Pignoramento negativo e prescrizione: quando interrompe

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15507/2026, ha chiarito che il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di pignoramento negativo, interrompe la prescrizione solo se l’attività dell’ufficiale procedente è stata conosciuta, o almeno oggettivamente conoscibile, dal debitore. Il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.

Formulario commentato dell'esecuzione forzata

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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I fatti

La controversia riguardava alcune cartelle relative a premi assicurativi e contributi previdenziali. Una parte delle cartelle era stata annullata, mentre residuavano crediti riferiti ad alcune annualità contributive.

La Corte d’appello riteneva che, per una parte dei crediti INPS, la prescrizione fosse stata interrotta da un pignoramento mobiliare eseguito nel 2010. Il tentativo di pignoramento, tuttavia, aveva avuto esito negativo perché il debitore era assente e i locali risultavano chiusi.

Il debitore contestava la decisione, sostenendo che il verbale di pignoramento negativo non gli era stato notificato né consegnato, e che non risultava alcuna ingiunzione o consegna a soggetti legittimati. Secondo il ricorrente, l’atto non poteva quindi avere efficacia interruttiva della prescrizione.

Prescrizione e natura recettizia dell’atto interruttivo

La Cassazione ha accolto la censura.

La Corte ha ricordato che la prescrizione può essere interrotta dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, anche esecutivo, ai sensi dell’art. 2943 c.c. Il processo esecutivo inizia con il pignoramento, mentre il precetto ha efficacia interruttiva solo istantanea.

Quando però l’effetto interruttivo viene ricondotto a un atto di esercizio del credito o a una costituzione in mora, occorre considerare la natura recettizia dell’atto. L’atto deve arrivare nella sfera di conoscenza del debitore, oppure in una situazione che ne renda oggettivamente possibile la conoscenza.

Ne deriva che non è sufficiente la mera redazione di un verbale da parte dell’ufficiale della riscossione. È necessario verificare se l’attività compiuta sia entrata nella sfera giuridica e conoscitiva del destinatario.

Quando il pignoramento negativo può interrompere la prescrizione

La Corte ha distinto due ipotesi.

  • La prima ricorre quando l’ufficiale procedente accede effettivamente nei luoghi appartenenti alla sfera giuridica del debitore, svolge le attività esecutive, ricerca i beni, dà atto dell’assenza di beni utilmente pignorabili e l’attività è conosciuta o conoscibile dal debitore, anche tramite soggetti legittimati.

In questa ipotesi, il verbale di pignoramento negativo può costituire atto idoneo a interrompere la prescrizione.

  • La seconda ipotesi ricorre invece quando l’accesso non si realizza effettivamente, perché i locali sono chiusi o il debitore è irreperibile, e l’ufficiale si limita a constatare l’impossibilità di procedere. In tal caso, se manca la prova che l’atto sia stato conosciuto o conoscibile dal debitore, il verbale non produce effetto interruttivo.

L’assenza del debitore esclude l’effetto interruttivo se manca la conoscibilità

Nel caso concreto, la Cassazione ha rilevato che l’ufficiale della riscossione aveva redatto un verbale di pignoramento negativo per irreperibilità. Dal verbale risultava che il debitore non era stato rinvenuto e che, dopo vari accessi, i locali erano rimasti chiusi.

Non emergeva, però, la presenza di soggetti legittimati a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Non risultava neppure la regolare notifica del verbale al debitore o altra modalità idonea a far entrare l’atto nella sua sfera di conoscibilità.

Per la Suprema Corte, la Corte d’appello aveva quindi erroneamente attribuito efficacia interruttiva a un atto che non risultava essere mai giunto, neppure in termini di conoscibilità oggettiva, nella sfera del debitore.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, affinché accerti l’eventuale esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.

Di seguito il principio ricavabile:

Il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di pignoramento negativo, è idoneo a interrompere la prescrizione solo se l’attività dell’ufficiale procedente sia stata conosciuta o almeno oggettivamente conoscibile dal debitore. Quando l’accesso si arresta alla mera constatazione della chiusura dei locali o dell’irreperibilità del debitore, senza prova del pervenire dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, il verbale non produce effetto interruttivo.

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