No all’ipoteca sul diritto di abitazione: ecco perché

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, con la sentenza n. 906/2026, ha chiarito che il diritto di abitazione non può costituire oggetto di iscrizione ipotecaria, neppure da parte dell’Agente della Riscossione, in quanto diritto non cedibile e non assoggettabile ad esecuzione forzata. Il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.

Formulario commentato dell'esecuzione forzata

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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Analisi del caso

La controversia riguardava l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’Agenzia delle Entrate a fronte di debiti tributari relativi a più annualità.

La contribuente contestava la legittimità dell’atto, evidenziando di essere titolare di un diritto di abitazione sull’immobile e non della piena proprietà. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello, chiedendo la riforma della decisione e l’annullamento della comunicazione ipotecaria. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva, insistendo per il rigetto dell’impugnazione.

Oggetto dell’ipoteca e limiti legali

La CGT ha esaminato la questione alla luce dell’art. 2810 c.c., che individua i diritti suscettibili di ipoteca. La norma elenca in modo tassativo i beni e i diritti che possono essere gravati e cioè:

  • i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
  • l’usufrutto dei beni stessi;
  • il diritto di superficie;
  • il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Tra questi non compare il diritto di abitazione.

Da ciò ha tratto una prima conseguenza: l’ipoteca può essere iscritta solo su diritti aventi natura patrimoniale pienamente disponibile e idonei alla circolazione giuridica. Il diritto di abitazione non rientra in tale categoria.

La Corte ha quindi escluso la possibilità di estendere analogicamente l’ambito applicativo della norma a diritti non espressamente previsti.

Il diritto di abitazione tra incedibilità e inespropriabilità

Il Collegio ha poi valorizzato il disposto dell’art. 1024 c.c., che sancisce il divieto di cessione dei diritti di uso e abitazione.

Questo elemento è stato ritenuto decisivo. Se un diritto non può essere trasferito, non può neppure costituire oggetto di esecuzione forzata. Da ciò deriva l’impossibilità di sottoporlo a vincoli reali, tra cui l’ipoteca.

La Corte ha quindi affermato un nesso diretto tra:

  • incedibilità del diritto;
  • inespropriabilità del bene;
  • inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria.

L’Agente della Riscossione, pertanto, non può iscrivere ipoteca su un diritto che, per sua natura, non è suscettibile di essere aggredito in sede esecutiva.

I limiti dell’azione esecutiva dell’Agente della Riscossione

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo dei poteri dell’Agente della Riscossione.

La Corte ha implicitamente ribadito che tali poteri, pur ampi, restano soggetti ai limiti posti dall’ordinamento civilistico. L’iscrizione ipotecaria non può prescindere dalla natura del diritto su cui incide.

In presenza di un diritto di abitazione, l’azione esecutiva non può essere avviata, né anticipata attraverso strumenti cautelari come l’ipoteca.

Esito della decisione e principio affermato

La Corte ha quindi accolto l’appello della contribuente, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, condannando l’Agente delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Il diritto di abitazione, in quanto non incluso tra i diritti suscettibili di ipoteca ai sensi dell’art. 2810 c.c. e caratterizzato da incedibilità ex art. 1024 c.c., non può formare oggetto di iscrizione ipotecaria, neppure da parte dell’Agente della riscossione, non potendo altresì essere sottoposto a esecuzione forzata.

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