ritenendo che il dentista avesse errato nel non prescrivere una indagine radiografica prima di eseguire gli interventi nonché nell’aver pianificato e eseguito dei trattamenti errati ed inadeguati, si rivolgeva al tribunale di Rimini chiedendo la condanna del sanitario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

In particolare, la paziente riteneva che, a causa della inadeguata pianificazione e realizzazione del trattamento predisposto dall’odontoiatra per la riabilitazione delle arcate dentarie, avesse subito una lesione della propria salute nonché un danno patrimoniale consistente dei costi necessari per eseguire un nuovo trattamento risolutorio della patologia che la affliggeva.

Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il tribunale di Rimini ha ricordato come la sussistenza di un accordo negoziale tra le parti, in virtù del quale una di esse si obbliga ad eseguire una prestazione sanitaria in favore dell’altra, comporta l’applicazione della disciplina sulla responsabilità contrattuale.

Nel caso di responsabilità contrattuale in materia sanitaria, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza di una nuova patologia o l’aggravamento di una patologia preesistente, nonché allegare l’inadempimento del sanitario che sia astrattamente idoneo a provocare la patologia lamentata.

La natura contrattuale della responsabilità del medico, infatti, solleva il paziente dall’onere di provare la colpa del sanitario, ma non dall’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta di quest’ultimo e danno che egli lamenta.

La ragione della suddetta disciplina in tema di onere probatorio deriva dalla opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento, in quanto tale parte può fornire più agevolmente detta prova (si parla di criterio della maggiore vicinanza della prova).

Pertanto, il paziente deve provare non soltanto di aver subito un danno alla propria salute, ma deve anche dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra detto danno la condotta posta in essere dal professionista sanitario.

La colpa del medico e l’inesatto adempimento

Invece, il paziente non dovrà provare la colpa del medico, né tantomeno la sua gravità. Infatti, il paziente dovrà semplicemente allegare che la prestazione fornita dal medico è difforme rispetto al modello di prestazione che avrebbe dovuto essere tenuta se eseguita in maniera diligente.

Una volta che il paziente aveva fornito la suddetta prova, spetterà al sanitario dimostrare di aver adempiuto in maniera esatta la propria prestazione: tale prova potrà essere fornita dimostrando che il risultato anomalo rispetto a quello che avrebbero dovuto essere l’esito della condotta posta in essere dal medico dipende dal fatto non imputabile a quest’ultimo, ma ha un evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza.

Il valore delle linee guida nella condotta sanitaria

A tal proposito, il giudice ha infine ricordato che le linee guida emanate dalle accreditate società ed associazioni scientifiche nel campo medico, le quali indicano le condotte che dovrebbero essere tenute dei sanitari nell’affrontare determinate patologie, non sono tassative né tantomeno vincolanti e non possono comunque prevalere sulla libertà del medico. Infatti, quest’ultimo è comunque sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente. Ciò significa che il medico, pur essendo tenuto a rispettare le linee guida, non può essere ritenuto esente da valutare, in base alla propria discrezionalità del giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigano una condotta diversa da quella prescritta dalle linee guida.

I danni risarcibili derivanti dalla prestazione sanitaria

Per quanto riguarda la tipologia dei danni derivanti alle prestazioni sanitarie, il giudice ha evidenziato come detti danni possono ricomprendersi non soltanto i pregiudizi patrimoniali, consistenti nelle perdite subite e nel mancato guadagno al punto di vista economico, ma anche i pregiudizi non patrimoniali che sono stati subiti dal paziente a causa della lesione e i suoi diritti inviolabili della persona.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, il tribunale, facendo proprie le risultanze della c.t.u. disposta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo svolto prima del giudizio di merito, ha ritenuto che il trattamento sanitario individuato dal dentista era indicato per risolvere la problematica lamentato dalla paziente, ma la sua progettazione e soprattutto la sua esecuzione ha presentato dei gravi difetti. In particolare, i periti del giudice hanno ritenuto sussistente un nesso di causalità fra la erronea realizzazione delle protesi dentarie da parte del dentista e le lesioni subite dalla paziente, escludendo la presenza di diversi fattori causali alternativi.

Conseguentemente, il giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità del medico nella causazione delle lesioni subite dalla paziente e quindi dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest’ultima lamentati.

A tale ultimo proposito, il tribunale ha riconosciuto a favore della paziente un danno biologico per inabilità temporanea pari a 10 giorni al 50% e 40 giorni al 25%, nonché un danno biologico permanente di 0,5%. Detto danno alla salute è stato poi liquidato economicamente dal giudice, applicando le cappelle di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, in quanto si trattava di lesioni permanenti.

Invece, non è stato riconosciuto alla paziente alcun risarcimento per il danno morale lamentato, in quanto la medesima non aveva allegato alcuna circostanza idonea a giustificare detto danno. Infatti, il difetto di allegazione della paziente ha impedito al giudice di poter ricorrere allo strumento delle presunzioni per ritenere sussistente un danno morale (in altri termini, la paziente non ha indicato dei fatti noti attraverso i quali il giudice avrebbe potuto risalire alla sussistenza di un danno morale).

Infine, il giudice ha riconosciuto a favore della paziente il danno patrimoniale, consistente nell’importo ritenuto necessario dai consulenti tecnici d’ufficio per poter sostenere i costi delle terapie necessarie a risolvere le problematiche causate dall’errata esecuzione delle prestazioni sanitarie da parte del dentista.

FAQ sulla responsabilità del dentista e sul risarcimento dei danni

Quando il dentista è responsabile per un trattamento protesico eseguito male?

Il dentista può essere ritenuto responsabile quando il trattamento, pur essendo astrattamente indicato per risolvere il problema del paziente, sia stato progettato o eseguito in modo non conforme alle regole della professione e abbia provocato un danno alla salute. Il paziente deve comunque dimostrare il nesso causale tra la prestazione sanitaria e le lesioni subite.

Cosa deve provare il paziente per ottenere il risarcimento dal dentista?

Il paziente deve provare l’esistenza del rapporto contrattuale, il danno alla salute e il nesso di causalità tra tale danno e la condotta del professionista. Deve inoltre allegare un inadempimento del dentista astrattamente idoneo a produrre il pregiudizio lamentato. Non è invece tenuto a dimostrare direttamente la colpa del sanitario.

Chi deve dimostrare che la prestazione odontoiatrica è stata eseguita correttamente?

Dopo che il paziente ha provato il danno e il nesso causale, spetta al professionista dimostrare di avere eseguito correttamente la prestazione oppure che il risultato negativo è dipeso da una causa imprevedibile, inevitabile e a lui non imputabile.

Il rispetto delle linee guida esclude sempre la responsabilità del medico?

No. Le linee guida costituiscono un parametro importante per valutare la correttezza della condotta sanitaria, ma non sono regole rigide e inderogabili. Il professionista deve sempre valutare le condizioni specifiche del paziente e adottare la soluzione più appropriata al caso concreto, anche discostandosi dalle indicazioni generali quando ciò sia necessario.

Quali danni possono essere risarciti per una protesi dentale eseguita male?

Il paziente può ottenere il risarcimento del danno biologico temporaneo o permanente, delle spese necessarie per correggere il trattamento e degli ulteriori danni patrimoniali dimostrati. Può inoltre essere riconosciuto il danno morale, ma soltanto se sono allegati fatti e circostanze concrete dai quali il giudice possa desumere la sofferenza interiore subita.

È possibile ottenere il rimborso delle spese per rifare la protesi dentale?

Sì. Se la consulenza tecnica accerta che sono necessari nuovi interventi per eliminare o ridurre le conseguenze del trattamento errato, il relativo costo può essere riconosciuto come danno patrimoniale, purché sia adeguatamente documentato o quantificato dai consulenti tecnici.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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